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Archivio newsContratti a termine, bonus affitti e per alta formazione: le novità del Sostegni bis
Modifiche alla disciplina dei contratti a termine dettata dal decreto Dignità. Con un emendamento al decreto Sostegni bis approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, in particolare, si consente alla contrattazione collettiva di individuare le ipotesi in cui è possibile apporre un termine al contratto. Proroga al 15 novembre 2021 del termine per la rivalutazione di partecipazioni societarie e terreni. Con un ulteriore correzione è stato poi modificata la disciplina del credito d’imposta per la promozione delle competenze manageriali istituito dalla legge di Bilancio 2021. In arrivo poi un credito d’imposta affitti per mensilità da gennaio a maggio 2021 per le attività commerciali con volume di affari superiore a 15 milioni di euro.
La Commissione Bilancio della Camera nella seduta del 7 luglio 2021 ha approvato i primi emendamenti al decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021). L’esame proseguirà nella giornata di oggi, 8 luglio. L’approdo all’Aula è atteso per venerdì 9 luglio. Contratti di lavoro a termine Tra le correzioni che hanno ottenuto il via libera la modifica alla disciplina dei contratti a termine dettata dal D.Lgs. n. 81/2015, che, all’articolo 19, prevede che la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato privo di una causale (a-causale) possa avvenire per un periodo non superiore ai 12 mesi. Una durata superiore del contratto a termine è invece consentita solo in presenza di una delle seguenti causali: - esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività; - esigenze di sostituzione di altri lavoratori; - esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria. Con l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera si interviene sul predetto articolo 19, introducendo la possibilità di attivare contratti a tempo determinato anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.lgs 81/2015. Con la modifica, quindi, si consente ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di individuare le ipotesi in cui è possibile apporre un termine al contratto. Rivalutazione di quote e terreni Passa anche un emendamento che riapre il termine per la rivalutazione di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, e terreni ex legge finanziaria 2002 (articoli 5 e 7 legge n. 448/2001). Si ricorda che da ultimo l’articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Llegge di Bilancio 2021) ha consentito di rideterminare il costo o valore di acquisto dei predetti beni, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021. La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura dell’11% del valore risultante dalla perizia sia per le partecipazioni (qualificate o non qualificate) sia per i terreni. Il versamento dell’imposta sostitutiva, in luogo del versamento in un’unica soluzione, può essere rateizzato fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. Ora la correzione approvata proroga al 15 novembre 2021 il termine ultimo per: - redigere e asseverare la perizia di stima (da parte di un professionista abilitato); - versare l’imposta sostitutiva (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo). Credito al consumo Altro correttivo approvato interviene sulla disciplina dell’accesso al credito al consumo. In particolare, viene stabilito che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. I contratti di credito devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi e specificare se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato (se non è diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni bis. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al D.lgs. n. 385/1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Sospensione scadenza vaglia cambiari Con un ulteriore emendamento vengono sospesi fino al 30 settembre 2021 (ai sensi dell’articolo 11 del D.L. n. 23/2020) i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso. Bonus sanificazione, DPI e tamponi Ritocchi anche per il bonus sanificazione, DPI e tamponi previsto dall’articolo 32. Si precisa che possono accedere al credito di imposta strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale e munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast. Secondo il testo originario del decreto Sostegni bis, invece, il bonus è riconosciuto alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del D.L. 34/2019. Credito d’imposta per la promozione delle competenze manageriali Ottiene il via libera anche un emendamento di modifica del credito d’imposta per la promozione delle competenze manageriali, istituito dall’articolo 1, commi 536-539, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). In particolare, la nuova disposizione prevede che alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, fino: - al 100% per le piccole e micro imprese, - al 90% per le medie imprese, - all’80% per le grandi imprese, dell’importo delle donazioni effettuate, fino all’importo massimo di 100.000 euro. Le disposizioni di attuazione dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno essere stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Bonus affitti Un emendamento presentato, invece, allarga la platea del credito d’imposta sugli affitti previsto dall’articolo 4 per le mensilità pagate nei primi 5 mesi del 2021. Secondo quando disposto dal comma 2 del testo originario del decreto Sostegni bis, il credito di imposta viene riconosciuto relativamente ai canoni versati dei mesi da gennaio a maggio 2021 a favore: - dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare); - degli enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito di imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il diritto al beneficio matura anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il bonus è riconosciuto in misura pari: - al 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo; - al 30% dell’importo del canone, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda. Per le strutture turistico-ricettive, il bonus per l’affitto d’azienda è pari al 50% e, nel caso in cui relativamente alla stessa struttura vengano stipulati 2 distinti contratti, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti. L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato. Con la correzione, il bonus viene esteso alle attività commerciali con volume di affari superiore a 15 milioni di euro. Il beneficio è pari; - al 30% nel caso di contratti locazione; - al 20% per gli affitti d’azienda. Copyright © - Riproduzione riservata