Ai nastri di partenza l’indennità ISCRO, introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 a favore dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. L’INPS, con la circolare n. 94 del 2021, ha dettato le istruzioni per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto con riferimento all’anno 2021. C’è tempo fino al 31 ottobre per inoltrare l’istanza per via telematica, autocertificando il possesso dei requisiti reddituali e di regolarità contributiva richiesti dalla norma. Quali sono le condizioni di spettanza? E le cause di decadenza e incompatibilità?
Con la pubblicazione della circolare INPS n. 94 del 2021 è divenuta operativa la misura, introdotta dalla legge di Bilancio 2021, che prevede il riconoscimento ai liberi professionisti, iscritti alla Gestione separata INPS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in vigore in via sperimentale per il triennio 2021-2023.
La domanda di indennità ISCRO può essere presentata, per via telematica, a decorrere fino al 31 ottobre 2021, dai soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del TUIR (DPR n. 917 del 1986). A finanziamento del nuovo ammortizzatore sperimentale, la legge di Bilancio 2021 ha altresì previsto un'aliquota contributiva aggiuntiva dovuta alla Gestione separata pari allo 0,26% nel 2021 e allo 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Beneficiari e requisiti
Possono richiedere l’ISCRO i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- non essere percettori di trattamento pensionistico diretto;
- non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- reddito di lavoro autonomo, prodotto del 2020, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- reddito dichiarato, per il periodo d’imposta 2020, non superiore a 8.145 euro;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (possesso di DURC regolare);
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
N.B. Con espresso riferimento ai requisiti reddituali, deve essere tenuto presente che il reddito da prendere a riferimento varia in funzione dell’anno di presentazione della domanda. |
Requisiti reddituali e diritto all’ISCRO - Esempio Domanda presentata a luglio 2021Reddito 2020 = 6.000 euro
Redditi del triennio precedente all’anno antecedente la domanda: 2019 (16.000), 2018 (14.000), 2017 (15.000)Totale = 45.000 euroCalcolo media triennio = (45.000/3) = 15.000 euro
50% della media = 7.500
In questo caso il reddito prodotto nell’anno 2020, pari a 6.000 euro, è inferiore al reddito medio del triennio precedente, pari a 7.500 euro. Il requisito è soddisfatto. |
Quanto spetta
L’indennità ISCRO è pari al
25%, su base semestrale, dell'
ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.
Importo erogato – Esempio di calcolo Ultimo reddito annuo certificato = 6.000 euro
Determinazione ISCRO = € 6.000/2 = € 3.000 x 25% = 750 euro mensili.
Qualora non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi quattro anni oggetto di osservazione (es. 2017-2018-2019-2020) precedenti l’anno di presentazione della domanda di ISCRO (es. 2021), quest’ultima non potrà essere accolta. |
L’importo erogato non può in ogni caso essere
inferiore a 250 euro né
superiore a 800 euro mensili.
La prestazione così determinata viene erogata
per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito.
Presentazione della domanda
I potenziali beneficiari devono presentare
domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Le
credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ISCRO sono attualmente le seguenti:
- PIN INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di
Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Decadenza dalla prestazione
Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:
1)
cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell’indennità (decadenza prevista a partire dalla data di chiusura dell’attività);
2)
titolarità di trattamento pensionistico diretto (decadenza prevista a partire dalla data di decorrenza della pensione);
3) iscrizione ad
altre forme previdenziali obbligatorie (decadenza prevista a partire dal mese successivo alla data di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria);
4) titolarità del
Reddito di cittadinanza (decadenza prevista dalla data di decorrenza della prestazione Rdc) .
Compatibilità con altre misure di sostegno
L’indennità ISCRO non è compatibile con:
- le
pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata;
- con il Reddito di cittadinanza;
- con le
indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
L’ISCRO è invece compatibile con il gettone di presenza percepito per la titolarità di cariche elettive o politiche; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consente l’accesso all’indennità.
Tabella compatibilità ISCRO | Compatibilità |
NASpI | NO |
Pensioni | NO |
APE sociale | NO |
Reddito di cittadinanza | NO |
Gettoni di presenza cariche elettive | SI |
Emolumenti cariche elettive diversi dal gettone di presenza | NO |
DIS-COLL | NO |
Copyright © - Riproduzione riservata
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/professioni/quotidiano/2021/07/17/indennita-iscro-spetta-liberi-professionisti-iscritti-inps