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Archivio newsAppalti in edilizia: verifica di congruità dell'incidenza della manodopera dal 1° novembre
Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili a partire dal 1° novembre 2021. E’ quanto previsto dal decreto 143 del 2021 pubblicato dal Ministero del Lavoro. Nello specifico, la verifica, si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti. Nella prima fase di applicazione, la verifica verrà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori. Qualora non venga riscontrata la congruità è previsto un meccanismo di regolarizzazione che dispone l’invito a regolarizzare la propria posizione, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, all’azienda.
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto n. 143 del 25 giugno 2021, con il quale definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 10-bis, D.L. n. 76/2020 e dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. Verifica della congruità nei lavori edili La verifica della congruità, che sarà applicata ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021, si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi. Per quanto riguarda i lavori privati, la verifica di congruità riguarderà esclusivamente le opere il cui valore risulti complessivamente di importo non inferiore a settantamila euro. Inoltre, la verifica non dovrà essere effettuata ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo. Per quanto riguarda le aziende che per le quali dovrà essere effettuata la verifica di congruità, rientrano tutte le attività edili direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Un aiuto in tal senso viene dall’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile, previsto dall’Allegato X del TU Salute e Sicurezza (decreto legislativo n. 81, del 9 aprile 2008). Questi sono: - I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. - I lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Indici di congruità La verifica di congruità, almeno nella prima fase di applicazione, verrà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella seguente tabella (allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020). Periodicamente, il Ministero del Lavoro, sentite le Parti sociali, provvederà ad aggiornare detti indici di congruità.
Indici di congruità definiti con l’accordo collettivo del 10 settembre 2020 | ||
Categorie | Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera | |
1 | OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture | 14,28% |
2 | OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti | 5,36% |
3 | Ristrutturazione di edifici civili | 22,00% |
4 | Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti | 6,69% |
5 | OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati | 30,00% |
6 | OG3 - Opere stradali, ponti, etc. | 13,77% |
7 | OG4 - Opere d’arte nel sottosuolo | 10,82% |
8 | OG5 - Dighe | 16,07% |
9 | OG6 - Acquedotti e fognature | 14,63% |
10 | OG6 - Gasdotti | 13,66% |
11 | OG6 - Oleodotti | 13,66% |
12 | OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
13 | OG7 - Opere marittime | 12,16% |
14 | OG8 - Opere fluviali | 13,31% |
15 | OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
16 | OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
17 | OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale | 16,47% |