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Appalti in edilizia: verifica di congruità dell'incidenza della manodopera dal 1° novembre

Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili a partire dal 1° novembre 2021. E’ quanto previsto dal decreto 143 del 2021 pubblicato dal Ministero del Lavoro. Nello specifico, la verifica, si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti. Nella prima fase di applicazione, la verifica verrà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori. Qualora non venga riscontrata la congruità è previsto un meccanismo di regolarizzazione che dispone l’invito a regolarizzare la propria posizione, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, all’azienda.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto n. 143 del 25 giugno 2021, con il quale definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 10-bis, D.L. n. 76/2020 e dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. Verifica della congruità nei lavori edili La verifica della congruità, che sarà applicata ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021, si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi. Per quanto riguarda i lavori privati, la verifica di congruità riguarderà esclusivamente le opere il cui valore risulti complessivamente di importo non inferiore a settantamila euro. Inoltre, la verifica non dovrà essere effettuata ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo. Per quanto riguarda le aziende che per le quali dovrà essere effettuata la verifica di congruità, rientrano tutte le attività edili direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Un aiuto in tal senso viene dall’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile, previsto dall’Allegato X del TU Salute e Sicurezza (decreto legislativo n. 81, del 9 aprile 2008). Questi sono: - I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. - I lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Indici di congruità La verifica di congruità, almeno nella prima fase di applicazione, verrà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella seguente tabella (allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020). Periodicamente, il Ministero del Lavoro, sentite le Parti sociali, provvederà ad aggiornare detti indici di congruità.

Indici di congruità definiti con l’accordo collettivo del 10 settembre 2020
CategoriePercentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera
1OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture14,28%
2OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti5,36%
3Ristrutturazione di edifici civili22,00%
4Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti6,69%
5OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati30,00%
6OG3 - Opere stradali, ponti, etc.13,77%
7OG4 - Opere d’arte nel sottosuolo10,82%
8OG5 - Dighe16,07%
9OG6 - Acquedotti e fognature14,63%
10OG6 - Gasdotti13,66%
11OG6 - Oleodotti13,66%
12OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione12,48%
13OG7 - Opere marittime12,16%
14OG8 - Opere fluviali13,31%
15OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica14,23%
16OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione5,36%
17OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale16,47%
Per il calcolo, si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento: - al valore complessivo dell’opera, - al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa (in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate), - alla committenza, - alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie. In caso di variazioni, da parte del committente, riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate. L’attestazione di congruità verrà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria, del soggetto da essa delegato ovvero del committente. Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva. Meccanismo di regolarizzazione Qualora non venga riscontrata la congruità, è stato previsto un meccanismo di regolarizzazione che dispone l’invito a regolarizzare la propria posizione, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, all’azienda. Detto invito potrà portare ai seguenti eventi: a) entro il termine di 15 giorni l’impresa regolarizza la propria posizione attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Con detto adempimento, verrà rilasciata l’attestazione di congruità; b) superati i 15 giorni di attesa, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria. Inoltre, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Sarà comunque possibile il rilascio l’attestazione di congruità, anche qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera. In questo caso, il direttore dei lavori dovrà, attraverso una dichiarazione scritta alla Cassa Edile/Edilcassa, giustificare lo scostamento. La congruità circa il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera potrà, altresì, essere dimostrata mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, quali quelli afferenti: - i lavoratori autonomi, - i noli a caldo, - il distacco di personale edile - i lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa Vedasi, in particolare, quanto previsto ai punti p) e seguenti dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Controlli Il controllo circa gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché dei dati relativi all’oggetto ed alla durata del contratto, dei lavoratori impiegati e delle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza (di competenza dell’Ispettorato del lavoro), sarà definito attraverso una convenzione che dovrà essere sottoscritta tra il Ministero del lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE). La convenzione, in particolare, definirà le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/07/20/appalti-edilizia-verifica-congruita-incidenza-manodopera-1-novembre

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