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CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

- art. 32, D.L. n. 73/2021 -

- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 191910 del 15.07.2021 -

L’art. 32 del D.L. n. 73/2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha riproposto il credito d’imposta per la sanificazione e per l’acquisto dei DPI, in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 191910 del 15.07.2021 ha approvato l’apposito modello che i beneficiari dovranno utilizzare per comunicare le spese sostenute nel periodo di riferimento.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono:

• esercenti attività di impresa, arti e professioni;

• enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore;

• strutture ricettive extra – alberghiere a carattere non imprenditoriale munite del codice identificativo di struttura.

SPESE AGEVOLABILI

L’agevolazione è riconosciuta per le spese di:

sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività;

somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative;

• acquisto di:

- DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive, calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;

- prodotti detergenti, disinfettanti;

- DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (termoscanner, termometri, tappeti e vasche decontaminanti);

- dispositivi per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale (barriere, pannelli protettivi) e le relative spese di installazione.

CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta spettante è pari al 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 e non può superare il limite di € 60.000 per ciascun beneficiario.

L’ammontare massimo (effettivo) del credito d’imposta fruibile sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

OPZIONI DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile:

- in compensazione, esclusivamente tramite il mod. F24 (codice tributo non ancora istituito), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario;

- nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolabile, pertanto nel mod. REDDITI 2022.

Non potrà essere ceduto, a differenza del credito d’imposta del 2020.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI

I soggetti che possiedono i requisiti per beneficiare del predetto credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente con modalità telematica, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili sostenute nel periodo giugno – agosto 2021, utilizzando l’apposito modello reso disponibile dall’Agenzia stessa.

La comunicazione può essere presentata dal 04.10.2021 al 04.11.2021.

Nel caso in cui foste interessati a presentare la comunicazione in questione, Vi chiediamo di contattarci e di fornirci le informazioni sopra indicate entro il 15 settembre 2021.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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