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Assegno unico e universale per figli a carico - Maggiorazione importi assegno per il nucleo familiare e assegno temporaneo per i figli minori

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO: NOVITA’ INTRODOTTA DAL FAMILY ACT

Legge n. 46 del 01.04.2021

MAGGIORAZIONE IMPORTI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

Decreto Legge n. 79 del 08.06.2021

Messaggio INPS n. 2331 del 17.06.2021 – Circolare INPS n. 92 del 30.06.2021

Messaggio INPS n. 2371 del 22.06.2021 – Circolare INPS n. 93 del 30.06.2021

Al fine di contrastare la denatalità, la Legge n. 46 del 01.04.2021, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico, attraverso l’assegno unico e universale.

“Unico” perché andrà a sostituire tutte le attuali misure di sostegno che oggi il sistema riconosce:

1) assegno per il nucleo familiare (ANF);

2) assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;

3) detrazioni fiscali per figli a carico;

4) assegno di natalità (bonus bebè);

5) premio alla nascita;

6) fondo di sostegno alla natalità.

“Universale” perché l’assegno ai figli sarà corrisposto a tutti i contribuenti, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti.

La norma prevede l’erogazione di un contributo mensile (nella forma di credito d’imposta o di erogazione di una somma di denaro) per ogni figlio a carico minorenne, a decorrere dal settimo mese di gravidanza, nonché maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, ma in misura ridotta. L’erogazione per i figli maggiorenni è subordinata al possesso, da parte del figlio, di almeno uno tra i seguenti requisiti:

- frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea;

- svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;

- registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;

- svolgimento del servizio civile universale.

L’ammontare dell’assegno è modulato sulla base dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) tenendo conto dell’età dei figli a carico.

Secondo le intenzioni del Governo, l’assegno unico e universale doveva essere operativo dal 1° luglio 2021, tuttavia la sua partenza a regime è stata rinviata a gennaio 2022.

Nelle more della piena attuazione della delega, il Decreto Legge n. 79 del 08.06.2021 introduce alcune misure temporanee, che prevedono a decorrere dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021:

- un assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto al vigente assegno per il nucleo familiare (lavoratori autonomi, liberi professionisti, inoccupati);

- e una maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

La volontà del legislatore è quella di garantire a tutti i nuclei familiari una prestazione previdenziale collegata alla presenza di figli minori. Fino al 31.12.2021 tale prestazione corrisponde all’ANF, per i dipendenti in possesso dei requisiti di legge, o all’assegno temporaneo, per i dipendenti impossibilitati ad accedere all’ANF (lavoratori autonomi o nuclei con soggetti inoccupati).

1) Assegno temporaneo per i figli minori

Requisiti e ambito di applicazione.

Presupposto per l’erogazione dell’assegno temporaneo è la presenza nel nucleo familiare di figli minori di anni 18, anche se adottati o in affidamento preadottivo.

I soggetti beneficiari sono coloro che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) e quindi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, coloro che si trovano in stato di inoccupazione, i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri.

Nel caso in cui un dipendente che teoricamente avrebbe diritto all’ANF, ma non possa di fatto accedervi per mancanza dei relativi requisiti (ad esempio perché il reddito da lavoro dipendente incide in misura inferiore al 70% del reddito del nucleo familiare), il medesimo ha la possibilità di richiedere l’assegno temporaneo.

Quest’ultima misura è riconosciuta in base al valore dell’ISEE (e non del reddito del nucleo familiare) che non può superare i 50.000,00 euro.

Poiché l’ISEE rappresenta un parametro non paragonabile a quello del reddito familiare, potrebbe accadere che un nucleo a cui non spetti l’ANF, abbia invece diritto all’assegno temporaneo.

Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3. essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

Per quanto attiene al punto 3, il figlio minore:

• deve essere residente e convivere con il richiedente l’assegno temporaneo e pertanto il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune al momento della domanda;

• è considerato a carico quando percepisce un reddito complessivo annuo non superiore a 4.000,00 euro.

Per quanto attiene al punto 4, il richiedente, qualora il lavoratore risulti beneficiario di ANF, non potrà accedere alla prestazione dell’assegno temporaneo per incompatibilità tra le due misure.

Misura e termine di presentazione della domanda.

L’importo mensile, spettante con riferimento a ciascun figlio minore a carico, varia sia in funzione della fascia di importo dell’ISEE (da 7.000,00 a 50.000,00 euro) sia in base al numero dei figli (nuclei fino a due figli minori e nuclei con almeno tre figli minori).

L’importo mensile varia da 30,00 euro a 217,80 euro per ciascun figlio.

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Per le domande presentate dal 1° ottobre 2021 la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

2) Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare

I destinatari della maggiorazione sono i richiedenti l’Assegno Nucleo Familiare con figli che, avendone i requisiti, hanno il diritto a percepire per il proprio nucleo familiare il corrispondente importo di ANF.

Hanno la facoltà di beneficiare dell’assegno per il nucleo familiare:

i lavoratori dipendenti;

i lavoratori domestici;

i lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi solo se iscritti alla Gestione Separata INPS in via esclusiva.

Per il diritto a percepire l’ANF assumono rilevanza:

- il tipo di nucleo familiare;

- il numero di persone che compongono il nucleo familiare;

- il reddito complessivamente prodotto dall’intero nucleo familiare.

Il DL n. 79/2021 riconosce ai suddetti percettori dell’ANF, per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione del valore di:

- 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli;

- 55,00 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.

In sintesi:

Example of bad variable names

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti.

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