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Archivio newsProfessionisti iscritti alle Casse di previdenza: come chiedere l’esonero contributivo
Le domande di esonero contributivo parziale per i consulenti del lavoro iscritti all’ENPACL devono essere presentate on line dal 15 settembre al 31 ottobre 2021, in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020. Per la CNPADC, la Cassa dei Dottori Commercialisti, è in corso di predisposizione il servizio online “DEC”. Sono le prime indicazioni fornite dalle casse di previdenza ai professionisti iscritti che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e che vogliono beneficiare dell’esonero parziale dei contributi dovuti.
Dopo la pubblicazione il 29 luglio scorso, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del decreto interministeriale 17 maggio 2021, attuativo dell’esonero contributivo 2021 previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), i vari enti coinvolti iniziano ad organizzarsi per l’avvio delle procedure per la presentazione delle richieste. L’esonero si applica ai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, nonché dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Esonero contributivo per il 2021 per lavoratori iscritti all’INPS Il decreto prevede due diversi termini per la presentazione delle richieste rispettivamente per l’INPS e le casse privatizzate dei professionisti. Per l’INPS la scadenza fissata dal decreto era il 31 luglio 2021 ma, come avevamo peraltro anticipato, il termine è stato rinviato al 30 settembre 2021 con messaggio dell’Istituto n. 2761 del 29 luglio 2021 . L’INPS ha evidenziato che tale indicazione è stata condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della tempistica di definizione e pubblicazione del citato decreto interministeriale e che la presentazione della domanda di esonero – il cui termine è stato stabilito alla data del 31 luglio 2021 dagli articoli 2, comma 5, e 4, comma 1, del medesimo decreto - dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate in una apposita circolare di prossima pubblicazione. Esonero contributivo per il 2021 per professionisti iscritti alle Casse Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. n. 509/1994 e al D. Lgs. n. 103/1996, invece, l’articolo 3 del decreto interministeriale 17 maggio 2021 prevede che le domande per l’ottenimento dell’esonero andranno presentate, a pena di inammissibilità, entro il 31 ottobre 2021 direttamente alle casse di previdenza cui sono iscritti. Domande su modello predisposto dagli Enti Le domande, che riguardano la contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno, dovranno essere presentate secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e debbono essere corredate della dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il professionista interessato dichiara sotto la propria responsabilità: · di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; · di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato; · di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria; · di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro; · di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019; · di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Alla domanda va allegata obbligatoriamente la copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.
N.B. Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta l’obbligo contributivo non sono richiesti i requisiti relativi al calo del fatturato e del reddito complessivo di lavoro che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro. |