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Archivio newsContratti pubblici: per il Codice appalti estese le proroghe sospensive
La legge di conversione del decreto Semplificazioni sospende numerose norme del Codice dei contratti pubblici previste dal decreto “sblocca cantieri”. Fra le più importanti le disposizioni riguardanti il divieto di appalto integrato, l’obbligo di scelta dei commissari aggiudicatori, la procedura che dispone l’esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti partecipanti alla gara aperta, le norme dedicate al finanziamento del solo progetto negli affidamenti di opere, le varianti ai progetti definitivi per le infrastrutture strategiche, l’indicazione della terna dei subappaltatori, le verifiche sui motivi di esclusione. Quali sono tutte le proroghe disposte con efficacia sospensiva? E qual è il calendario dei differimenti previsti per le diverse norme?
Proroghe a tutto campo in materia di contratti pubblici. L’art. 52, comma 1, lettera a), del decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021), contiene una serie di proroghe di numerose disposizioni, con efficacia sospensiva di alcune norme del Codice dei contratti pubblici, previste dall’art. 1 del decreto legge “sblocca cantieri” (D.L. 32/2019). Vediamo il dettaglio dei differimenti. Comuni non capoluogo Sono differite al 30 giugno 2023 le procedure previste a favore dei comuni non capoluogo di provincia per acquisti di lavori, servizi e forniture (con esclusione degli acquisti per gli interventi contenuti nel PNRR e nel PNC). Vengono, dunque, congelate le norme che prevedono le seguenti modalità: a) ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorso alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta. Appalto integrato La sospensione del divieto di “appalto integrato”, cioè del divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori permane fino al 30 giugno 2023. Commissari La sospensione dell’obbligo di scelta dei commissari aggiudicatori tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione vale fino al 30 giugno 2023.Rimane fermo l'obbligo per le stazioni appaltanti di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna medesima stazione appaltante. Offerte Spostata al 30 giugno 2023 la norma sulla la procedura che dispone l’esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti partecipanti alla gara aperta. Ciò significa che nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ma tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Peraltro, le amministrazioni aggiudicatrici devono sempre garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso oppure che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. Infine, a seguito dell'aggiudicazione, è comunque necessario verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. Parere del consiglio superiore La restrizione dei casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici è differita fino al 30 giugno 2023. Progetto Le norme sugli affidamenti di opere con il finanziamento della sola progettazione e di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con la sola redazione della progettazione definitiva sono spostate fino all’anno 2023. Pertanto, in primo luogo continua ad essere efficace la regola per cui i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento, anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. In secondo luogo, e sempre fino a tutto il 2023, saranno vigenti le norme sull’applicazione di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), finalizzata a consentire l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Varianti Si applica fino all’anno 2023 l’approvazione da parte del soggetto aggiudicatore delle varianti ai progetti definitivi per le infrastrutture strategiche. Nel dettaglio è differita la vigenza della disposizione sull’approvazione delle varianti da apportare al progetto definitivo, approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere. Per effetto della norma oggetto della proroga, si prevede l’approvazione delle varianti al progetto definitivo, esclusivamente, da parte del soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, se occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario, tali varianti sono approvate dal CIPE. Subappaltatori È differito al 31 dicembre 2023 l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori. La sospensione riguarda l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti pubblici e concessioni. Esclusione È spostata fino al 31 dicembre 2023 la norma sulle verifiche in sede di gara sui motivi di esclusione dell’operatore, anche a carico del subappaltatore. In particolare, si tratta delle verifiche in sede di gara volte alla esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, in base ai motivi di esclusione previsti all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, anche riferite al suo subappaltatore. Interesse archeologico Viene estesa dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l’applicazione della norma in materia di iscrizione di riserva degli aspetti progettuali riguardanti la verifica preventiva dell'interesse archeologico. Nello specifico, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali relativi all'interesse archeologico. Conseguentemente, questi profili progettuali rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell’accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice dei contratti pubblici. 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