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Cassa integrazione Sostegni bis: domanda entro il 31 agosto. Per quali imprese?

Ultimi giorni per la presentazione delle domande di cassa integrazione e dei modelli SR41 – Uniemens - CIG per le sospensioni e riduzioni di orario decorrenti da luglio 2021. Il termine finale previsto è il prossimo 31 agosto e riguarda i trattamenti di integrazione salariale ordinaria senza obbligo di contributo addizionale e quelli previsti per i datori di lavoro delle industrie tessili, di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia nonché di fabbricazione di articoli in pelle e simili. Lo ha precisato l’INPS nella circolare n. 125 del 2021, con le prime istruzioni per la gestione delle istanze delle integrazioni salariali del Sostegni bis.

Si avvicina il termine di scadenza per la presentazione delle domande di CIG e dei modelli SR41 – UNIEMENS – CIG per le sospensioni/riduzioni decorrenti da luglio 2021. L’INPS, con la circolare 125 del 9 agosto 2021, ha fornito le istruzioni amministrative in merito agli ammortizzatori sociali previsti dai decreti legge n. 73/2021 (decreto Sostegni bis, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 e n. 103/2021. Di prossima scadenza, ci sono le istanze relative al trattamento di integrazione salariale senza obbligo del contributo addizionale e quelle per i datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Cassa integrazione salariale senza contributo addizionale La norma di riferimento è il comma 3 dell’art. 40 del decreto Sostegni bis che ha previsto la possibilità di fruire del trattamento di integrazione salariale senza contributo addizionale per i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto Sostegni (decreto legge n. 41/2021, convertito, con modifiche, con legge n. 69/2021). Si tratta di quei datori di lavoro: · destinatari della CIGO; · o che, nell’ambito del settore industriale, rispettando il requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), sono destinatari della CIGS. Quale condizione di miglior favore rispetto alle previsioni di legge, l’INPS riconosce (sentito il parere positivo del Ministero del Lavoro) la possibilità di richiedere la CIGO “acontributiva” a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021. Come precisato dall’INPS, la normativa introdotta non modifica la disciplina ordinaria in materia di integrazioni salariali definita dal D.Lgs. n. 148/2015, ma si limita a derogare agli obblighi di versamento del contributo addizionale. Pertanto, per quanto riguarda i termini di trasmissione delle domande, trova applicazione integrale l’art. 15 del D.Lgs. n. 148/2015 ai sensi del quale le istanze devono essere presentate entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione. Tenendo presente che la scadenza del termine di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 148/2015 è avvenuta prima della pubblicazione delle indicazioni amministrative, in sede di prima applicazione viene previsto che le istanze di CIGO relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da “luglio 2021”, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021. Industrie tessili e di abbigliamento L’art. 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni bis, recependo l’art. 4 del decreto legge n. 99/2021 (abrogato), prevede la possibilità di fruire di un ulteriore periodo CIGO (17 settimane), connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per i datori di appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021. Anche per tale situazione trova applicazione la condizione di miglior favore rispetto alle previsioni di legge ovvero la possibilità di richiedere la specifica CIGO con causale “COVID 19 - DL 99/21” a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021. Il beneficio, sempre fermo restando la durata massima di 17 settimane, spetta però esclusivamente per quei datori di lavoro a cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, tutte le 13 settimane del decreto Sostegni (dl 41/2021) identificate con causale “COVID-19 DL 41/21”; diversamente, qualora non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane del DL 41/2021 sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale speciale COVID a far data dal 1° luglio 2021.Esempio

Laddove non siano state interamente autorizzate le 13 settimane di trattamenti previste dal DL 41/2021 e il trattamento ai sensi dell’art. 50-bis, comma 2, DL 73/2021, è richiesto a partire dal 1° luglio 2021, il periodo massimo di 17 settimane sarà riconosciuto, in via continuativa, fino e non oltre il 24 ottobre 2021.
Per quanto riguarda i termini di trasmissione delle istanze, per tali trattamenti non trova applicazione l’art. 15 del D.Lgs. n. 148/2015 ma il termine “straordinario” previsto per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19; di conseguenza, il termine per la presentazione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per quanto riguarda le istanze di accesso ai trattamenti decorrenti da “luglio 2021”, comprese quelle decorrenti dal 28 luglio 2021, queste dovranno essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2021. Sempre con riferimento alla specifica CIGO per i datori di lavoro di cui all’art. 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021), e sempre riguardo i termini decadenziali di trasmissione, l’INPS ricorda che l’invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti (ai sensi del richiamato art. 8 dl 41/2021) in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.Schema di sintesi delle scadenze
Tipologia CIGDecorrenzaTermine scadenza ordinaria presentazione istanzaTermine presentazione in sede di prima applicazione
CIG senza contributo addizionale1° luglio/28 giugno 202115 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione31 agosto 2021
CIG COVID 19 industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili1° luglio/28 giugno 2021Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa31 agosto 2021
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/08/27/cassa-integrazione-sostegni-bis-domanda-entro-31-agosto-imprese

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