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Contratto di rioccupazione: esonero contributivo cumulabile con quali incentivi?

In caso di assunzione di lavoratori disoccupati con contratto di rioccupazione, il decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità da parte dei datori di lavoro privati di fruire, per le assunzioni effettuate dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali per un periodo massimo di 6 mesi e per un importo massimo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. La misura può essere interessante in un’ottica di contenimento del costo del lavoro, ma ’azienda deve prestare attenzione alle regole sulla compatibilità e cumulabilità con le altre agevolazioni contributive in vigore.

Come incentivo alla rioccupazione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, il decreto Sostegni bis ha previsto a favore dei datori di lavoro privati l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali per un periodo di 6 mesi per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, anche part-time, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. L’impianto utilizzato (esonero contributivo) non è nuovo, in quanto riprende quanto già visto per altre misure agevolate introdotte nel corso degli anni da parte del legislatore e l’esonero in questione ha ricevuto il “placet” da parte della Commissione Europea, che, in data 14 luglio 2021, con la Decisione C(2021) 5352 final,ne ha autorizzato l’utilizzo. Il beneficio introdotto per il contratto di rioccupazione va analizzato soprattutto in termini di cumulabilità e compatibilità con il panorama delle agevolazioni e degli esoneri contributivi già in essere, nell’ambito di una gestione della politica aziendale di monitoraggio e possibile riduzione del costo del lavoro e considerando quelle che sono le politiche di inserimento di una nuova risorsa. Datori di lavoro e tipologie contrattuali ammesse al beneficio Fermo restando che i lavoratori beneficiari dell’esonero sono quelli che si trovano in disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, i datori di lavoro e le tipologie contrattuali beneficiarie sono le seguenti:

 Datori di lavoroTipologie contrattuali
AmmessiDatori di lavoro privati imprenditori e nonContratto a tempo indeterminato (anche part-time)
Non ammessi- Pubblica Amministrazione - Imprese del settore finanziario- Apprendistato - Contratto a termine trasformato a tempo indeterminato
Assetto, misura e durata dell’incentivo Lo sgravio contributivo totale per l'assunzione con contratto di rioccupazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente e nei casi di cui all'art. 41, c. 3, D.L. n 73/2021, relativi al periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale (art. 41, c. 8, D.L. n. 73/2021, cd. decreto Sostegni bis, conv. Legge n. 106/2021). Sulla cumulabilità è intervenuta anche l’INPS che, con la circ. n. 115 del 2 agosto 2021, ha delineato la misura dell’esonero con le ulteriori agevolazioni contributive in vigore. L’importo dell’esonero, in vigore per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratto di rioccupazione nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo di: - 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile; - 500 euro su base mensile (€ 6.000/12); - 16,12 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo in caso di rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile. Non sono infatti oggetto di sgravio e pertanto sarà dovuta la ordinaria aliquota, le seguenti contribuzioni: • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’art. 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge; • il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 (adottato ai sensi dell’art. 40, comma 9, del D.Lgs. n. 148/2015); • il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Durata dell’agevolazione La misura spetta per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla data dell’assunzione incentivata. In analogia con atre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Coordinamento con altri incentivi L’esonero contributivo è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e pertanto la fruizione del beneficio di cui al decreto Sostegni bis non osta al riconoscimento di ulteriori esoneri contributivi. Tuttavia, per tutta la durata di fruizione del beneficio previsto dal decreto Sostegni bis, in considerazione dell’entità della misura, pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta, troverà applicazione soltanto il suddetto esonero. Ciò significa che dal mese successivo a quello in cui ha termine il periodo di fruizione dell’agevolazione, avente durata massima di 6 mesi, potranno successivamente trovare applicazione gli ulteriori esoneri o agevolazioni eventualmente spettanti per i quali il periodo di durata massima dovrà essere calcolato al netto del periodo di fruizione dell’esonero contributivo previsto dal decreto Sostegni bis. Assunzione donne svantaggiate Il datore di lavoro che intende avvalersi prima dell’esonero per il contratto di rioccupazione e, successivamente, dell’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate, avrà diritto: - all’esonero per il contratto di rioccupazione per 6 mesi; - dal mese successivo a quello in cui termina il beneficio potrà avvalersi dell’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) per ulteriori 12 mesi. Assunzione di soggetto disabile Il principio sopra visto è analogo anche qualora venga assunto un soggetto disabile. In tale ipotesi: - per i primi 6 mesi del rapporto si potrà accedere all’esonero rioccupazione; - dal mese successivo a quello in cui termina il beneficio si potrà accedere, qualora vi sia una specifica autorizzazione al riguardo, all’incentivo per assunzione di disabili per il periodo residuo utile. Decontribuzione Sud (legge di Bilancio 2021) Con riferimento alla c.d. Decontribuzione Sud di cui alla legge di Bilancio 2021, la stessa, in presenza di tutte le condizioni legittimanti la fruizione, potrà trovare applicazione, per il medesimo lavoratore, solo dal mese successivo rispetto al termine di fruizione dell’esonero legato al contratto di rioccupazione e per il periodo di durata della suddetta Decontribuzione Sud. Assunzione giovani (legge di Bilancio 2018 e 2021) Infine, con riferimento agli incentivi per l’assunzione di giovani previsti dalla legge di Bilancio 2018 e dalla legge di Bilancio 2021, tali esoneri non sono cumulabili con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”. Pertanto, anche nelle ipotesi di assunzioni di giovani con contratto di rioccupazione, si può accedere prima all’esonero in trattazione per un periodo massimo di 6 mesi e, dal mese successivo al termine della fruizione del contratto di rioccupazione, si può poi accedere per il periodo residuo (30 mesi o, nelle ipotesi di assunzioni di giovani nelle Regioni del Mezzogiorno, per il solo esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, 42 mesi) all’esonero giovani. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/08/30/contratto-rioccupazione-esonero-contributivo-cumulabile-incentivi

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