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Archivio newsRiforma delle pensioni: proroga di APE sociale e opzione donna
Nel prossimo mese di settembre riprenderà il confronto tra Governo e Parti sociali sulla riforma delle pensioni. Tante le questioni da affrontare, dalle misure di flessibilità in uscita in sostituzione di quota 100, alla introduzione di correttivi al sistema contributivo, alla previsione di una pensione di garanzia per i giovani, alla separazione di spesa pensionistica e assistenziale, al rilancio della previdenza complementare. Tra le misure attese e fortemente probabili c’è la proroga (e il rafforzamento) di APE sociale e di opzione donna.
Si torna a parlare di riforma delle pensioni. Dopo il primo incontro di kick off dello scorso 27 luglio, nel prossimo mese di settembre riprenderà il confronto tra Governo e Parti sociali per elaborare le misure in ambito previdenziale da inserire nella prossima Manovra finanziaria. Numerosi i temi da affrontare, dalle misure di flessibilità in uscita che sostituisca quota 100 (che a fine anno termina la propria sperimentazione), alla introduzione di correttivi al contributivo partendo dalla sterilizzazione degli effetti del Pil sulla rivalutazione del montante virtuale fino alla previsione di un importo minimo di garanzia per attenuare l’elevato rischio previdenziale per i giovani, alla separazione di spesa pensionistica e assistenziale, al rilancio della previdenza complementare, sempre più sostegno prospetticamente necessario per le giovani generazioni. Il tutto in un contesto di vincoli di finanza pubblica e la “vigile attenzione” della Commissione europea. Quali sembrano essere, alla luce dei rumors, le possibili direttrici di marcia? Proroga di APE sociale e opzione donna La sensazione è che si opererà soprattutto perfezionando strumenti già presenti nel nostro ordinamento previdenziale con riferimento particolare ad APE sociale e opzione donna, che scadono anch’esse al 31 dicembre di quest’anno avendo natura sperimentale, e non invece varando nuove misure di exit strategy previdenziale. Partendo dall’APE sociale è utile ricordare come l’obiettivo di tale prestazione assistenziale è quella di “traghettare” il beneficiario, riconosciuto meritevole di tutela, alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia. Per accedervi è necessario avere in primo luogo il requisito anagrafico dei 63 anni di età ed essere lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata che si trovino in situazione di particolare bisogno.DisoccupatiAndando poi alle categorie interessate, l’Anticipo pensionistico può essere richiesto in primo luogo da coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.CaregiversSeconda categoria è rappresentata da coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità così come previsto dalla normativa, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.InvalidiVi sono poi coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lavoratori adibiti ad attività gravoseInfine, la quarta categoria è quella dei lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 una o più delle 15 attività al momento riconosciute come gravoseElenco dei lavoratori addetti ad attività gravose
Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne. |