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Contratti di fornitura digitale: in arrivo nuovi obblighi e oneri per le imprese

Il Governo ha approvato il 29 luglio 2021 lo schema di decreto legislativo relativo alla sicurezza digitale garantita per contratto dal fornitore, che ha come obbiettivo l’attuazione della direttiva UE n. 2019/770. Il provvedimento, in via di definizione, integra il Codice del consumo, introducendo rilevanti novità per quanto riguarda la conformità del bene al contratto, i rimedi in caso di difetto o di mancata fornitura, nonché la modifica del contenuto o del servizio digitale. Vengono, inoltre, definite tutele tipiche della responsabilità contrattuale che rischiano di manifestare una forza dirompente sulle imprese ed i professionisti del settore se si considerano il mercato e il contesto sociale in cui le novità vengono inserite.

Sicurezza digitale garantita per contratto a carico del fornitore. Ovvero: privacy by design e privacy by default a carico del fornitore del bene digitale. È la svolta radicale che deve mettere in allarme le imprese e i professionisti fornitori di contenuti digitali. La prevede lo schema di decreto legislativo approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, il quale, una volta terminato l’iter, darà attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/770 in materia di contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, conclusi tra consumatore e imprese. Novità Lo schema di decreto rappresenta una novella integrativa del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) e regola la conformità del bene al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura, nonché la modifica del contenuto o del servizio digitale. L’articolato riferisce a riguardo dei contenuti digitali un paradigma di tutele tipico della responsabilità contrattuale, come disciplinato dal Codice civile, ma ha una forza dirompente se si considera il mercato e il contesto sociale, in cui le novità saranno incardinate. Definizione di contenuto digitale Vediamo i dettagli, partendo dalla definizione, omnicomprensiva, di contenuto digitale: sono compresi, tra gli altri, programmi informatici, applicazioni, file video, audio e musicali, giochi digitali, libri elettronici, pubblicazioni elettroniche e i servizi digitali per la creazione, trasformazione, archiviazione dei dati, software per la condivisione audio e video, servizi su cloud e social media. Tutto ciò che sta on-line oppure off-line su supporto elettronico rimane nell’ambito di applicazione della disciplina in esame, che carica le imprese di una serie di obblighi. Conformità al contratto Si parte dall’obbligo di dare servizi e contenuti digitali idonei all’uso voluto dal consumatore e che il consumatore ha reso noto al professionista. L’impresa deve anche fornire al consumatore tutti gli accessori e tutte le istruzioni anche riguardo all'installazione e all'assistenza previsti dal contratto. Questi aspetti giocano un ruolo molto importante e conducono le imprese a una attenta valutazione del mercato e dei bisogni del cliente. Beni digitali sicuri: privacy, rischi per il fornitore Un aspetto prioritario ed anche possibile fonte di criticità per le imprese è l’obbligo di fornire beni digitali “sicuri”. Il fornitore del servizio digitale deve garantire che il prodotto non solo sia utile ma sia anche sicuro. Questo profilo va letto sistematicamente con l’art. 25 del regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), il quale addossa al titolare del trattamento gli obblighi della privacy bey design e della privacy by default. In quel contesto, il titolare del trattamento è colui che usa i dati altrui, cosicché il fornitore degli strumenti utilizzati non è direttamente coinvolto. Al contrario, lo schema di decreto legislativo in commento, per lo meno nei rapporti con i consumatori, mette sulle spalle del fornitore tutti gli obblighi di sicurezza del servizio digitale, allocando sullo stesso i relativi rischi giuridici. Peraltro, va considerato che, in quanto tale, il consumatore non può essere escluso dalla categoria dei titolari del trattamento e che, in ogni caso, una impostazione di questo tipo non potrà non influenzare la contrattualistica tra imprese, soprattutto quelle che siano intervenute, a monte rispetto al venditore finale, nella filiera di creazione e realizzazione di un dato servizio/contenuto digitale. Diritto di regresso Lo schema di decreto disciplina, infatti, il diritto di regresso. Se il vizio del bene digitale (compreso, quindi, quello che attenta alla sicurezza dello stesso) deriva dall’operato di un soggetto coinvolto in una catena contrattuale distributiva, l’impresa controparte del consumatore ha diritto di regresso nei confronti dei predecessori nella catena distributiva. Ecco perché il problema della sicurezza digitale si appresta a diventare un problema della catena della fornitura. Al di là di questo aspetto, che emerge per la sua importanza, lo schema di decreto legislativo si occupa di dettagli del sinallagma contrattuale. Aggiornamenti del prodotto/servizio digitale: ripartizione degli obblighi Innanzi tutto, si occupa di un argomento molto vicino alla sicurezza e cioè gli aggiornamenti del prodotto/servizio digitale. I consumatori hanno imparato che gli aggiornamenti di software, app e così via riducono il rischio informatico e le possibilità di attacco per i criminali informatici. Lo schema di decreto legislativo ripartisce gli obblighi e, come prevedibile, mette a carico delle imprese l’obbligo di fornire gli aggiornamenti e a carico dei consumatori l’obbligo di scaricarli tempestivamente. La rispettiva omissione comporta l’assoggettamento alle relative responsabilità contrattuali. Integrazione del bene digitale Uguale struttura del bilanciamento si deve registrare a proposito dell’integrazione del bene digitale nell’ambiente digitale del consumatore. Questi, se compra un software, si aspetta che lo stesso “giri” sul suo computer e che non si blocchi per l’imprevedibile interazione, magari nemmeno percepibile dall’utilizzatore inesperto, con altri applicativi presenti sull’apparecchio o per la configurazione del sistema operativo dello stesso. Lo schema di decreto legislativo, anche qui, ripartisce gli obblighi mettendo a carico delle imprese oneri informativi e di assistenza e a carico dei consumatori l’obbligo di informarsi e cooperare. Contenzioso: onere della prova A corredo delle regole sostanziali sulla responsabilità contrattuale, lo schema di decreto legislativo aggrava la posizione delle imprese quanto a onere della prova in caso di contenzioso sulla conformità del bene digitale: tale onere (di conformità o di assenza della non conformità) è posto a carico delle imprese, salvo che prima della conclusione del contratto abbiano informato il consumatore su quali siano i requisiti necessari per la funzionalità del bene digitale. Inadempimenti delle imprese: diritti del consumatore Da ultimo, lo schema di decreto legislativo si occupa dei diritti del consumatore a fronte di inadempimenti delle imprese. Il provvedimento profila tutele crescenti a partire dal ripristino della conformità digitale del bene fornito, passando per la riduzione del prezzo e arrivando alla risoluzione del contratto, quando non residuano nemmeno utilità parziali. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/08/31/contratti-fornitura-digitale-arrivo-obblighi-oneri-imprese

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