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Archivio newsAntitrust: verso l’aumento dei poteri per contrastare le condotte anticoncorrenziali
Allo scopo di rendere più incisivi ed efficaci i poteri dell’Antitrust nel contrasto alle condotte anticoncorrenziali il Consiglio dei Ministri del 29 luglio ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1. La direttiva, che mira ad uniformare l’intervento delle Autorità nazionali, dovrà essere recepita nell’ordinamento italiano nel rispetto dei principi specifici dettati dalla Legge di delegazione europea 2019-2020. In particolare, lo schema interviene sulla disciplina antitrust italiana ed in particolare sull’attività istruttoria, sui poteri ispettivi e sanzionatori, sul regime probatorio, sull’accesso al fascicolo e sulla prescrizione.
Al fine di rendere più efficaci i poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 luglio 2021, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2019/1, destinata a modificare la disciplina nazionale antitrust dettata dalla l. n. 287/1990. Il recepimento della direttiva (UE) 2019/1 in tutti gli Stati membri dell’Ue garantirà un’applicazione uniforme a livello europeo della normativa Antitrust, accrescendo e definendo i poteri delle Autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno nell’interesse di imprese e cittadini. La direttiva (UE) 2019/1 conferisce alle ANC degli Stati membri dell’Ue poteri di applicazione più efficaci, mirando a garantire loro l'indipendenza, le risorse e i poteri di esecuzione e sanzione necessari per affrontare efficacemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza all'interno della propria giurisdizione. Legge di delegazione europea 2019-2020 Più in dettaglio, il decreto Legislativo di attuazione è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri n. 31 del 29 luglio 2021, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, insieme ad altri quattordici decreti legislativi di attuazione di norme europee. Muovendosi nel rispetto dei principi specifici dettati dalla Legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53/2021), il provvedimento interviene sulla disciplina antitrust italiana dettata dalla l. n. 287/1990 ed in particolare sull’attività istruttoria, sui poteri ispettivi e sanzionatori, sul regime probatorio, sull’accesso al fascicolo e sulla prescrizione. Il modello per i nuovi poteri dell’Antitrust è quello dei poteri attribuiti alla Commissione europea dal regolamento (CE) n. 1/2003 nei procedimenti di sua competenza. Criteri e principi specifici di recepimento Come accennato, lo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2019/1, deve attenersi ai criteri e ai principi specifici dettati dall’art. 6 della l. n. 53/2021 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020” (GU n. 97 del 23 maggio 2021), in vigore dall’8 maggio 2021. In particolare, l’art. 6 ha conferito al Governo la delega a di: a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge n. 287/1990; b) stabilire che i poteri investigativi e decisori di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall’Antitrust anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 (intese restrittive della libertà di concorrenza) e 3 (abuso di posizione dominante) della legge n. 287/1990; c) apportare alla l. n. 287/1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all’esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l’applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato; d) prevedere che l'Antitrust possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'art. 32 della legge n. 234/2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino; e) disporre che il termine di prescrizione per l’irrogazione della sanzione da parte dell’Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all’art. 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo art. 29, paragrafo 2; f) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguati per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti. Nuovi poteri dell’Antitrust La trasposizione delle norme europee nel diritto interno si tradurrà innanzitutto in una maggiore imparzialità e indipendenza dell’Antitrust rispetto ad altre entità pubbliche o private, passaggio indispensabile per consentire il diritto di difesa delle imprese colpite da provvedimenti dell’Autorità. Grazie a risorse maggiormente adeguate, sia dal punto di vista del personale qualificato, sia dal punto di vista finanziario e tecnico, l’Antitrust potrà muoversi in modo più efficace. Dal punto di vista dei poteri, l’Autorità potrà svolgere accertamenti ispettivi a sorpresa presso i locali delle imprese o delle associazioni di imprese ed eccezionalmente, laddove si presuma possano esservi infrazioni, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, anche in locali diversi da quelli delle imprese dove ricercare eventuali documenti utili all’indagine (“L'esperienza dimostra che i documenti riguardanti l'impresa possono essere conservati presso il domicilio dei dirigenti, degli amministratori e di altri membri del personale delle imprese o delle associazioni di imprese, in particolare a causa dell'uso sempre più diffuso delle modalità di lavoro flessibili” considerando 34 della direttiva): sotto tale profilo vengono ampliati i poteri ispettivi, in linea con quanto espressamente affermato nei considerando della direttiva secondo cui “Il potere di controllare libri o documenti dovrebbe includere tutte le forme di corrispondenza, compresi i messaggi elettronici, indipendentemente dal fatto che appaiano non letti o siano stati cancellati”, ovviamente sempre nel rispetto dei diritti di difesa dell’impresa. I poteri di indagine dell’Antitrust si estenderanno al diritto di richiedere informazioni in qualsiasi formato digitale, compresi messaggi di posta elettronica e messaggistica istantanea, indipendentemente dal luogo in cui sono conservate, inclusi cloud e server, a condizione che siano accessibili all'impresa o all'associazione di imprese che è la destinataria della richiesta di informazioni. L’Antitrust potrà obbligare mediante decisione le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata, imponendo l’adozione di qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato all'infrazione commessa e necessario a far cessare effettivamente l'infrazione stessa. L’Autorità potrà procedere alla constatazione di un'infrazione dell'art. 101 o 102 TFUE già cessata, così come potrà agire d'ufficio al fine di ordinare, mediante decisione, l'imposizione di misure cautelari alle imprese e alle associazioni di imprese almeno nei casi urgenti a causa del rischio di danno grave e irreparabile per la concorrenza, ove si constati prima facie la sussistenza di un'infrazione. Copyright © - Riproduzione riservata