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Archivio newsColf e badanti: assegno per il nucleo familiare maggiorato fino al 31 dicembre 2021
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), con le maggiorazioni introdotte per il periodo ponte dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, è destinato anche a colf, badanti e lavoratori domestici in genere (italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia). L’assegno, a differenza di quanto avviene per la quasi totalità dei lavoratori subordinati, viene erogato direttamente dall’INPS. L’importo è calcolato in base alla contribuzione di lavoro domestico, alla tipologia e al numero dei componenti del nucleo familiare e ai redditi conseguiti dal nucleo familiare. A chi spetta l’ANF e come presentare domanda?
Il decreto legge n. 79/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2021, che ha introdotto l’assegno temporaneo come misura sperimentale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ha innalzato il valore mensile dell’ANF per il medesimo periodo per un valore di 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di 55,00 euro per i nuclei familiari di almeno tre figli. Tra i destinatari della misura vi sono anche i lavoratori domestici, per i quali l’INPS applicherà l’aumento in automatico al momento della liquidazione dell’importo spettante a seguito della presentazione della domanda ANF.Chi sono i lavoratori domesticiLa disciplina sul rapporto di lavoro domestico si applica quando il lavoratore, anche straniero, presta la propria opera, a qualsiasi titolo, per il funzionamento della vita familiare (art. 1 della legge n. 339/58). La norma fa rientrare nel novero della disciplina del lavoro domestico quei rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. Si intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche Sono pertanto lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc.. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale. La categoria dei lavoratori domestici comprende quindi tutti i lavoratori che svolgono esclusivamente attività lavorativa nelle abitazioni di terze persone per il soddisfacimento delle esigenze domestiche. Approfondisci su Calcolo degli assegni familiari, Strumenti utili Assegno unico universale, Approfondimento ANF Corresponsione - Pagamento diretto dell'INPS, Inquadramento Aspetti contributivi del lavoro domestico - Trattamenti previdenziali ed assistenziali, Inquadramento Requisiti della prestazione lavorativaLa prestazione dei domestici, riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati, deve: · avere continuità (cioè non essere puramente occasionale: art. 1 L. 339/58); · essere resa all'interno dell'abitazione del datore di lavoro; · rispondere a un bisogno personale del datore di lavoro, legato al funzionamento della vita familiare (e non dell'attività istituzionale e professionale). ANF: requisiti di erogazione1. Nucleo familiareLa composizione del nucleo familiare ai fini ANF è disciplinata dal comma 6 dell’art. 2 del D.L. n. 69/88 e di rimando, per quanto non espressamente previsto da questi, dal D.P.R. n. 797/55 (nello specifico, per il nucleo familiare, all’art. 4). Sulla scorta di questa disciplina, come chiarito e ricostruito anche dall’INPS, possiamo desumere e affermare che il nucleo familiare dell’avente diritto all’ANF può essere formato da: · il richiedente lavoratore o il titolare della pensione; · il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia; · i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; · i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione; · i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di «nuclei numerosi», cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione; · i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione; · i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
Non rientrano nel nucleo familiare: · • il coniuge legalmente ed effettivamente separato; · • i figli maggiorenni anche se studenti; · • i figli ed equiparati coniugati; · • i familiari all’estero di cittadino straniero di paese non convenzionato (art 2 c.6bis); · • i genitori. |
Non concorrono alla formazione del reddito: · il TFR e relative anticipazioni; · le rendite vitalizie INAIL; · le pensioni di guerra; · la CIG arretrata riferita ad anni precedenti a quello di erogazione; · gli indennizzi dello Stato a favore dei soggetti danneggiati a causa di complicanze, derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Legge n. 210/1992). |