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Archivio newsDipendenti delle farmacie private: rinnovo del CCNL
Il 7 settembre 2021 è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle farmacie private. L'ipotesi di accordo è stata firmata da Federfarma con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Il nuovo contratto collettivo nazionale, che scadrà il 31 agosto 2024, definisce in particolare la classificazione del personale, i nuovi minimi tabellari, il contributo da destinare per il finanziamento dell’Ente bilaterale, il livello di riduzione oraria annua, l’assistenza integrativa e introduce un compenso Covid legato all’attività svolta per l’emergenza sanitaria.
Con l'ipotesi di accordo del 7 settembre 2021, Federfarma con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno rinnovato il C.C.N.L. per i dipendenti delle farmacie private. Classificazione del personale Dal 1° novembre 2021 la categoria dei quadri è composta da: - liv. Q1, direttore responsabile; - liv. Q2, farmacista collaboratore, nell’ambito della “farmacia dei servizi”, con una o più mansioni dell'art. 4; - liv. Q3, farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio in qualifica. Il nuovo liv. Q2 percepisce il minimo tabellare del liv. Q3 incrementato di € 70 mensili nonché l'indennità speciale quadri applicabile al liv. Q3. Minimi tabellari L'accordo stabilisce un aumento di € 80 della paga base sul liv. 1, con decorrenza 1° novembre 2021 (*). ---- (*) In assenza dei parametri retributivi nel testo del C.C.N.L., non è stato possibile sviluppare redazionalmente le tabelle. Compenso Covid In via sperimentale, in relazione all'emergenza Covid, viene previsto un compenso non inferiore a € 2,00 per ogni vaccinazione effettuata dal farmacista. Il farmacista potrà optare per un compenso forfettario di € 200,00 annui. Finanziamento dell'Ente bilaterale Dal 1° luglio 2023 il contributo da destinare all'Ente bilaterale nazionale è pari allo 0,10% di paga base e contingenza (diviso pariteticamente), per 14 mensilità. Dalla stessa data, il datore di lavoro che ometta il versamento del contributo deve corrispondere ai lavoratori un E.d.r. di importo maggiorato del 10%, non assorbibile, per 14 mensilità. Riduzione oraria annua Per gli assunti dal 1° novembre 2021 nelle farmacie fino a 40 dipendenti, le ore di permesso aggiuntive alle ex festività (40 ore) verranno riconosciute in misura pari: - al 50% decorsi 3 anni dall’assunzione; - al 100% decorsi 6 anni dall’assunzione. Si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie e dei periodi con contratto a termine e di apprendistato. Da detta disciplina sono esclusi gli assunti a termine entro il 31 ottobre 2021 e il cui contratto sia trasformato a tempo indeterminato e gli apprendisti assunti entro il 31 ottobre 2021 e confermati in servizio. Assistenza integrativa Le Parti introducono l'assistenza sanitaria integrativa, destinata agli assunti a tempo indeterminato, anche part-time. Dal 1° novembre 2021 è dovuto un contributo pari a € 13 mensili, a carico del datore di lavoro, per 12 mensilità. L'importo non è computabile ai fini del T.F.R. Qualora entro il 1° gennaio 2022 le Parti non avranno individuato le modalità di erogazione delle prestazioni, il contributo sarà corrisposto come E.d.r. Il contributo suddetto è parte integrante del trattamento economico, ha valenza normativa per chi applica il C.C.N.L. e dunque i lavoratori hanno diritto all'erogazione delle prestazioni. Il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi - fermo l'obbligo di garantire le prestazioni sanitarie - deve corrispondere ai lavoratori un E.d.r. sostitutivo pari a € 25, per 14 mensilità, nonché il risarcimento danni. Scadenza Il nuovo contratto ha come data di scadenza il 31 agosto 2024. Copyright © - Riproduzione riservata
Ipotesi di rinnovo 07/09/2021