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Archivio newsSomministrazione a tempo determinato. Dopo il 31 dicembre si torna alle regole ordinarie?
Dal 1° gennaio 2022 non sarà più operativa la norma del decreto Agosto che permette all’utilizzatore di fruire di periodi di missione a tempo determinato per tempistiche anche superiore ai 24 mesi con lo stesso lavoratore somministrato, per le identiche mansioni e per lo stesso livello contrattuale. Si ritorna, quindi, alla regola generale ed al computo delle missioni nel limite di durata massima di 24 mesi, pena la trasformazione del rapporto di lavoro. Ma è proprio così? Sembrerebbe di no, in base a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e dal contratto collettivo delle Agenzie per il lavoro.
Il 31 dicembre 2021 cessa di avere efficacia la norma introdotta per garantire la continuità occupazionale durante il periodo pandemico, che consente di utilizzare periodi di missione a tempo determinato con lo stesso lavoratore, per le identiche mansioni e stesso livello contrattuale, per periodi anche superiori al limite dei 24 mesi, senza che ciò causi la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Il ritorno alla normativa ordinaria rinnova i dubbi interpretativi che alcuni provvedimenti di prassi avevano suscitato sul tema. Limiti del ricorso al contratto a termine ed alla somministrazione Il contratto a tempo determinato ha subito un significativo giro di vite ad opera del D.L. n. 87/2018, c.d. Decreto “Dignità”, che ha reintrodotto delle causali stringenti (solo di recente rese meno asfittiche dalla possibilità, riconosciuta dal D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, di prevederne di ulteriori attraverso la contrattazione collettiva) per l’apposizione del termine ad un contratto di lavoro subordinato. Inoltre, giusto il secondo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, nel computo del periodo massimo di 24 mesi della “durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro”, vengono considerati pure i “periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato”. Il superamento del suddetto limite, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, causa la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, dalla data del superamento del periodo massimo. Deroga della conversione del decreto Agosto La legge n. 126/2020, di conversione del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), ha inserito (art. 8, comma 1bis) un ulteriore periodo all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo che “nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021”. La fattispecie derogatoria prevista dalla normativa emergenziale, si configura pertanto ricorrendo i seguenti requisiti: a) Assunzione a tempo indeterminato del lavoratore presso l’agenzia di somministrazione; b) Contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore a tempo determinato; c) Missione a tempo determinato del lavoratore presso l’utilizzatore. Il concorso dei 3 elementi consente la somministrazione a tempo determinato dello stesso lavoratore, per le stesse mansioni, a prescindere dal limite temporale dei 24 mesi, senza che da ciò consegua la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Ciò qualora “l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo determinato” del lavoratore interessato. Ergo, qualora a tale comunicazione l’agenzia non provveda spontaneamente, sarà il datore di lavoro che intende utilizzare il lavoratore somministrato a poter richiedere tale informazione. Richiesta rispetto alla quale la posizione dell’agenzia è da considerarsi in termini di obbligatorietà del riscontro, considerata l’espressa indicazione in tal senso da parte della legge. Efficacia temporale della misura Come previsto dallo stesso periodo finale del primo comma dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015, l’efficacia derogatoria della previsione cessa il prossimo 31 dicembre 2021, per cui ritorneranno ad applicarsi i limiti ordinari per la possibilità di instaurare rapporti di somministrazione a tempo determinato con lavoratori assunti presso l’agenzia a tempo indeterminato. Se ne deduce immediatamente, dal combinato disposto della norma appena citata e dell’art. 19 dello stesso D.Lgs. n. 81/2015, che dal 1° gennaio 2022 si ritorna alla regola generale, ed al computo delle missioni nel limite di durata massima di 24 mesi, pena la trasformazione del rapporto. Sul punto tuttavia va ricordato come l’attuale assetto derogatorio, in scadenza il 31 dicembre prossimo, appaia in realtà non difforme dal regime ordinario, considerato che già il Ministero del Lavoro, si era espresso nel senso di ritenere l’assenza di obblighi di causale e di rispetto di limiti massimi di durata per le missioni a termine di lavoratori assunti dall’agenzia a tempo determinato: “Giova, invece, precisare che nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto in questo caso, ai sensi dell’articolo 31 del citato decreto legislativo n. 81, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione. (Ministero del lavoro, circolare n. 17 del 31 ottobre 2018).” Ma non solo. L’art. 21 del contratto collettivo delle Agenzie per il lavoro, a sua volta, al terzo comma, ribadisce che “resta inteso che sono esclusi dalla durata massima i contratti di somministrazione a tempo determinato con lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia.” Tale potestà derogatoria proviene dalla stessa legge, considerato che i limiti previsti dalle norme in esame, sono espressamente imposti facendo salve eventuali diverse previsioni della contrattazione collettiva. Queste, con riferimento alla quota percentuale, è specificato dall’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015, sono quelle previste dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore, mentre per quanto riguarda il limite dei 24 mesi e la computabilità nel suo ambito dei periodi di missione a tempo determinato, il secondo comma dell’art. 19, sempre del d.lgs. n. 81/2015, opera una più generica delega alle diverse disposizioni dei contratti collettivi. Emerge dunque un quadro in cui la deroga prevista dalla seconda parte dell’art. 31, la cui efficacia va per spirare da qui alla fine dell’anno in corso, aveva risolto alcuni problemi interpretativi e criticità applicative nascenti dal confronto tra il testo di legge, le interpretazioni della prassi, le previsioni della contrattazione collettiva. La cessazione degli effetti di questa sorta di norma di interpretazione autentica riconduce alle fonti originarie, contratto collettivo in primis. Copyright © - Riproduzione riservata