News
Archivio newsDecontribuzione per turismo, commercio e cultura: quando spetta e come si cumula con altri incentivi
Le aziende che svolgono la propria attività economica nel settore del turismo, commercio, cultura o terme hanno diritto ad applicare uno sgravio contributivo parametrato alla cassa integrazione applicata nel primo trimestre 2021. Lo sconto sulla contribuzione, non applicabile al premio INAIL, implica il rispetto del divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021. L’esonero dai contributi sociali a carico dei datori di lavoro può avere come importo massimo il doppio del contributo non versato da parte del datore di lavoro in relazione alle ore di utilizzo della cassa integrazione nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. In quali casi l’agevolazione è cumulabile con altri esoneri ed incentivi già in vigore? Come si applica il beneficio?
Prende forma l’esonero contributivo, introdotto dal decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in favore dei datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. L’INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative. Si tratta di uno sgravio dai contributi previdenziali INPS, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale, già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L’incentivo contributivo si applica anche nelle ipotesi in cui l’azienda ricorra all’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale con causale differente da quelle legate all’emergenza da Covid-19. Aziende beneficiarie Datori di lavoro beneficiari sono i privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero non può essere trasferito in capo al cessionario. Soltanto il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione. In caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà invece essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione. Caratteri dell’esonero contributivo L’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero deve essere riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021). L’effettivo ammontare dell’esonero spettante è pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo gennaio/marzo 2021 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, senza potere superare quest’ultima. Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità comprese tra gennaio 2021 e marzo 2021, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, vanno considerate sia le ore fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto. La retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive. Requisiti per la spettanza Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori nonché dei presupposti specificamente previsti dal decreto istitutivo (art. 43 D.L. n. 73/2021). In particolare: - regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro beneficiario dell’esonero non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. E’ inoltre necessario verificare il rispetto dei limiti de minimis secondo quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, fissato a 1.800.000 euro. Cumulabilità del beneficio L’esonero contributivo è cumulabile con gli altri esoneri contributivi in vigore a condizione non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. E’ dunque esclusa la cumulabilità con: - l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile; - l’incentivo “Iolavoro”; - lo sgravio per assunzione con contratto di rioccupazione. In ogni caso, laddove ammessa, la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta. La cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, l’incentivo all’assunzione di disabili o di beneficiari di NASpI. La cumulabilità tra gli esoneri deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine cronologico, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Alcuni esempi Alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS si fornisce i seguenti esempi di cumulabilità della decontribuzione turismo e cultura alternativa alla CIG con gli altri sgravi contributivi. · Cumulo della decontribuzione turismo e cultura alternativa alla CIG per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo (azienda fino a 20 dipendenti): va operato prima lo sgravio parziale, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, e poi, sulla quota residua, l’esonero in esame; · Cumulo della decontribuzione turismo e cultura alternativa alla CIG e agevolazione per l’assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi (50%): l’esonero troverà applicazione per i medesimi lavoratori a seguito dell’abbattimento del 50% della contribuzione operato dal secondo beneficio; · Cumulo della decontribuzione turismo e cultura alternativa alla CIG e esonero totale per l’assunzione di donne (legge n. 178/2020): l’esonero, nel periodo di applicazione dello specifico incentivo all’assunzione, può trovare applicazione per le medesime lavoratrici solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile dopo aver applicato lo sgravio alternativo alla CIG.
Incentivi contributivi | Cumulabilità con la decontribuzione turismo e cultura |
IoLavoro | NO |
Sgravio rioccupazione | NO |
Assunzione in sostituzione | SI, sgravio principale |
Assunzione over 50 | SI, sgravio principale |
Assunzione donne legge di Bilancio 2021 | SI, beneficio residuale |