News
Archivio newsCrisi d’impresa: nuove linee guida sulla formazione degli esperti nella composizione negoziata
Definiti gli orientamenti per la formazione unitaria per tutte le categorie professionali, dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, che svolgeranno il ruolo di esperto indipendente nella composizione negoziata. Le indicazioni sono contenute nel decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 pubblicato dal Ministero della Giustizia. In particolare, è previsto il numero massimo di ore di formazione, i temi da trattare, le specifiche ore per ogni tema, nonché le competenze dei docenti. La formazione potrà essere svolta anche con strumenti a distanza e viene previsto un test finale per la verifica sull’effettiva ed efficace fruizione della formazione. Rientra tra gli aspetti ancora da chiarire quale sia il termine per presentare la domanda di iscrizione all’elenco degli esperti.
Con il D.L. 118/2021 è stata introdotta la normativa sulla composizione negoziata della crisi d’impresa, con rinvio ad un decreto ministeriale per l’individuazione delle disposizioni sulla piattaforma telematica da utilizzare per questa procedura e per la formazione degli esperti che dovranno assistere gli imprenditori durante il tentativo di risoluzione della crisi aziendale. Il 28 settembre 2021 il Ministero della Giustizia ha pubblicato il predetto decreto dove, oltre agli aspetti sulla piattaforma e sulla formazione, ha affrontato, con particolare dettaglio, molti dei punti che rientrano nella nuova disposizione legislativa. Con il medesimo decreto, il ministero ha introdotto fin d’ora una delle proposte di modifica della composizione negoziata della crisi per aumentare il grado di indipendenza dell’esperto nel corso delle trattative, prevedendo il divieto per il medesimo di intrattenere rapporti professionali con l’impresa in crisi almeno nei due anni successivi all’archiviazione. Le modalità adottate per la stesura di questo decreto lasciano intravedere importanti attese da questa modalità di risoluzione della crisi e la volontà di tendere ad una certa uniformità delle attività previste per l’imprenditore e per l’esperto. Con questo elaborato si affronta il tema della formazione degli esperti, ma saranno diversi gli argomenti, trattati nel decreto ministeriale, che meritano approfondimenti. Formazione degli esperti L’attenzione mostrata per questa nuova modalità di gestione delle crisi d’impresa si rileva anche nella significativa formazione richiesta agli esperti per l’ammissione agli elenchi tenuti dalle competenti Camere di Commercio. Il decreto in esame contiene linee guida per la formazione unitaria per tutte le categorie professionali (dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) e dei manager. Per qualunque categoria di professionisti interessati (o manager) è previsto che siano 55 le ore di formazione e vengono esposti nel dettaglio i temi da trattare, le specifiche ore per ogni tema oltre alle caratteristiche e/o competenze dei docenti. La formazione potrà essere svolta anche con strumenti a distanza e viene previsto un esame/test finale per la verifica sull’effettiva ed efficace fruizione della formazione. Si prevede, infine, che la formazione precedentemente maturata, che risulti dal curriculum vitae, o la partecipazione successiva ad uno o più corsi sui temi indicati dal decreto, avranno rilevanza nella individuazione dell’esperto al momento della nomina. Aspetti ancora da chiarire sulla formazione Fatte salve eventuali diverse indicazioni in materia, considerato che la formazione precedentemente maturata dall’esperto dovrebbe avere rilevanza solo per la selezione in occasione della nomina, è ipotizzabile che le 55 ore di formazione siano un obbligo a carico di tutti gli esperti, qualunque attività professionale svolgano. Non viene riferito quale sia il termine per presentare la domanda di iscrizione all’elenco degli esperti né se sono previsti requisiti particolari in sede di primo popolamento degli elenchi, soprattutto perché, se viene confermata l’entrata in vigore per il 15 novembre, sarà difficile che nel poco tempo mancante sia possibile organizzare i corsi per questa formazione ed avere un adeguato numero di esperti in possesso dei requisiti per l’iscrizione. Non viene prevista, poi, l’eventuale formazione continua da tenere con periodicità. Formazione necessaria, i temi, le ore ed i docenti Come in tutti i temi affrontati nel decreto in esame, si entra nel dettaglio dell’argomento trattato, prevedendo con modalità analitiche le materie da affrontare, per quante ore e quali devono essere i docenti. Senza entrare troppo nel dettaglio, si riporta una sintesi dei vari argomenti sui quali i futuri esperti dovranno essere eseguire la loro formazione ed il numero minimo delle ore dedicate a tale tema.Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi Formazione minima di 4 ore, con docente avente competenza in ambito di diritto della crisi d’impresa, che deve essere avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista o professore universitario in materie economiche o aziendali. Questa specifica formazione deve trattare della flessibilità dello strumento, della figura dell’esperto, soffermandosi sullo stato di difficoltà e quello di crisi oltre che sul risanamento dell’impresa. Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale Formazione minima di 4 ore, con docente avente competenza in ambito di diritto della crisi d’impresa, con particolare riguardo alle tematiche dei contratti e del processo, che deve essere avvocato o professore universitario in materie giuridiche magistrato anche a riposo. Si affronteranno rinegoziazione e principi sui contratti, il contenuto delle misure cautelari e protettive ed i procedimenti cautelare e camerale previsti dalla composizione negoziata.La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma Formazione minima di 3 ore, con docente che deve essere dottore commercialista o professore universitario in materie economiche o aziendali. Si tratterà della piattaforma, del contenuto della domanda e della documentazione allegata.La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento Formazione minima di 5 ore, con docente che deve essere dottore commercialista o professore universitario in materie economiche o aziendali. Il contenuto di questa attività formativa riguarderà una pluralità di argomenti, tra cui le finalità del test e le logiche sottostanti, la sostenibilità del debito nel caso della continuità o indiretta e l’esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento con la conseguente relazione dell’esperto Redazione di un piano di risanamento Formazione minima di 5 ore, con docente che deve essere dottore commercialista o professore universitario in materie economiche o aziendali. Con questa formazione si esaminano il piano, le indicazioni contenute nella check list e la composizione negoziata per le imprese sotto soglia, per le piccole imprese e per i gruppi di imprese.Il protocollo di conduzione della composizione negoziata Formazione minima di 7 ore, con docente avente competenza in materia di crisi d’impresa che deve essere avvocato, dottore commercialista, consulente del lavoro o professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali. Con questa formazione si esamina il ruolo dell’esperto nel corso delle trattative, la gestione dell’impresa durante la composizione negoziata ed il dissenso dell’esperto sugli atti di straordinaria amministrazione o sui pagamenti non coerenti con le trattative.Gestione delle trattative con le parti interessateQuesta formazione deve avere una durata minima di 10 ore che, al loro interno devono prevedere 2 ore relative alla fase della preparazione, 3+3 ore dove si affronterà nel dettaglio la gestione delle trattative oltre a 2 ore di laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche. I docenti per queste tematiche devono avere i requisiti per la formazione dei mediatori previsti dall’art. 18 D.M. n. 180/2010 per gli aspetti teorici e pratici in materia di mediazione e competenza in diritto dell’impresa e dei contratti commerciali o della crisi d’impresa per le parti restanti. Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie Formazione minima di 4 ore, con docente avente competenza in ambito della normativa e regolamentazione bancaria che deve essere avvocato, dottore commercialista, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali o funzionario della Banca d’Italia. Durante questa formazione specifica si affronteranno i criteri di valutazione dei crediti bancari, le segnalazioni alla centrale rischi, la gestione del credito, con analisi di NPE, sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinate/scadute. Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali Formazione minima di 4 ore, con docente avente competenza in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e delle relazioni industriali che deve essere avvocato, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche o magistrato, anche a riposo. Con questa formazione l’esperto acquisirà nozioni in materia di crisi d’impresa e rapporti di lavoro, sulle consultazioni sindacali, su accordi sindacali e ammortizzatori sociali. Stima della liquidazione del patrimonio Formazione minima di 4 ore, con docente che deve essere dottore commercialista o professore universitario in materie economiche o aziendali. Durante questa formazione si acquisiranno nozioni sulle finalità della stima della liquidazione del patrimonio e sulla stima del valore o canoni di affitto di azienda o suoi rami. L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale Formazione minima di 5 ore, con docente avente competenza in ambito di diritto della crisi che deve essere avvocato, professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista, professore universitario in materie economiche e aziendali o magistrato, anche a riposo. Con questa formazione si affrontano le soluzioni di chiusura della composizione negoziata con estensione al concordato preventivo e al concordato semplificato. Copyright © - Riproduzione riservata