Il prossimo 31 ottobre verrà meno il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per quei datori di lavoro che stanno utilizzando “la coda” degli ammortizzatori sociali previsti per l’anno 2021 con la specifica causale Covid 19. Si tratta, in particolare, dei datori di lavoro che stanno fruendo dell’assegno ordinario FIS e della Cassa integrazione in deroga nonché di quelli che rientrano nelle specifiche attività economiche Ateco2007 con codici 13,14 e 15. Qualora dovesse perdurare la situazione di crisi che non giustifica una piena ripresa dell’attività lavorativa, e volendo conservare l’occupazione, quali ulteriori ammortizzatori sociali hanno a disposizione?
Il 31 ottobre prossimo scade il termine/periodo utile per la fruizione degli specifici ammortizzatori sociali Covid 19 introdotti per il 2021. In particolare, calendario alla mano, a fine mese scadranno:
· le 40 settimane totali previste dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2021) e dalla legge n. 69/2021 di conversione in legge del decreto Sostegni dal 1° gennaio 2021 senza soluzione di continuità, per coloro che stanno fruendo dell’assegno ordinario FIS e della CIGD;
· le 17 settimane introdotte dal decreto legge n. 99/2021 (abrogato dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e confluito nel decreto Sostegni bis) per i datori di lavoro che rientrano nelle attività economiche ATECO2007 con i codici 13,14 e 15.
Il venir meno “dell’ombrello” degli ammortizzatori COVID 19, consentirà ai datori di lavoro di procedere ad eventuali licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; ma qualora l’azienda non avesse intenzione di licenziare, salvaguardando il capitale umano, ma perdurando la situazione di difficoltà, quali altri strumenti di integrazione al reddito può utilizzare?
L’eventuale proroga degli ammortizzatori sociali al termine di quelli con specifica causale Covid 19 comporta l’applicazione in toto della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, con la conseguenza che l’ammortizzatore da utilizzare e applicare si differenzierà a seconda del settore economico e dal numero di dipendenti occupati.
Datore di lavoro | Ammortizzatore COVID 19 | Ammortizzatore ordinario D.Lgs. 148/2015 |
Con attività economiche ATECO codici 13, 14 e 15 | CIGO “TESSILI” | CIGO |
Aziende beneficiarie delle prestazioni FIS | Assegno Ordinario FIS COVID 19 | Assegno ordinario FIS
Assegno di solidarietà FIS |
Aziende beneficiarie della CIGD | CIGD | === |
Aziende con attività economiche ATECO codici 13, 14 e 15
I datori di lavoro che rientrano nelle attività economiche ATECO 13, 14 e 15 (tessitura, confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia e fabbricazione di articoli in pelle e simili), qualora perduri la situazione di difficoltà economica, possono utilizzare la CIG ai sensi degli art. da 9 a 18 del D.Lgs. n. 148/2015. In particolare, troverà applicazione la
disciplina generale della CIGO che qui di seguito può essere sintetizzata:
Causale | · Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
· Situazioni temporanee di mercato |
Durata | · massimo 13 settimane continuative;· il periodo può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane;
· l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. |
Numero ore massime autorizzabili | Non possono essere eccedere il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale. |
Procedura di informazione e consultazione sindacale | L’azienda deve comunicare preventivamente alle RSA/RSU nonché alle articolazioni territoriali delle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale a mezzo PEC o raccomandata AR:
· cause di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro;
· entità e durata prevedibile;
· numero di lavoratori interessati.
· su richiesta di una delle parti, segue un esame congiunto.
L’intera procedura di consultazione deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione preventiva (10 giorni per le imprese fino a 50 dipendenti). |
Termini presentazione istanza e obbligo di relazione tecnica | La domanda di concessione del trattamento deve essere presentata telematicamente entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Nella domanda devono essere indicati:
· la causa di sospensione o riduzione;
· la presumibile durata;
· i nominativi interessati;
· le ore richieste.
Assieme alla domanda dovrà essere allegata anche la relazione tecnica |
Assegno ordinario FIS COVID 19
I datori di lavoro che attualmente beneficiano dell’assegno ordinario FIS COVID 19, una volta terminato lo stesso, potranno accedere alle prestazioni ordinarie previste dal Fondo Integrazione Salariale INPS, fermo restando il rispetto dei requisiti dimensionali previsti.
In particolare, il Fondo di integrazione salariale garantisce le seguenti due prestazioni:
· l’
assegno di solidarietà (per datori di lavoro con più di cinque dipendenti);
· l’
assegno ordinario, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
Assegno di solidarietà Datori di lavoro beneficiari | Datori di lavoro che occupano più di 5 lavoratori (compresi gli apprendisti) nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni/riduzioni. |
Causali | · al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24 della legge n. 223/91;
· al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. |
Procedura | Stipula di accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che stabilisce una riduzione di orario di orario.
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato. |
Durata massima | 12 mesi in un biennio mobile.
Al fine della verifica di quest’ultimo, si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 52 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta. |
Termini presentazione istanza | La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica alla struttura territoriale INPS competente per unità produttiva entro 7 giorni dalla data dell’accordo sindacale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. |
Assegno ordinario Datori di lavoro beneficiari | Datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori (compresi gli apprendisti) nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni/riduzioni |
Causali | · situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
· situazioni temporanee di mercato;
· riorganizzazione aziendale;
· crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. |
Durata massima | Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali elencate, è corrisposto fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario.
Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta. |
Numero massime ore autorizzabili | Nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile. |
Termini presentazione istanza | La domanda di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. |
Cassa integrazione guadagni in deroga COVID 19
Per i datori di lavoro che stanno terminando la CIGD, non vi è la possibilità di fruire degli ammortizzatori sociali ordinari di cui al D.Lgs. 148/2015.
Pertanto, inevitabilmente, la scelta ricadrà sul
licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero nel concordare con il lavoratore un eventuale riduzione di orario al fine di salvaguardare il posto di lavoro.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/10/07/cassa-integrazione-assegno-ordinario-cambia-datori-lavoro-1-novembre