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Excess Liquidity Fee: una nuova commissione bancaria si aggiunge ai costi delle imprese

Le imprese che detengono una liquidità superiore ad 100.000 euro sul proprio conto corrente potranno essere soggette alla nuova commissione bancaria denominata Excess Liquidity Fee. La prima modalità applicativa ad oggi introdotta dalle banche è stata quella di caricare sulla “clientela corporate” una commissione mensile, pari allo 0,50%, sulla media dei saldi liquidi giornalieri positivi eccedente 100.000 euro. In altri casi, invece, si propende per il pagamento di una somma fissa al raggiungimento della “fatidica” soglia. Una variante è costituita dal pagamento di una somma determinata in relazione alle giacenze trimestrali. Tuttavia, in questa prima fase, il panorama è piuttosto diversificato: alcuni istituti di credito applicano già la Elf, altri intendono applicarla, mentre altri ancora sono nella fase di studio.

Dopo le voci che si protraevano da diversi mesi, diversi istituti di credito italiani hanno cominciato ad applicare alle imprese, con liquidità rilevante sui propri conti correnti, una nuova commissione denominata “Excess Liquidity Fee” (Elf). Si tratta di una commissione, che viene già applicata da talune banche e che è allo studio da parte di altre, che si traduce in una penalizzazione per le imprese che detengono una liquidità rilevante sul proprio conto corrente, superiore ad 100.000 euro. Le motivazioni alla base della Elf La prima domanda, che sorge spontanea, concerne le motivazioni alla base di questa decisione, che è già stata assunta, a livello internazionale, da gruppi creditizi in diversi Paesi e che in un periodo di “ripartenza” come quello attuale, in cui si cerca di superare la situazione difficile creata dalla pandemia di Covid-19, può essere probabilmente accolta come un balzello posto a carico delle imprese da parte degli operatori finanziari. È evidente che una scelta di questo tipo prende le mosse dalla situazione contingente, che ormai penalizza le banche. Esse, infatti, a seguito della decisone della Banca Centrale Europea (BCE) di mantenere negativi i tassi di interesse sui depositi, devono pagare la BCE per le proprie giacenze. Con la Elf, pertanto, si tende a riportare in equilibrio la situazione, ribaltando sulle imprese questa tipologia di costi, ma vanificando, peraltro, uno degli intenti della Banca Centrale Europea, che con questa misura intendeva, tra l’altro, stimolare la concessione di finanziamenti alle imprese per sostenere l’economia dei Paesi dell’Eurozona. Caratteristiche della Elf In questa prima fase il panorama è piuttosto diversificato: si va da istituti di credito che hanno già intrapreso la “via” della Elf, ad altri che intendono applicarla, ma non hanno ancora optato per una modalità applicativa, ad altri ancora che sono nella fase di studio e si stanno soffermando a considerare i pro ed i contro della sua introduzione. La prima modalità applicativa ad oggi introdotta è stata quella di caricare sulla “clientela corporate” una commissione mensile, pari allo 0,50%, sulla media dei saldi liquidi giornalieri positivi rilevati nel periodo di riferimento eccedente 100.000 euro. In altri casi, invece, si propende per il pagamento di una somma fissa al raggiungimento della “fatidica” soglia di 100.000 euro di saldo medio trimestrale. Tale somma aumenta quando la giacenza sul conto superi un determinato importo. Una variante ulteriore è costituita dal pagamento di una somma determinata in relazione a giacenze trimestrali che superino una determinata cifra; la cifra aumenta all’aumentare delle giacenze, ma viene calmierata dall’applicazione di un “cap” annuale. Chi invece è ancora in una fase di studio sta anche valutando di imporre commissioni proporzionate alle giacenze sui conti delle imprese clienti o di non applicarle affatto, qualora esse decidano di investire parte della liquidità in strumenti finanziari, anche a basso rischio. Un elemento che crea ulteriore allarme nella clientela è la tendenza a ritenere sufficiente per l’applicazione della commissione lo “sforamento” della soglia stabilita anche per un solo giorno. Da quanto esposto, quindi, emerge che, a fronte di un problema oggettivo causato dai tassi negativi della BCE, le banche si stiano muovendo per neutralizzarne gli effetti negativi che le concernono, nella maggior parte dei casi sostanzialmente caricando di una nuova voce di costo le imprese che intrattengono rapporti con esse. Ciò che appare chiaro è che, ad oggi, la misura si rivolga precipuamente alla clientela aziendale e non alla clientela privata. Considerazioni conclusive Alla luce del quadro attuale, considerando che ci si trova di fronte ad una situazione ancora non del tutto delineata, si possono comunque formulare alcune considerazioni. La nuova commissione sicuramente contrasta con il modo consolidato di considerare la “liquidità bancaria”, soprattutto da parte delle piccole imprese. Da sempre in questo ambito si ritiene che chi disponga di rilevante liquidità sia un soggetto virtuoso, che, in quanto tale, almeno non debba essere penalizzato. È evidente che con la Elf oggi si assista ad uno stravolgimento di questo modo di pensare, per cui questa voce di spesa gravante sulle aziende potrebbe essere da alcune di esse concepita come una sorta di ingiustizia, non colpendo gli operatori economici che non dispongano di conti correnti “floridi”. È chiaro che la asserzione sopra esposta costituisce una banalizzazione della situazione, ma ciò che potrebbe accadere nella platea delle piccole imprese, soprattutto di estrazione familiare, in cui la proverbiale propensione al risparmio delle famiglie italiane trova una sua naturale sponda, è che questa commissione sia interpretata come un ennesimo balzello, per ovviare al quale le aziende dovranno comunque ridisegnare l’impostazione della propria tesoreria, prendendo in considerazione altre soluzioni (come, ad esempio, i conti di deposito), che erano state precedentemente scartate. Potrebbe, inoltre, accadere che, in casi estremi ed in presenza di una liquidità rilevante allocata sul conto corrente, questa percezione della commissione in questione porti alcune imprese a cambiare il proprio interlocutore finanziario, “migrando” verso un istituto di credito che non applichi la Elf o abbia condizioni più favorevoli. Bisognerà in seguito anche valutare quali possano essere le conseguenze, almeno in termini di rapporti banca - cliente di un investimento sottoscritto dall’impresa, su consiglio della propria banca, per scendere sotto l’importo di 100.000 euro giacente sul conto corrente, che si riveli non profittevole, arrivando addirittura ad erodere il capitale investito. Ed ancora: in termini di costi - benefici, l’applicazione della Elf, ammettendo che sia in grado di compensare i costi sostenuti dalle banche, giustificherà un eventuale peggioramento della fiducia delle imprese nei confronti degli istituti di credito? Potrà addirittura scatenare, in casi limite, un “effetto domino”, in base al quale, ad esempio, il socio unico di una piccola impresa, scontento del trattamento ricevuto dalla sua banca a livello aziendale, possa decidere di chiudere con essa anche i suoi rapporti di natura personale? Non si può d’altro canto negare che la scelta degli istituti di credito sia stata dettata dagli oggettivi costi che su di essi gravano per effetto dei tassi negativi applicati dalla BCE. Dal loro punto di vista, pertanto, è necessario correre ai ripari rispetto ad uno stato delle cose che si rivela fonte di rilevanti oneri finanziari. Sarà, quindi, decisivo per il mantenimento di buoni rapporti con la propria clientela aziendale che gli istituti di credito attuino una corretta comunicazione, che esponga in maniera chiara la situazione e faccia comprendere le ragioni che portino all’introduzione della Elf, spiegando, al tempo stesso, come l’eccesso di disponibilità liquide sul conto corrente non sia sempre positivo a livello aziendale. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/10/08/excess-liquidity-fee-nuova-commissione-bancaria-aggiunge-costi-imprese

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