Gli organismi di ricerca possono impostare una procedura di autovalutazione per capire se sono tenuti a conformarsi al regolamento UE 2021/821 sull’esportazione dei beni in duplice uso. Uno degli strumenti per la prevenzione e la gestione del rischio di conformità è l’adozione del “programma interno di conformità”, ossia un sistema di politiche e procedure adeguate e proporzionate per la gestione della normativa dual use che riguarda, tra gli altri: la struttura organizzativa, le responsabilità e la sicurezza delle informazioni. La raccomandazione UE n. 1700/2021 fornisce il percorso per l‘adozione del PIC, evidenziando gli elementi di cui bisogna tenere conto per approntare il proprio programma interno di conformità, anche al fine di evitare conseguenze sanzionatore penali.
Il 15 settembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE la prima Raccomandazione n. 2021/1700 della Commissione adottata ai sensi dell’art. 26 del nuovo Regolamento UE 2021/821 (entrato in vigore il 9 settembre 2021 che disciplina i controlli sulle esportazioni dei beni a duplice uso) che rimette alla Commissione e al Consiglio la messa a punto di orientamenti e raccomandazioni pratiche per assicurare l’efficienza del regime e la coerenza della sua attuazione.
Sebbene le raccomandazioni non siano provvedimenti legislativi e non siano vincolanti, esse costituiscono un rilevante strumento di interpretazione della normativa e di valutazione del comportamento dell’operatore.
Tenuto conto delle conseguenze sanzionatore penali collegate alla violazione delle disposizioni in materia, gli operatori del settore devono prestare particolare attenzione attuando adeguate politiche e procedure interne di gestione e prevenzione del rischio.
La Raccomandazione si rivolge al settore della ricerca, individuato quale uno dei settori vulnerabili stante, da un lato, il potere di attrazione di investimenti pubblici e privati da tutto il mondo e, dall’altro, l’importanza della pubblicazione e condivisione dei risultati della ricerca che impongono l’uso di particolare attenzione nella individuazione, gestione e attenuazione dei rischi legati ai beni e tecnologie dual use.
La Commissione ha adottato la Raccomandazione proprio con lo scopo di fornire supporto al settore, conscia di dover bilanciare il diritto fondamentale alla libertà accademica con le esigenze di sicurezza internazionale.
Si ricorda che i prodotti a duplice uso, la cui esportazione è soggetta ad autorizzazione, sono quei prodotti che possono avere impiego sia civile che militare riportati negli allegati I e IV del Regolamento, non si identificano con i “beni militari” e includono anche software e tecnologie. |
Inoltre, nella valutazione e gestione del rischio va tenuto presente che le restrizioni relative ai prodotti a duplice uso non riguardano solo l’
esportazione materiale di beni (si noti che il concetto di esportazione a questi fini è diverso dal concetto di esportazione ai fini doganali e che per alcuni prodotti è soggetta ad autorizzazione anche la circolazione intraUE), ma anche
altre attività quali la
trasmissione di software o
tecnologie, inclusi i prodotti di sorveglianza informatica, con qualsiasi mezzo, nonché i servizi di
intermediazione e di
assistenza tecnica, per tale intendendosi qualsiasi supporto tecnico quale riparazione o manutenzione e anche insegnamento, pareri, formazione, trasmissione di competenze o servizi di consulenza anche telefonica o qualsiasi forma orale di assistenza.
In sostanza, qualunque attività collegata in qualsiasi forma a beni a duplice uso comporta la necessità di verificare se i prodotti, il tipo di attività, gli usi finali o le entità e i paesi coinvolti siano soggetti ad autorizzazioni.
A chi si applica la Raccomandazione
Sono pertanto coinvolte e devono tenere conto della Raccomandazione tutte le
entità che svolgono
attività di ricerca, anche nel settore accademico, indipendentemente dalla forma giuridica o di finanziamento, la cui finalità consista nell’attività di ricerca o di sviluppo sperimentale o diffusione di risultati in qualsiasi forma.
Sono quindi incluse le
università, i
centri di ricerca, i
laboratori, ecc., tutti quegli organismi che, ad esempio, effettuano ricerche utilizzando prodotti a duplice uso ovvero che svolgono ricerche su prodotti a duplice uso o su tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione di tecnologie atte a conseguire o ampliare le funzioni o i livelli di prestazioni dei beni a duplice uso ovvero che producono un risultato che, in qualsiasi forma, soddisfa le specifiche tecniche di un prodotto a duplice uso.
Quali sono le attività che possono richiedere controlli delle esportazioni
Tra le situazioni di ricerca che potrebbero richiedere controlli delle esportazioni sono individuate, se hanno ad oggetti prodotti a duplice uso, ad esempio:
- le attività di
insegnamento;
-
consulenza;
-
collaborazione con ricercatori di paesi terzi ovvero svolte al di fuori dell’UE;
- l’organizzazione di
conferenze e
seminari all’interno o fuori della UE;
- allo stesso modo sono considerate le
pubblicazioni o anche le
bozze di pubblicazioni.
Sono in linea generale
escluse le informazioni coperte da brevetto in quanto considerate di “pubblico dominio”.
Cosa deve fare l’organismo di ricerca
La Raccomandazione individua, a titolo solo esemplificativo, un elenco di settori che sono ritenuti avere maggiori probabilità di ricadere nella normativa. Si va dalla biologia e nanobiotecnologia, alle tecnologie energetiche e ambientali, alle tecnologie navali, sorveglianza informatica e così via.
La platea è dunque molto vasta e, considerato l’elenco dei beni a duplice uso, il sempre più rapido sviluppo della tecnologia e dei metodi di utilizzo e il fatto che l’
individuazione dei
beni a duplice uso deve essere effettuata in concreto, sulla base delle caratteristiche oggettive e indipendentemente dallo scopo che si prefigge la ricerca e tenuto altresì conto che l’elenco è aggiornato ogni anno, appare evidente la necessità per tutti gli
organismi di ricerca di effettuare un’attenta valutazione della propria posizione e, comunque, di attuare
procedure idonee ad identificare e gestire con immediatezza possibili rischi, evitando di considerarsi esclusi, magari sul solo presupposto di effettuare ricerca con scopi puramente accademici su progetti apparentemente senza collegamenti con impieghi militari.
La scelta dei metodi per garantire il rispetto della normativa vigente spetta all’organismo di ricerca, il quale potrà fare implementare
strutture interne apposite,
organi consultivi interni, nonché procedure ad hoc, da inserirsi in un programma interno di conformità. La Raccomandazione si pone come strumento a supporto fornendo una serie di chiarimenti normativi e procedurali e suggerimenti pratici.
Programma interno di conformità (PIC)
Uno degli strumenti per la
prevenzione e la
gestione del
rischio è l’adozione del “programma interno di conformità” (PIC o ICP), ossia un
sistema interno di
politiche e
procedure interne adeguate e proporzionate per la
gestione della
normativa dual use che riguardano il ruolo della dirigenza, la struttura organizzativa, le responsabilità, la formazione, i processi interni di verifica, le procedure di audit interno, la tenuta di registri e documentazione, la sicurezza fisica delle informazioni.
La Raccomandazione fornisce il
percorso per l‘adozione del PIC, evidenziando gli elementi di cui un organismo di ricerca deve tenere conto per approntare il proprio programma interno di conformità. Si tratta, in sostanza, di una
road map disegnata sul modello contenuto nella Raccomandazione 2019/1318 del 30 luglio 2019 emanata per il commercio di prodotti a duplice uso sotto il regime del precedente Regolamento 2009/428 (ora abrogato) adeguata per tenere conto delle specificità del settore della ricerca.
Sono specificate le
domande e i
percorsi per l’
adozione del PIC, individuando anche quelli che la Raccomandazione definisce “campanelli di allarme (bandierine rosse)” oltre ad esempi di flussi e strutture organizzative e un “decision tree” per guidare nel percorso dall’individuazione del prodotto a duplice uso alla necessità o meno della licenza.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/10/11/prodotti-duplice-uso-attuare-programma-interno-conformita-evitare-sanzioni