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Archivio newsGreen Pass obbligatorio e malattia del lavoratore: indennità previdenziale o assenza ingiustificata?
E’ operativo l’obbligo di possedere e esibire su richiesta il Green Pass per accedere sui luoghi di lavoro. L’introduzione di tale obbligo solleva una serie di dubbi su questioni di carattere pratico attinenti alla gestione del personale. Tra tutte: come considerare l’assenza per malattia del lavoratore per eventi morbosi accaduti prima e dopo il 15 ottobre? Prevale l’indennità di malattia o l’assenza ingiustificata? Nel silenzio della legge, è opportuno cercare le soluzioni per poter affrontare queste situazioni sempre più diffuse.
Dal 15 ottobre 2021 per “accedere ai luoghi di lavoro” è obbligatorio possedere (ed esibire) il Green Pass. Il decreto legge n. 52/2021 ha disciplinato in modo perentorio, senza lasciar margini di interpretazione, le possibili conseguenze a carico del lavoratore che non possiede la certificazione verde: assenza ingiustificata e perdita dello stipendio e di qualsiasi emolumento economico per il periodo di assenza dal lavoro. Dall’altro lato, il sesto comma dell’art. 9 septies del riformato decreto legge 52/2021, ha previsto, a tutela dei lavoratori, un limite al potere disciplinare del datore di lavoro: il mancato possesso del Green Pass non può essere un pretesto per l’avvio di un procedimento disciplinare (salvo che il lavoratore entri in azienda aggirando i controlli, ma questo è un altro caso). A ridosso dell'entrata in vigore del provvedimento, sono successi numerosi episodi di assenze per malattia, comunicati poco prima la data del 15 ottobre oppure nei giorni successivi. Se il lavoratore “malato” conserva il diritto al trattamento economico di malattia, il lavoratore “assente ingiustificato” perde qualsiasi emolumento. Si è posto, dunque, il problema su come gestire queste assenze, in particolare quelle dei lavoratori che non possedevano o non hanno mai esibito il Green Pass. Come disciplinare queste situazioni? In attesa dei chiarimenti da parte dell’INPS, si possono individuare due ipotesi diverse e con soluzioni opposte. Assenze per malattia per eventi morbosi cominciati prima del 15 ottobre Il primo è il caso del lavoratore che è assente dalla data del 15 ottobre 2021 o da un giorno precedente e presenta un certificato medico con prognosi successiva a tale data. In questa ipotesi prevale lo stato di malattia: anche se il lavoratore non possiede il green pass, conserva il diritto al trattamento economico di malattia. La qualificazione ex lege quale “assenza ingiustificata” prevista dal decreto legge n. 52/2021 non si può sostituire ad una precedente causa di sospensione, anche questa prevista per legge. Pertanto, fintanto che il dipendente è in malattia, anche se non ha presentato il Green Pass in azienda, conserva il diritto all’indennità di malattia. A parere di chi scrive, anche le assenze per eventi morbosi con inizio dal 15 ottobre devono essere considerate quali “assenze per malattia” e non “assenze ingiustificate”. La motivazione è presto detta: poiché il lavoratore può presentare il Green Pass nello stesso giorno di entrata in vigore della previsione in commento, se non si può presentare al lavoro a causa di un evento morboso, a lui non imputabile, che sospende anche il rapporto, non può essere imputata al lavoratore la mancata esibizione del pass e la prevista “assenza ingiustificata”. Assenze per malattia per eventi morbosi accaduti dopo il 15 ottobre La seconda ipotesi, invece, riguarda il caso del lavoratore che, dopo il 15 ottobre, è “assente ingiustificato” per mancato possesso del green pass e successivamente ha presentato un certificato medico di malattia. Quale delle due situazioni prevale? Si ritiene che debba prevalere la qualificazione di “assenza ingiustificata” e che il lavoratore non abbia diritto al trattamento economico di malattia. Ciò significa che l’azienda nulla deve per i “giorni di carenza”. A sostegno di una simile interpretazione milita innanzitutto la natura previdenziale del trattamento di malattia, quale ristoro per il lavoratore che – per cause a lui non imputabili – non può offrire la prestazione lavorativa. Nel caso che ci occupa, l’evento morboso è occorso in un momento in cui il lavoratore – per sua scelta personale – si trovava in una condizione di “assenza ingiustificata” e dunque non poteva offrire la prestazione. Sul punto la previsione normativa è chiara: il lavoratore deve essere considerato “assente ingiustificato” fino a quando non produce un documento valido attestante il possesso del Green Pass, senza diritto a prestazioni indennitarie, come quelle per la malattia. Copyright © - Riproduzione riservata