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Archivio newsOrgani di controllo Srl e cooperative: arriva una nuova proroga. Quali impatti per le imprese
Nuova proroga del termine per l’introduzione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle Srl e delle cooperative. Il D.L. n. 118 del 2021, modificato durante l’iter di conversione in Parlamento, fa slittare l’obbligo alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, e quindi nel 2023. Con questo ulteriore differimento si dà attuazione ad un sostanziale allineamento di questa nomina con la decorrenza di altri strumenti di allerta, prevista a partire dalla fine del 2023. Quali sono gli impatti per le società che hanno adempiuto alle disposizioni di legge, trovandosi, poi, a rilevare che il termine era stato differito?
Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata prevista l’introduzione del sistema di allerta, un complesso di disposizioni ritenute necessarie a prevenire le situazioni di difficoltà e a conservare la continuità aziendale delle imprese. Per questo sistema è previsto l’utilizzo di diversi strumenti che avranno il fine comune di intercettare sintomi di difficoltà economica delle imprese. Tra questi strumenti sono previsti, ad esempio, indicatori ed indici di varia natura e l’introduzione di nuovi obblighi a carico delle società. L’art. 379 del Codice della crisi (D.Lgs. n. 14/2019), dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi, ha previsto l’attuale versione dell’art. 2477 del codice civile dove si introduce l’obbligo della nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) da parte delle società a responsabilità limitata e delle cooperative che, nei due esercizi precedenti, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri: a) 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio; b) 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni; c) 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. L’organo di controllo, una volta nominato, è chiamato a verificare l’operato dell’organo amministrativo in merito: - all’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa; - all’esistenza dell’equilibrio economico-finanziario; - alla stima del prevedibile andamento della gestione. Accertate eventuali criticità in merito, l’organo di controllo è chiamato ad adempimenti che hanno lo scopo del superamento dell’eventuale crisi della società, attraverso l’adozione di iniziative finalizzate all’emersione tempestiva delle problematiche indicate e alla prevenzione dell’insorgenza di uno stato di insolvenza. I differimenti dell’introduzione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo La norma sulla nomina dell’organo di controllo ha subìto nel tempo diverse modifiche: sono stati aumentati i valori delle soglie di riferimento per l’applicazione dell’obbligo della sua istituzione (riducendo di fatto i soggetti coinvolti) e ci sono stati diversi interventi per lo slittamento della data di decorrenza. Per quanto riguarda la sua entrata in vigore, si è partiti con la versione originaria del Codice della crisi dove era fissata al 16 dicembre 2019 la decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le società tenute a rispettare il nuovo adempimento. Nel corso del tempo si sono susseguite diverse proroghe. L’attuale normativa in materia, oltre ai casi di redazione del bilancio consolidato e di controllo di una società obbligata alla revisione legale, prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative, se hanno superato i limiti già indicati, devono nominare l’organo di controllo entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. Adempimento che avverrà nel corso del prossimo anno. Il D.L. n. 118/2021 e la nuova proroga per la nomina dell’organo di controllo Il D.L. n. 118/2021, in corso di conversione in Parlamento, prevede novità in materia giuridica e contiene, nella prima parte, significativi interventi sulla normativa della crisi d’impresa, con l’introduzione anche di un nuovo istituto di composizione per le aziende in difficoltà. La struttura della parte iniziale del decreto legge citato può essere, schematicamente, suddivisa in tre distinte sezioni, ciascuna delle quali modifica o introduce istituti e disposizioni sulla crisi d’impresa: 1) la prima prevede proroghe al Codice della crisi e dell’insolvenza2) la seconda introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa e 3) la terza apporta modifiche alla vigente legge Fallimentare. Limitando l’osservazione alle proroghe contenute nella prima parte del D.L. n. 118/2021 in conversione, si evidenzia che in questa sezione si prevede il differimento dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa (che era stabilita al 1° settembre 2021) al 16 maggio 2022 con la decorrenza delle misure di allerta a partire dal 31 dicembre 2023 (sostanzialmente dal 2024). Nell’ambito di questa sezione, nelle modifiche apportate dalla legge di conversione del D.L., al Senato (nel testo che sarà certamente approvato in questa stesura dalla Camera dei Deputati), è stata aggiunta una nuova proroga per la nomina dell’organo di controllo delle srl e delle cooperative. Nella versione finale del D.L. n. 118/2021 viene introdotto l’art. 1 bis con il seguente testo: Art. 1-bis. - (Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative) - 1. All’articolo 379, comma 3, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: “dei bilanci relativi all’esercizio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dei bilanci relativi all’esercizio 2022”. Con questa proroga, l’organo di controllo sarà nominato solo nel 2023 (momento nel quale sarà approvato il bilancio 2022) ed avrà scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025 (ovvero nel 2026). Il primo bilancio da sottoporre a revisione legale (quello a partire dal quale l’organo di controllo si troverà ad esercitare le sue funzioni) riguarderà l’esercizio 2023, in approvazione nel 2024. Con questo differimento si dà attuazione ad un sostanziale allineamento di questa nomina con la decorrenza di altri strumenti di allerta, prevista a partire dalla fine del 2023. Gli organi di controllo già nominati In passato, considerati i termini fissati per la nomina degli organi di controllo, alcune società hanno adempiuto alle disposizioni di legge, trovandosi, poi, a rilevare che il termine era stato differito. Sulle possibilità di interruzione anticipata dell’incarico di organi già nominati, con il documento pubblicato il 15 ottobre 2020, dal titolo “Sindaci e revisori Legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”, la Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) si sono espressi manifestando perplessità sulla possibilità di revoca da parte della società dei revisori legali già nominati. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito di richiesta di chiarimenti, si è espresso affermando che la norma indica un termine finale entro il quale adempiere all’obbligo. Aver provveduto anticipatamente risulta essere perfettamente compatibile con la disposizione normativa e non può portare ad un’interpretazione che faccia venir meno tale obbligo una volta assolto, solo perché il termine è stato differito. Effetti sul Codice della crisi e dell’insolvenza Anche volendo comprendere le esigenze delle imprese di poter beneficiare di un periodo più lungo per organizzare al meglio l’attuazione delle disposizioni sull’allerta (fermo restando che le previsioni sugli assetti amministrativi, societari e contabili, contenuti nell’art. 2086 del codice civile, sono già in vigore da marzo 2019), questi differimenti continui (chissà se questo sarà l’ultimo) rischiano di minare all’origine uno dei pilastri sui quali è stato costruito il Codice della crisi e dell’insolvenza. I sette mesi circa che ci portano all’entrata in vigore della riforma sulla crisi d’impresa potrebbero portare altre novità in questa materia, che non sembra riuscire a trovare la sua stabilità. Copyright © - Riproduzione riservata