• Home
  • News
  • LA NUOVA DISCIPLINA IVA DELLE VENDITE A DISTANZA INTRAUE DI BENI E IL REGIME SPECIALE IVA "OSS"

LA NUOVA DISCIPLINA IVA DELLE VENDITE A DISTANZA INTRAUE DI BENI E IL REGIME SPECIALE IVA "OSS"

Con il D. Lgs. n. 83/2021, pubblicato nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021, sono state recepite le disposizioni contenute nelle Direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995 relative a taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni effettuate all’interno dell’UE. Il Decreto si applica alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021; si compone di dieci articoli che vanno ad integrare e modificare i due principali provvedimenti normativi in ambio IVA: il D.P.R. n. 633/1972 (Decreto Iva) e il D.L. n. 331/1993 che regola gli scambi intracomunitari di beni.

Le novità più rilevanti, interessano le vendite a distanza intra-UE di beni e riguardano:

• la modifica delle regole di territorialità IVA;

• l’applicazione del regime del One Stop Shop (OSS).

VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE

1) Definizione

L’art. 38-bis D.L. n. 331/1993 (introdotto dal D.L. n. 83/2021), definisce così le vendite a distanza:

“Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione di beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa … Le disposizioni ... non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;

b) alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.”.

Ai fini di tale definizione rileva, pertanto, la circostanza che i beni siano spediti o trasportati dal venditore, in un altro Stato membro, anche quando questi interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione. Se, invece è l’acquirente privato UE che ritira la merce in Italia, non si sta effettuando una vendita a distanza, ma una vendita interna a cui viene applicata l’IVA italiana.

2) Territorialità

La nuova versione dell’art. 40 D.L. n. 331/1993 fissa, al comma 3, il principio generale per cui, “in deroga all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato”.

Viene, inoltre, prevista una “deroga alla deroga” che fissa la territorialità nel paese dove è stabilito il venditore al verificarsi di determinate circostanze.

La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell'Unione europea;

b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'articolo 7-octies, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.”.

Le nuove regole, pertanto prevedono l’applicazione dell’IVA dello Stato di partenza soltanto per le cessioni “entro la soglia” di Euro 10.000. Per le cessioni “oltre la soglia” l’operazione sconta l’IVA nello Stato di destinazione dei beni, ossia di consumo degli stessi. Ciò richiede agli operatori di acquisire la partita IVA in ogni Stato di consumo per assolvere i relativi obblighi; in alternativa, è possibile utilizzare il nuovo regime opzionale OSS (One Stop Shop).

Soglia di Euro 10.000

La soglia di Euro 10.000 deve essere calcolata sommando i valori totali, al netto dell’IVA, delle operazioni effettuate nell’anno precedente e in quello in corso, relative alle vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Si pensi ad un’impresa con sede soltanto in Italia, che nel periodo d’imposta precedente ha effettuato vendite a distanza di beni in Francia per 5.000 euro e in Spagna per 7.000 euro. Avendo superato complessivamente la soglia di 10.000 euro, tale impresa sarà tenuta ad assolvere l’IVA in Francia e in Spagna e, per evitare di aprire una posizione IVA in tali paesi, potrebbe decidere di avvalersi dell’OSS in Italia, in quanto Stato membro di stabilimento.

Se la soglia viene superata in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore a detto evento si intendono effettuate nello Stato di “origine”, e l’imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento.

REGIME SPECIALE - ONE STOP SHOP (OSS)

1) Caratteristiche del regime e adesione

Come anticipato, a partire dall’1/7/2021, per le vendite a distanza intra UE, si può applicare il regime speciale One Stop Shop (OSS).

Il regime OSS ha natura opzionale e consente ai soggetti passivi che effettuano le operazioni B2C sopra richiamate, di adempiere i relativi obblighi IVA identificandosi in un solo Stato membro (Stato di identificazione). Di conseguenza, essi non sono più tenuti ad identificarsi in ciascun Stato membro di “consumo” per assolvere i relativi obblighi ai fini dell’imposta.

Il soggetto passivo dichiara e versa l’imposta relativa alle suddette cessioni e prestazioni effettuate negli altri Stati membri secondo le aliquote valide negli Stati di “consumo” per il tramite dello Stato membro di identificazione e sarà poi quest’ultimo a riversarla agli altri Stati membri.

In particolare sono stati individuati due regimi speciali OSS:

• “OSS-UE” utilizzabile dai soggetti passivi residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia;

• “OSS-NON UE” riservato ai soggetti passivi extraUE e privi di stabile organizzazione nell’UE.

Il provvedimento n. 168315/2021 del 25.6.2021 dell’Agenzia delle Entrate ha individuato nel COP (Centro Operativo di Pescara) l’ufficio competente allo svolgimento delle attività e dei controlli relativi ai regimi speciali OSS-UE. I soggetti passivi che scelgono di avvalersi di tale regime speciale utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali.

La registrazione viene fatta online, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite e trasmettendo così in via telematica l’opzione.

Gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui il soggetto passivo comunica l’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime. Per cui un soggetto passivo IVA che intenda avvalersi dell’OSS dal 1° luglio deve registrarsi entro il 30 giugno.

Tuttavia, se il soggetto passivo inizia ad effettuare prestazioni/cessioni rientranti nell’ambito del regime prima della data di registrazione, questi può avvalersi del regime dalla data della prima prestazione/cessione, comunicando allo Stato membro di identificazione, entro il decimo giorno del mese successivo a quello dell’operazione, di avere avviato attività rientranti nel regime. Qualora detto termine non venisse rispettato, il soggetto passivo non potrebbe avversi dell’OSS.

Pertanto, un soggetto passivo che inizia ad effettuare vendite a distanza intraUE “sopra soglia” dal mese di ottobre avrebbe tempo fino al 10 novembre successivo per registrarsi all’OSS con decorrenza dalla data della prima operazione di ottobre rientrante nel regime.

E’ possibile scegliere di registrarsi all’OSS anche se non si supera la soglia; in tal caso la decisone è vincolante per due anni civili.

Le variazioni dei predetti dati presentati, l’intenzione di non svolgere più le forniture di beni e servizi, nonché la perdita dei requisiti richiesti dal regime speciale, sono comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

2) Adempimenti

Chi aderisce all’OSS è tenuto a:

• presentare trimestralmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento (30 aprile per il primo trimestre, 31 luglio per il secondo, 31 ottobre per il terzo e 31 gennaio dell’anno successivo per il quarto), anche in mancanza di operazioni, un’apposita dichiarazione IVA i cui all’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, riepilogativa delle operazioni rientranti nel regime, suddivise tra i vari paesi comunitari e per aliquote;

• versare l’IVA dovuta secondo le modalità di riscossione e ripartizione dell’imposta individuate dal MEF con il Decreto 12.7.2021. Il versamento va effettuato senza la possibilità di essere compensato, o con addebito sul c/c o mediante bonifico bancario, nello Stato di identificazione che provvederà a ripartire l’imposta tra gli Stati membri di “consumo” secondo quanto indicato nella dichiarazione di cui al punto precedente;

• conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell’ambito del regime ed esibirla su richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità del paese di “consumo”.

E’ precluso l’inserimento nella “dichiarazione OSS” dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati ai fini delle operazioni rientranti nel regime speciale.

3) Fattura

In caso di adesione al regime OSS è importante individuare l’aliquota IVA applicabile alle cessioni effettuate nello Stato UE di consumo.

Nella tabella seguente, sono riportate le aliquote IVA, in vigore all’1.1.2021 nell’UE.

Example of bad variable namesExample of bad variable names

La fattura va emessa per l’imponibile + IVA.

L’operazione è identificata come:

- “NON IMPONIBILE ART. 41 COMMA 1, LETT. B) - (CODICE FATTURA ELETTRONICA N3.2) per la parte dell’imponibile;

- FUORI CAMPO IVA ART. 2 – (CODICE FATTURA ELETTRONICA N2.2) per la parte relativa all’IVA.

Esempio

Un soggetto passivo italiano che ha optato per il regime OSS emetterà la fattura per la vendita a distanza di un bene ad un soggetto privato francese per il valore di Euro 100 più il 20% dell’IVA francese nel seguente modo:

IMPONIBILE 100 NON IMPONIBILE ART. 41 COMMA 1, LETT. B)

IVA PAESE DI “CONSUMO” 20 FUORI CAMPO IVA ART 2

TOTALE FATTURA 120

Il soggetto privato francese acquirente pagherà Euro 120 al venditore italiano che provvederà a versare l’imposta, nel modo sopra indicato, allo Stato francese.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble