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Archivio newsSospensione dell'attività imprenditoriale: come accertare le gravi violazioni
Con la riforma dell’art. 14 del TUSL il decreto Fiscale mira al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rinvigorendo, nella prassi, uno strumento che non ha ricevuto un’applicazione diffusa. Si tratta del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, adottato finora solo per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e oggi esteso alle gravi violazioni elencate nel nuovo Allegato I del TUSL. C’è un però da chiedersi (ed è un punto determinante) quali siano le ipotesi in cui il provvedimento di sospensione risulti effettivamente applicabile.
Tra le norme dedicate dal Capo III del decreto Fiscale (D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assume un particolare rilievo la riforma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. Si tratta di una riforma che trae ispirazione da un’esigenza pressante: quella di rinvigorire nella prassi uno strumento che contrariamente alle aspettative non ha ricevuto un’applicazione diffusa nel settore della salute e sicurezza dei lavoratori. Basti por mente che almeno finora la Corte Suprema si è, pur raramente, occupata dell'inottemperanza a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale adottati a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 dagli organi di vigilanza, ma solo allo scopo di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Proprio in considerazione della preziosa finalità antinfortunistica perseguita, cruciale è apparso domandarsi quali siano le ipotesi in cui il provvedimento risulti applicabile. Cosa prevedeva l’originario articolo 14 TUSL L’originario articolo 14 del Testo unico della sicurezza sul lavoro prevedeva che, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, in attesa della adozione di questo decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'Allegato I”. Con l’avvertenza che si ha reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole, e che si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del predetto decreto ministeriale, nell'Allegato I. Cosa prevede il nuovo articolo 14 TUSL Per l’individuazione delle “gravi violazioni”, il nuovo art. 14 non contempla più l’emanazione di un apposito decreto ministeriale, e si limita a richiamare l’Allegato I (in una versione pressoché collimante con l’originaria). Cade, d’altra parte, quel riferimento alla reiterazione che frapponeva un non lieve ostacolo all’emanazione del provvedimento di sospensione. E al provvedimento di sospensione diventa possibile aggiungere l’imposizione di specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 758/1994 con riguardo alla prescrizione dell’organo di vigilanza. Non senza contare che, nelle ipotesi di cui all’Allegato I, è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie, per giunta raddoppiata nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Rimane la limitazione di tale provvedimento alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Leggi da ultimo Sospensione dell’attività imprenditoriale: a chi si applica e con quali sanzioni Dunque, un apparato normativo di incalzante forza propulsiva a tutela della sicurezza sul lavoro. Gravi violazioni: DVR e piano di emergenza C’è un però, ed è un punto che sembra generalmente sfuggito, ma che per conto nostro è invece determinante. Mi riferisco proprio al contenuto e alla dizione stessa dell’Allegato I. Leggiamo, per cominciare, i primi due punti: “mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi” e “mancata elaborazione del Piano di Emergenza e di evacuazione”. Alla luce della lettera stessa della legge, ci chiediamo se queste due violazioni non valgano a giustificare la sospensione dell’attività imprenditoriale a condizione che il datore di lavoro ometta radicalmente di elaborare il D.V.R. o il P.E.E. (“mancata elaborazione del D.V.R. o del P.E.E.”), e se quindi non risultino in grado di estendersi alle ipotesi in cui il D.V.R o il P.E.E., pur non mancanti, siano per le più diverse ragioni incompleti, insufficienti, inadeguati, generici, e, dunque, a ben vedere, proprio alle ipotesi che abitualmente emergono nella prassi.
Pensiamo a un caso emblematico come la ThyssenKrupp in cui le Sezioni Unite così descrivono la violazione addebitata ai garanti della sicurezza: “ci si riferisce soprattutto alla passiva accettazione dei documenti di valutazione del rischio generico e specifico di incendio con annesso piano di emergenza ed evacuazione formato dal RSPP”; “se nel documento fossero stati correttamente indicati i rischi effettivi degli impianti, alla dirigenza non sarebbe stato possibile protrarre la strategia gestionale di risparmio decisa in vista della chiusura della sede di Torino, non sarebbe stato possibile far slittare per ben due volte l'utilizzo di quei fondi già stanziati che la casa madre sollecitava a usare subito per salvare la vita delle persone con tolleranza zero". |