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Sospensione dell'attività imprenditoriale: come accertare le gravi violazioni

Con la riforma dell’art. 14 del TUSL il decreto Fiscale mira al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rinvigorendo, nella prassi, uno strumento che non ha ricevuto un’applicazione diffusa. Si tratta del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, adottato finora solo per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e oggi esteso alle gravi violazioni elencate nel nuovo Allegato I del TUSL. C’è un però da chiedersi (ed è un punto determinante) quali siano le ipotesi in cui il provvedimento di sospensione risulti effettivamente applicabile.

Tra le norme dedicate dal Capo III del decreto Fiscale (D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assume un particolare rilievo la riforma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. Si tratta di una riforma che trae ispirazione da un’esigenza pressante: quella di rinvigorire nella prassi uno strumento che contrariamente alle aspettative non ha ricevuto un’applicazione diffusa nel settore della salute e sicurezza dei lavoratori. Basti por mente che almeno finora la Corte Suprema si è, pur raramente, occupata dell'inottemperanza a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale adottati a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 dagli organi di vigilanza, ma solo allo scopo di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Proprio in considerazione della preziosa finalità antinfortunistica perseguita, cruciale è apparso domandarsi quali siano le ipotesi in cui il provvedimento risulti applicabile. Cosa prevedeva l’originario articolo 14 TUSL L’originario articolo 14 del Testo unico della sicurezza sul lavoro prevedeva che, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, in attesa della adozione di questo decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'Allegato I”. Con l’avvertenza che si ha reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole, e che si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del predetto decreto ministeriale, nell'Allegato I. Cosa prevede il nuovo articolo 14 TUSL Per l’individuazione delle “gravi violazioni”, il nuovo art. 14 non contempla più l’emanazione di un apposito decreto ministeriale, e si limita a richiamare l’Allegato I (in una versione pressoché collimante con l’originaria). Cade, d’altra parte, quel riferimento alla reiterazione che frapponeva un non lieve ostacolo all’emanazione del provvedimento di sospensione. E al provvedimento di sospensione diventa possibile aggiungere l’imposizione di specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 758/1994 con riguardo alla prescrizione dell’organo di vigilanza. Non senza contare che, nelle ipotesi di cui all’Allegato I, è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie, per giunta raddoppiata nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Rimane la limitazione di tale provvedimento alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Leggi da ultimo Sospensione dell’attività imprenditoriale: a chi si applica e con quali sanzioni Dunque, un apparato normativo di incalzante forza propulsiva a tutela della sicurezza sul lavoro. Gravi violazioni: DVR e piano di emergenza C’è un però, ed è un punto che sembra generalmente sfuggito, ma che per conto nostro è invece determinante. Mi riferisco proprio al contenuto e alla dizione stessa dell’Allegato I. Leggiamo, per cominciare, i primi due punti: “mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi” e “mancata elaborazione del Piano di Emergenza e di evacuazione”. Alla luce della lettera stessa della legge, ci chiediamo se queste due violazioni non valgano a giustificare la sospensione dell’attività imprenditoriale a condizione che il datore di lavoro ometta radicalmente di elaborare il D.V.R. o il P.E.E. (“mancata elaborazione del D.V.R. o del P.E.E.”), e se quindi non risultino in grado di estendersi alle ipotesi in cui il D.V.R o il P.E.E., pur non mancanti, siano per le più diverse ragioni incompleti, insufficienti, inadeguati, generici, e, dunque, a ben vedere, proprio alle ipotesi che abitualmente emergono nella prassi.

Pensiamo a un caso emblematico come la ThyssenKrupp in cui le Sezioni Unite così descrivono la violazione addebitata ai garanti della sicurezza: “ci si riferisce soprattutto alla passiva accettazione dei documenti di valutazione del rischio generico e specifico di incendio con annesso piano di emergenza ed evacuazione formato dal RSPP”; “se nel documento fossero stati correttamente indicati i rischi effettivi degli impianti, alla dirigenza non sarebbe stato possibile protrarre la strategia gestionale di risparmio decisa in vista della chiusura della sede di Torino, non sarebbe stato possibile far slittare per ben due volte l'utilizzo di quei fondi già stanziati che la casa madre sollecitava a usare subito per salvare la vita delle persone con tolleranza zero".
Spontaneo un interrogativo: una siffatta violazione avrebbe mai giustificato la sospensione dell’attività imprenditoriale a norma dell’art.14 D.Lgs. n. 81/2008? Altrettanto eloquenti sono le violazioni che a proposito del D.V.R. emergono sistematicamente dalla giurisprudenza e che causano infortuni sul lavoro. A mero titolo di esempio: - “nell’azienda. in base all'accertamento effettuato dai giudici di merito, le cautele previste dal documento di valutazione dei rischi per scongiurare infortuni come quello sub iudice erano sostanzialmente ignorate” (Cass. n. 37383/ 2021); - “non è solo l'assenza, ma l'incompletezza del documento a concretizzare l'ipotesi di reato, giacché, ritenendo diversamente, tale redazione assumerebbe un significato solo formale", e, "invece, lo scopo del documento di valutazione dei rischi, la cui redazione si applica a tutte le lavorazioni, è quello di costituire un elemento concreto per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, in quanto in esso il datore di lavoro, dopo aver valutato i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, specificando pure i criteri adottati per la valutazione stessa, procede ad individuare le misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione suddetta nonché a formulare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza"(Cass. n. 37412/2017); - “il primo periodo dell'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs n. 81/2008 richiede una ‘valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, e il riferimento ad una valutazione di ‘tutti i rischi’ rende palese l'inidoneità di indicazioni generiche, prive di riferimenti allo specifico tipo di lavorazione da svolgere” (Cass. n. 30308/2021); - “iI DVR si presentava estremamente generico e mancante di valutazioni analitiche atte a prevenire in concreto i rischi, soprattutto a fronte delle grandi dimensioni della azienda, non fa menzione alcuna dei rischi connessi alla lavorazione, né tantomeno li analizza, essendo a tal proposito del tutto generico e aspecifico l'accenno contenente una brevissima citazione, senza però descrivere, ai fini preventivi, i rischi collegati alla predetta fase e le misure idonee ad evitarli" (Cass. n. 1219/2018). Gravi violazioni: gli ulteriori dieci punti dell’Allegato I Non basta. A scorrere gli ulteriori dieci punti dell’Allegato I, si nota che a motivare la sospensione dell’attività imprenditoriale sono violazioni quali: · “mancata formazione ed addestramento” (e non dunque, aggiungiamo, mancata formazione o addestramento); · “mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile”, “mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)”; · “mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto”, · “mancanza di protezioni verso il vuoto”; · “mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno”, · “lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”, · “presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”, · “mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)”, · “omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo”. In questo quadro, come non sperare in un sollecito, appropriato intervento istituzionale, a scanso di sbarramenti (o ambiguità che dir si voglia) che rischiano di abbandonare nel limbo di controproducenti apprensioni gli ispettori (quelli delle ASL come quelli dell’Ispettorato nazionale del lavoro), e, quindi, di indebolire l’efficacia social-preventiva della nuova, per altro verso, preziosa riforma? Un intervento a maggior ragione necessario a fronte della prevedibile difficoltà dell’ispettore nell’adempimento dell’attuale dovere di sospensione anche, in ipotesi, a fronte di violazioni quale l’insufficiente o inadeguata o generica valutazione del rischio. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2021/10/28/sospensione-attivita-imprenditoriale-accertare-gravi-violazioni

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