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Archivio newsModello 770: quali sanzioni sono previste per sostituti d’imposta e professionisti?
La scadenza di trasmissione delle dichiarazioni per via telematica del modello 770, nel 2021, è prevista per il 2 novembre, termine entro il quale vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2020, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Sostituti d’imposta e intermediari abilitati devono prestare attenzione a non incorrere in sanzioni per tardivo od omesso invio della dichiarazione. I professionisti incaricati, in particolare, rischiano in determinati casi anche la revoca dell’abilitazione.
La dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770/2021 deve essere presentata telematicamente entro il giorno 2 novembre di quest’anno, coincidendo il 31 ottobre, scadenza naturale, con un giorno festivo. Ad oggi, infatti, nonostante le ripetute richieste e la notizia di un DPCM che sposterebbe al 10 dicembre il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, manca l’ufficializzazione della proroga della scadenza per i sostituti d’imposta. Il modello 770 può essere presentato: a) direttamente dal sostituto d’imposta; b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni; c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); d) tramite società appartenenti al gruppo.Per le novità leggi anche Modello 770: quali sono le novità per il 2021? Analizziamo nella trattazione le conseguenze di una tardiva od omessa presentazione. Tale tema risulta complesso, dovendosi effettuare un’attenta ricerca comparata di normative, anche datate. Mod. 770/2021: omessa presentazione La normativa di riferimento in tema di sanzioni per l’omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta è il D.Lgs n. 471/1997, che all’art. 2 prevede una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica invece la sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250. Tale sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Fuori da tali ultimi casi, la sanzione è ridotta di 1/3 quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000. Le sanzioni analizzate fino a tale momento presuppongono il mancato o inferiore versamento delle ritenute. Ammettendo invece che in caso di errore o svista, le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, siano state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000; importi che dovremo tenere in considerazione appunto per il calcolo dell’eventuale ravvedimento operoso descritto in seguito. Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. In aggiunta alle sanzioni previste si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata. Ricordiamo infatti che la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la Certificazione unica e il Modello 770. Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta, tale ultima sanzione è ridotta del 50%. Invio di dichiarazioni integrative A tal proposito è sicuramente utile ricordare la possibilità di invio di dichiarazioni integrative. Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può infatti rettificare o integrare il Mod. 770 già trasmesso, presentando una nuova dichiarazione che sia completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando l’apposita casella “Dichiarazione integrativa”. Il presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. In tal senso, sono comunque considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13, c. 1, lett. c) del D.Lgs n. 472 del 1997 (sanzione ridotta ad 1/10 di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni). La dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta o un minor credito e fatta salva sia l’applicazione delle sanzioni che l’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997 in tema di ravvedimento operoso. Tardiva od omessa trasmissione da parte degli intermediari Le istruzioni del Mod. 770/2021, come pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, evidenziano poi che in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti intermediari abilitati a cui è stato affidato l’incarico, si debba fare riferimento al D.Lgs n. 241/1997, il quale prevede una sanzione amministrativa a carico dei medesimi. È prevista inoltre la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengano commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale. Ravvedimento operoso In caso tuttavia di necessità di calcolo del ravvedimento operoso per tardivo invio del Mod. 770, si consiglia un confronto, in tema di sanzioni ridotte, con l’Agenzia delle Entrate, trattandosi di materia complessa ed intricata. Copyright © - Riproduzione riservata