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Archivio newsCIG in deroga e assegno ordinario Covid: come (e quando) chiedere le settimane del decreto fiscale
È disponibile la procedura per la presentazione delle domande di accesso alle ulteriori 13 settimane di assegno ordinario FIS e di Cassa integrazione in deroga nonché alle nuove 9 settimane di trattamento ordinario per le aziende tessili e affini previste dal decreto fiscale. Lo ha comunicato l’INPS che ha fornito alcune indicazioni operative in attesa della specifica circolare, precisando che è stata istituita la nuova causale “COVID 19 - DL 146/21”. Per fruire dell’ulteriore estensione i datori di lavoro devono aver già fruito le settimane (interamente autorizzate) del decreto Sostegni. Le prime domande vanno presentate entro il 30 novembre 2021.
Con il messaggio 4034 del 18 novembre 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in merito agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.L. n. 146/2021 (decreto fiscale). Estensione del periodo utile di fruizione degli ammortizzatori sociali Covid Si ricorda che il decreto, entrato in vigore lo scorso 22 ottobre 2021, ha esteso fino al prossimo 31 dicembre 2021, il periodo utile per la fruizione degli ammortizzatori sociali Covid 19 introdotti per il 2021. In particolare, con l’art. 11, è stata prevista la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di “cuscinetto”, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, per la durata di: - 13 settimane di assegno ordinario FIS e CIGD; - 9 settimane di trattamento ordinario CIG per i settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili individuati tramite i codici Ateco 13, 14 e 15 (classificazione attività economiche Ateco2007). La norma subordina il riconoscimento alla condizione che i datori di lavoro abbiano già fruito e visto interamente autorizzate le: - 40 settimane totali di Assegno Ordinario FIS e CIGD previste dalla legge n. 178/2021 e dalla legge n. 69/2021 dal 1° gennaio 2021 senza soluzione di continuità; - 17 settimane introdotte dal dl 99/2021 (abrogato dalla legge n. 106/2021 e confluito nel decreto Sostegni bis) per i datori di lavoro delle attività economiche ATECO2007 con i codici 13,14 e 15 (tessitura, confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia e fabbricazione di articoli in pelle e simili). Si evidenzia che per espressa previsione di legge, la presentazione delle istanze per la fruizione degli ammortizzatori comporta l’applicazione del divieto generalizzato di licenziamento per g.m.o. per il periodo di integrazione richiesto. Assegno ordinario FIS e CIGDDatori di lavoro beneficiariI datori di lavoro beneficiari sono: - quelli destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS); - quelli destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2021; - quelli che ricorrono alla CIGD.Condizione per la fruizione dell’estensioneCondizione essenziale per poter fruire dell’ulteriore “pacchetto” messo a disposizione è che i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti previste dal D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), convertito in legge n. 69/2021. L’istituto precisa che l’accesso al nuovo periodo potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato; pertanto, qualora non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane precedenti non sarà possibile accedere al nuovo periodo di integrazione.Periodo di fruizionePer quanto riguarda il periodo di fruizione, fermo restando la preventiva fruizione e autorizzazione del periodo precedentemente stanziato di 28 settimane, la durata massina di 13 settimane potrà essere fruita nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
PrecisazioneViene fornita un’utile precisazione. L’Istituto ricorda infatti che, fino al prossimo 31 dicembre 2021, resta in vigore, in parallela, la previsione dell’art. 8, c. 2, D.L. n. 41/2021 ovvero quella del decreto Sostegni che aveva introdotto ulteriori 28 settimane utilizzabili fino al 31 dicembre 2021: pertanto non potranno essere autorizzati trattamenti del decreto “Sostegni” (28 settimane) per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti (13 settimane) ai sensi del decreto fiscale. |