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Archivio newsLe novità contenute nel c.d. "Decreto antifrodi" D.L. n. 157/2021
Al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti connessi con la possibilità, prevista dagli artt. 119 e 121, D.L. 34/2020, di:
- fruire della detrazione del 110% per una serie di interventi di riqualificazione energetica / miglioramento del rischio sismico degli edifici esistenti ed interventi da essi “trainati”;
- optare per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di ristrutturazione / riqualificazione energetica che danno diritto alle detrazioni d’imposta del 110% - 50% - 65% - 70% - 80% - 90%,
il legislatore è recentemente intervenuto con il D.L. 157/2021 (c.d. Decreto “antifrode”), pubblicato sulla G.U. in data 11.11.2021, n. 269.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 12.11.2021; vediamole in dettaglio.
Superbonus al 110% - estensione del visto di conformità
L’art. 1, comma 1, lett. a), numero 1 del D.L. 157/2021, in relazione al c.d. “superbonus al 110%” di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, ha previsto l’obbligatorietà del visto di conformità (già richiesto in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 e quindi integrando in tal senso il comma 11 del citato art. 119), anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Sono esclusi da tale nuovo obbligo i contribuenti che presentano il modello Redditi:
- direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata);
- tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale (CAF).
Perché in tali casi l’Agenzia delle Entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata.
In merito alla decorrenza del nuovo obbligo, nelle FAQ pubblicate ieri (22 novembre 2021) sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12.11.2021. Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede, che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 157/2021 (12.11.2021), anche se non si è ancora provveduto all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate; in tali ipotesi, pertanto, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione.
Viceversa, le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11.11.2021, relative alle detrazioni diverse dal “superbonus al 110%”, per le quali l’Agenzia ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 157/2021.
Comunicazione dell'opzione per lo sconto/cessione del credito con apposizione visto di conformità e congruità delle spese
L’art. 1, co.1, lett. b) del D.L. 157/2021 introduce nell’art. 121 del D.L. 34/2020, il nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, si dispone che:
- il contribuente richieda il visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, co. 13-bis del D.L. 34/2020.
Il D.L. 157/2021 estende quindi l’obbligo del visto di conformità (sino all’11.11.2021 richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni “edilizie” spettanti in misura “superbonus al 110%”) a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121, co.1, del D.L. 34/2020.
Pertanto, in aggiunta agli interventi che consentono di beneficiare del “superbonus al 110%”, il visto di conformità è obbligatorio qualora si intenda optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione ai seguenti interventi agevolati:
1) recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, su parti comuni di edifici residenziali di cui alla lett. a) dell’art. 16-bis, co.1 del TUIR e interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, su singole unità immobiliari residenziali di cui alla lett. b) dell’art. 16-bis, co.1 del TUIR);
2) acquisti di unità immobiliari con le caratteristiche per poter beneficiare della detrazione di cui al co.3 dell’art. 16-bis del TUIR (c.d. “detrazione per acquisti di unità immobiliari in edifici ristrutturati);
3) installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti (lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR), anche in versione superbonus al 110%)
4) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (lett. e) dell’art. 16-bis, co.1, del TUIR), sia nella misura del 50% se rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lett. b), sia nella versione superbonus al 110%;
5) riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (c.d. “eco-bonus”), compresi quelli in versione superbonus al 110%;
6) riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16, co. 1-bis – 1-septies del D.L. 63/2013, compresi quelli in versione 110% (c.d. “sisma-bonus”, anche “acquisti”);
7) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, di cui all’art. 1, co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
8) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013, compresi quelli al 110%.
Soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità
I soggetti abilitati, indicati dalle lett. a) e b) dell’art. 3, co. 3, del DPR 322/1998 sono:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti nel registro dei revisori legali;
- gli iscritti, alla data del 30.09.1993, nei ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle Camere di Commercio;
I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono verificare che:
- i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni richieste per gli interventi di riqualificazione energetica (artt. 119, co.1, 2 e 3 del D.L. 34/2020 e 14 del D.L. 63/2013) e per l’attestazione della riduzione del rischio sismico degli interventi antisismici (art. 119, co. 4 del D.L. 34/2020);
- i professionisti incaricati abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’art. 119, co. 14 del D.L. 34/2020.
Modalità di esercizio dell’opzione
Il provv. n. 312528 dell’Agenzia delle Entrate, modificando il precedente (n. 283847 del 8/8/2020), dispone che:
- la comunicazione relativa agli interventi sulle singole unità immobiliari e la comunicazione relativa alla cessione delle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, che per quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici, siano inviate:
o esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia;
- la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici della stessa Agenzia delle Entrate:
o dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
o dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3, co. 3 del DPR 322/1998;
- la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni dei c.d. “condomini minimi” può essere inviata anche da uno dei condòmini a tal fine incaricato;
Asseverazione della congruità delle spese
In caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, per tutte le detrazioni “edilizie” i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, co. 13-bis del D.L. 34/2020. Viene, pertanto, esteso l’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, della congruità delle spese a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121, co.1, del D.L. 34/2020.
L’attestazione di congruità dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del D.M. 06/08/2020 “Requisiti” (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica (integrazione normativa prevista dall’art. 1, co.1, lett. a), n.2 del D.L. 157/2021). In attesa dell’adozione del suddetto Decreto è corretto fare riferimento al Decreto Ministeriale del 06.08.2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – Eco-bonus”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis del D.L. 34/2020, la “congruità alle spese” è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome.
L’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, non è necessaria se il beneficiario si avvale della detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso di “eco-bonus” e “superbonus al 110%” l’attestazione continuerà ad essere dovuta anche in questo caso).
A tal fine, recependo le novità introdotte dal D.L 157/2021, con il provv. n. 312528 del 12.11.2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Rafforzamento controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle Entrate
L’art. 2 del decreto in esame introduce il nuovo art. 122-bis nel D.L. 34/2020, contenente misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni di crediti attraverso il rafforzamento dei controlli preventivi.
Viene stabilito, infatti, che l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, possa sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni, anche successive alla prima, che presentano profili di rischio individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione Finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
In seguito al controllo può accadere che:
- siano confermati i rischi di cui sopra; la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;
- non siano confermati i rischi oppure siano decorsi i 30 giorni del periodo di sospensione degli effetti della comunicazione; la comunicazione produce i suoi effetti.
Attività di accertamento e recupero delle somme dovute
Al fine di consentire una tempestiva attivazione delle nuove e predette attività di accertamento, l’art. 3 del decreto in esame dispone che:
- per lo svolgimento dell’attività di controllo l’Agenzia delle Entrate esercita i consueti poteri previsti ai fini delle imposte dirette/IVA, rispettivamente, dall’art. 31 e seguenti, DPR 600/1973 e dall’art. 51 e seguenti, DPR 633/72;
- per il recupero degli importi dovuti ovvero per le cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti, l’Agenzia procede con un atto di recupero di cui all’art. 1, commi 421 e 422, Legge 311/2004, ossia un atto di recupero motivato notificato al contribuente con le modalità di cui all’art. 60, DPR 600/1973.
L’art. 3 in esame dispone altresì che:
- con tali atti di recupero sono contestualmente irrogate le sanzioni e applicati gli interessi;
- la notifica degli atti è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello della violazione, fermi restando i diversi termini previsti dalla normativa vigente.
Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.