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Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 pubblicato in G.U. n.282 del 26/11/2021 - in vigore dal 27 novembre 2021

Il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, in vigore dal 27 novembre 2021, prevede misure urgenti per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, al fine di evitare la “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2, con tutte le ricadute che la stessa avrebbe sul tessuto economico-sociale del Paese.

Le novità introdotte dal provvedimento riguardano:

1) l’impiego del green pass “base” o “ordinario”;

2) l’introduzione del certificato verde rafforzato o “super” green pass;

3) la durata del green pass e proroga certificazioni di esenzione alla vaccinazione;

4) l’aggiornamento dell’App “VerificaC19”;

5) l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie.

1) GREEN PASS “BASE” – dal 6 dicembre 2021

In zona bianca e gialla, a decorrere dal 6 dicembre 2021 è necessario essere in possesso del green pass “base”, ottenuto a seguito di tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo, per accedere a:

- alberghi e strutture ricettive;

- palestre, piscine, sport al chiuso;

- parchi divertimento, musei;

- servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;

- servizi di trasporto pubblico locale (bus, tram e metropolitane) o regionale.

In caso di “zona arancione”, i non vaccinati non potranno più accedere a luoghi sociali e di svago, anche se in grado di esibire un tampone negativo (green pass base).

1.a) Green pass nei luoghi di lavoro

Le regole per l’accesso sui luoghi di lavoro non sono cambiate con l’entrata in vigore del D.L. 172/2021.

Chiunque intende entrare in un luogo di lavoro per svolgere un’attività lavorativa (lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti, etc.) deve presentare un green pass “ordinario”, che attesta di aver fatto la vaccinazione contro il Covid-19, o di essere risultati negativi al test molecolare o antigenico rapido, oppure di essere guariti da tale malattia.

Per chi ha già l’app “VerificaC19” è necessario scaricare l’aggiornamento dell’applicazione e scegliere la “verifica base” (vedi successivo punto 4).

2) SUPER GREEN PASS (o GREEN PASS RAFFORZATO)

Lo scopo del “super” green pass è eliminare limiti e restrizioni per chi è vaccinato o guarito dal Covid-19, consentendo l’accesso alle attività sociali e ricreative sempre, indipendentemente dal “colore” (a parte la zona rossa nella quale chiude tutto) e, dall’altro lato limitare le attività di chi ha deciso di non immunizzarsi.

Il “super” green pass è un certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19.

Viene rilasciato nei seguenti casi:

• avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o della somministrazione della relativa dose di richiamo (terza dose);

• avvenuta guarigione da Covid-19

• avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

I protocolli e le norme riguardanti il distanziamento sociale e l’obbligo di indossare le mascherine non vengono meno con l’introduzione del certificato verde rafforzato.

• Dal 29 novembre 2021 – zona gialla e zona arancione

A decorrere dal 29 novembre 2021 (senza una scadenza temporale), nei territori che si collocano in “zona gialla” e in “zona arancione”, la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del “super” green pass, nonché ai minori di 12 anni di età ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Per viaggiare in Europa restano invece, le regole previste dalla UE e quindi sarà sufficiente esibire un green pass ottenuto con il tampone (oltre che dopo il vaccino o la guarigione).

• Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 – zona bianca

Nel periodo indicato, il “super” green pass serve anche in zona bianca per accedere a cinema, discoteche, stadio, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti al chiuso (ad eccezione del consumo al bancone e delle consumazioni all’aperto).

Si precisa che, dal 29 novembre 2021 e indipendentemente dal colore della zona, è sufficiente il green pass “base” per accedere ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

3) DURATA DEL GREEN PASS E PROROGA CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE

In relazione alle vaccinazioni, a decorrere dal 15 dicembre 2021, il Decreto Legge riduce la validità della certificazione verde Covid-19 da 12 a 9 mesi.

Quindi, chi ha già fatto la doppia dose vedrà accorciarsi la durata del suo certificato verde di 3 mesi, mentre chi farà o ha già fatto la dose di richiamo (terza dose) vedrà prolungarsi di altri 9 mesi la scadenza del suo green pass.

Si precisa che, il richiamo per la terza dose è previsto a distanza di 5 mesi dalla somministrazione della seconda dose.

Nei casi di guarigione da Covid-19, la certificazione verde ha una validità di 6 mesi.

La durata dei temponi resta invariata, ovvero, per i tamponi molecolari è di 72 ore mentre per i tamponi antigenici rapidi è di 48 ore.

Si informa che il Ministero della Salute, con la circolare n. 53922 del 25/11/2021, ha prorogato dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni mediche di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19.

4) AGGIORNAMENTO APP “VERIFICAC19”

Per chi ha già l’app “VerificaC19” è necessario scaricare l’aggiornamento dell’applicazione e scegliere la tipologia di verifica.

Per controllare l’attendibilità di un “super” green pass si dovrà optare per la “verifica rafforzata”, mentre per controllare il green pass ordinario si dovrà optare per la “verifica base”.

L’introduzione del “super” green pass non comporterà adempimenti per i cittadini che automaticamente, se vaccinati (con seconda dose) o guariti, vedranno il loro certificato verde diventare “super” senza dover far nulla.

Nel caso, invece, di somministrazione di terza dose, verrà generato un nuovo Qr code che consentirà di scaricare un nuovo pass valido per altri 9 mesi dalla data di somministrazione.

5) OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

L’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie, dal 15 dicembre 2021, viene esteso alla terza dose.

La vaccinazione resta un requisito essenziale per l’esercizio della professione sanitaria.

Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie verificano il possesso della certificazione verde Covid-19 comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 e, qualora accertino il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, ne danno comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale dipendente, anche al datore di lavoro.

L’inadempimento dell’obbligo determina l’immediata sospensione dall’esercizio dell’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante la sospensione non sono dovuti né retribuzione né contribuzione.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine e al datore di lavoro di aver completato il ciclo vaccinale o la terza dose, ma comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Fino al 15 giugno 2022 la vaccinazione diventa, inoltre, requisito necessario per la prima iscrizione all’Albo.

Come sopra riportato, può sottrarsi all’obbligo vaccinale solo chi corre un accertato pericolo per la salute, legato a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari ministeriali.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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