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Archivio newsDivieto di licenziamento: per quali imprese termina al 31 dicembre 2021
Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia individuale che collettivo, salvo eventuali proroghe, terminerà il 31 dicembre 2021. Ad oggi, in linea generale, il divieto trova applicazione esclusivamente nei confronti di quei datori di lavoro che hanno optato per la fruizione delle integrazioni salariali, ordinarie e straordinarie, messe a disposizione dal legislatore. In vista della scadenza di fine anno è, quindi, possibile individuare quali sono le imprese soggette al divieto di licenziamento e che potranno, a partire dal 1° gennaio, procedere alla riduzione di personale per motivi economici.
Si avvicina il termine del 31 dicembre 2021, ovvero la scadenza del divieto di licenziamento per g.m.o. individuale e collettivo introdotto già dal 2020, dapprima in modo generalizzato, e poi via via reso settoriale e in qualche modo residuale in quanto collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale. Ma quali sono i datori di lavoro per i quali vige ad oggi il divieto di licenziamento e che pertanto, dopo il 31 dicembre 2021 e salvo eventuali proroghe, potranno procedere alla riduzione di personale per motivi economici? Normativa emergenziale La normativa emergenziale introdotta per fronteggiare gli effetti socio economici della pandemia da Covid-19 che si è succeduta sin da marzo 2020, ha visto un susseguirsi del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia individuale che collettivo. Il divieto, all’inizio generalizzato e indistinto per tutti i datori di lavoro, è stato via via attenuato nei suoi effetti nel corso del 2021, anche sulla base dei dati dell’andamento dell’economia, che hanno evidenziato una tenuta e in alcuni casi una ripresa economica, in particolare per quanto riguarda il settore industriale. La situazione attuale vede oggi, in linea generale, l’applicarsi del divieto di licenziamento per g.m.o. per quei datori che, avendo a disposizione l’integrazione salariale a diverso titolo tra ordinaria e straordinaria, decidono di farne uso. Divieto di licenziamento e datori di lavoro Vediamo pertanto qui di seguito di “fotografare” la situazione odierna, ovvero a quali datori di lavoro trova ancora applicazione il divieto di licenziamento che terminerà comunque, salvo eventuali proroghe, il prossimo 31 dicembre 2021.1. Datori di lavoro beneficiari AO FIS e CIGDIl divieto trova applicazione per i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’art. 11, co. 1 e 6, D.L. n.146/2021, ai trattamenti di assegno ordinario FIS e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) per ulteriori 13 settimane da fruire nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2021.2. Datori di lavoro settore tessile e affiniIl divieto trova applicazione per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (classificazione ATECO2007 con i codici 13, 14 e 15) che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al trattamento CIGO COVID per ulteriori 9 settimane dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 11, co. 2, dl 146/2021. 3. Datori di lavoro con numero lavoratori non inferiore a 1.000Il divieto trova applicazione per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 (art. 3, co. 2 e 3, del D.L. n. 103/2021). 4. Datori di lavoro che possono richiedere la CIG e la CIGS ai sensi del D.Lgs. 148/2015 Il divieto si applica ai datori di lavoro privati di cui all'art. 8, co. 1, l. 41/2021 che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sono autorizzati ai trattamenti di CIGO o CIGS ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015 per la durata massima ordinaria prevista dalla normativa ordinaria sugli ammortizzatori sociali (52 settimane CIGO - 12 mesi CIGS per crisi aziendale) e che beneficiano dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale.5. Datori di lavoro che non possono richiedere la CIGO/CIGS avendo esaurito il periodo ordinario massimo a disposizioneIl divieto trova applicazione per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda ai sensi dell’art. 40-bis, co. 1, D.L. n. 73/2021, sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del D.Lgs. n. 145/2015, per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.6. Datori di lavoro che beneficiano dell’esonero nei settori turismo.Il divieto vige per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero contributivo di cui all’art. 43 del decreto Sostegni-bis. Il divieto di licenziamento opera fino a tale data anche nelle ipotesi in cui l’effettiva fruizione dell’esonero abbia avuto termine anticipatamente e con riferimento all’intera matricola aziendale. Deroghe e le eccezioni al divieto di licenziamento Ad eccezione di coloro che hanno richiesto l’esonero per i settori del turismo e degli stabilimenti termali ecc., fino al prossimo 31 dicembre 2021 il divieto di licenziamento per g.m.o, individuale e collettivo, trova applicazione esclusivamente nei confronti di quei datori di lavoro che hanno optato per la fruizione delle integrazioni salariali, ordinarie e straordinarie, messe a disposizione dal legislatore. Per tali datori di lavoro però, viene prevista una deroga al divieto generalizzato di licenziamento, nelle ipotesi di: - licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, purché nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile. - licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. - accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Con particolare riferimento all’accordo collettivo aziendale, si segnala la recente circolare INPS n. 180/2021 del 1° dicembre 2021, con la quale l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito al diritto a percepire l’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. L’istituto ricorda che l’accesso alla NASPI ad oggi è ammessa esclusivamente se la cessazione del rapporto è intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente il divieto di licenziamento sopra analizzato, al quale troverà applicazione le indicazioni già fornite dall’Istituto con la circolare n. 111/2020 e con i msg. 4464/2020, n. 528/2021 e 689/2021. Copyright © - Riproduzione riservata