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Rivalutazione TFR: imposta sostitutiva da pagare entro il 16 dicembre. Come fare

Mancano pochi giorni alla scadenza del termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR. Entro il 16 dicembre 2021 i datori di lavoro sostituti di imposta devono, infatti, procedere al pagamento mediante l’utilizzo del Modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo 1712 che dovrà poi essere rappresentato nel Modello 770. Anche per il versamento dell’eventuale saldo, da effettuarsi entro il 16 febbraio, dovrà essere utilizzato il Modello F24, avendo però cura di indicare il codice tributo 1713. Ai fini della determinazione di tale imposta sostitutiva trova applicazione, per le rivalutazioni decorrenti a partire dal 1° gennaio 2015, un’aliquota del 17%. Il primo acconto, in particolare, può essere determinato utilizzando sia il metodo storico sia quello previsionale.

Il 16 dicembre 2021 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR. Come ogni anno, il versamento dovrà essere effettuato dai sostituti di imposta tramite Modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo 1712, e dovrà poi essere rappresentato nel relativo Modello 770. Trattamento di fine rapporto L’articolo 2120 del codice civile sancisce il diritto per i lavoratori dipendenti al trattamento di fine rapporto (TFR) in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Tale trattamento è determinato in ragione della somma delle retribuzioni dovute per ciascun anno di servizio divise per 13,5. Nel caso di cessazioni in corso d’anno, il trattamento è proporzionalmente ridotto, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Rivalutazione Il TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente risulta essere soggetto ad apposita rivalutazione sulla base dei coefficienti stabiliti avendo riguardo all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT. La rivalutazione interessa il solo TFR accantonato dal datore di lavoro e rimasto in azienda, nonché quello versato al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti. Sono, invece, escluse le quote destinate alla previdenza complementare. A differenza della quota capitale del TFR accantonato, che sconta tassazione solo al momento dell’erogazione, ai sensi del D.Lgs. n. 47/2000 la rivalutazione annualmente calcolata è immediatamente imponibile in ragione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF. Modalità di calcolo della tassazione Ai fini della determinazione di tale imposta sostitutiva trova applicazione, per le rivalutazioni decorrenti a partire dal 1° gennaio 2015, un’aliquota del 17%. Precedentemente, l’aliquota applicabile era invece pari al 11%. L’imposta annualmente determinata deve essere versata dal datore di lavoro in due quote: primo acconto e saldo. Il primo acconto, in particolare, può essere determinato utilizzando sia il metodo storico sia quello previsionale. Nel primo caso, il sostituto di imposta deve calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai trattamenti eventualmente erogati nel corso dell’anno. Diversamente, laddove si volesse procedere secondo il metodo previsionale, per tener conto ad esempio di significative riduzioni del numero dei dipendenti, sarà necessario determinare presuntivamente l’acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto. A tal fine, l’imponibile di riferimento è dato dal TFR maturato al 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso. Per i dipendenti cessati in corso d’anno (entro il 30 novembre), l’acconto è dovuto nella misura del 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto. In relazione alle aziende di nuova costituzione, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i sostituti di imposta costituiti nell’anno precedente a quello per il quale è dovuto l’acconto possono versare direttamente il saldo dell’imposta sostitutiva. In alternativa, possono determinare l’acconto in via presuntiva avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno. Con riferimento all’anno di costituzione, mancando una rivalutazione del TFR, non devono versare l’imposta sostitutiva. Laddove siano intervenute operazioni straordinarie che hanno comportato l’estinzione dei soggetti preesistenti, l’acconto (e l’eventuale saldo) dell’imposta sostitutiva dovrà essere versato dalla società risultante. Nel caso di mancata estinzione, invece, sarà obbligato al versamento il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro, o il soggetto presso il quale avviene il passaggio dei dipendenti e del relativo TFR maturato. L’eventuale differenza a debito tra quanto versato in acconto e l’imposta sostitutiva dovuta al termine dell’anno di riferimento dovrà poi essere versata dal datore di lavoro a titolo di saldo o, nel caso di eccesso, utilizzata a scomputo delle altre ritenute e imposte da versare. Termini e modalità di versamento Entro il prossimo 16 dicembre i sostituti di imposta devono procedere al pagamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva per l’anno 2021 mediante l’utilizzo del Modello F24. Il versamento dell’acconto deve avvenire con il codice tributo 1712. Anche per il versamento dell’eventuale saldo, da effettuarsi entro il 16 febbraio prossimo, dovrà essere utilizzato il Modello F24, avendo però cura di indicare il codice tributo 1713. Pare utile sottolineare che nel caso in cui il TFR sia corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dovrà essere liquidata dal percettore stesso del trattamento in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno del percepimento e versata entro le scadenze dei saldi delle imposte relative alla stessa dichiarazione. Anche in questo caso, il versamento dovrà essere effettuato tramite Modello F24 ma con il codice tributo 1714. Modello 770 L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2021 dovrà poi essere esposta nel Modello 770/2022. In particolare, sia il versamento in acconto sia quello a saldo devono essere riportati nel quadro ST, prima sezione, del Modello. Analogamente alle altre ritenute, nel quadro ST dovranno essere esposti l’importo dell’imposta sostitutiva operata e quello versato, avendo cura di indicare come periodo di riferimento “convenzionale” 12/2020 per entrambi i versamenti. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2021/12/11/rivalutazione-tfr-imposta-sostitutiva-pagare-entro-16-dicembre

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