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Archivio newsNASpI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: le regole per accedere all’indennità
Con la circolare n. 180 del 2021 l’INPS fa il punto sulle modalità di accesso alla NASpI. Il decreto Agosto ha previsto la possibilità di “forzare” il blocco dei licenziamenti, in caso di adesione del lavoratore all’accordo collettivo precedentemente stipulato tra le sigle sindacali e l’azienda, teso proprio a favorire l’esodo dei lavoratori con il beneficio della NASpI; inizialmente il blocco era previsto fino al 30 giugno 2021, successivamente spostato al 31 ottobre e al 31 dicembre in caso di utilizzo di alcuni ammortizzatori sociali. Dall’analisi del documento di prassi emergono, tuttavia, delle criticità per le procedure di risoluzione volontaria dei rapporti di lavoro sulla base degli accordi sindacali sottoscritti in azienda, successivi al 30 giugno 2021.
Con la circolare n. 180 del 2021 l’INPS ha riepilogato le ipotesi in cui potrà essere concessa la NASpI in relazione all’ormai “famosa” previsione del D.L. n. 104/2021, ovvero il decreto Agosto. Cosa ha previsto il decreto Agosto Il decreto Agosto ha previsto la possibilità di “forzare” il blocco dei licenziamenti, in caso di adesione del lavoratore all’accordo collettivo precedentemente stipulato tra le sigle sindacali e l’azienda, teso proprio a favorire l’esodo dei lavoratori con il beneficio della NASpI, inizialmente il blocco era previsto fino al 30 giugno 2021, successivamente spostato al 31 ottobre e al 31 dicembre in caso di utilizzo di alcuni ammortizzatori sociali. La disposizione prevedeva che tale possibilità fosse ammessa, limitatamente, proprio al periodo di vigenza del “blocco dei licenziamenti”, possibilità di cui l’Istituto aveva fornito già indicazioni con il messaggio n. 4464 del 2020. La stessa disposizione poi è stata reiterata unitamente alle proroghe degli ammortizzatori sociali, fino ad arrivare alla data del 30 giugno 2021, data in cui il legislatore ha ammesso la proroga degli ammortizzatori e quindi anche del blocco dei licenziamenti soltanto in due precisi casi che schematicamente riepiloghiamo: Indicazioni dell’INPS L’INPS, conferma quindi la validità degli accordi definiti al 30 giugno 2021, ma allo stesso tempo manifesta il suo orientamento contrario per gli accordi successivi a questa data. Il 30 giugno rappresenta per l’Istituto una vera e propria deadline. Quale è il problema che l’Istituto rileva? Come appena indicato, per l’Istituto, la proroga del divieto di licenziamento dal 30 giugno al 31 ottobre non opera per tutti i settori, ma soltanto e specificatamente per i settori che hanno potuto accedere successivamente alla data del 30 giugno 2021 agli ammortizzatori sociali. Pertanto, le aziende virtuose che non abbiano utilizzato ammortizzatori sarebbero penalizzate, non potendo gestire con questa modalità gli esuberi. Ebbene si, perché in quest’ultimo anno sappiamo bene come questo meccanismo agevolato, la risoluzione consensuale preceduta da intesa sindacale, abbia rappresentato uno strumento di gestione del personale dove, in accordo tra le parti, senza forzatura alcuna, le aziende ed i lavoratori addivenivano ad una soluzione soddisfacente per entrambi. Questa scelta risulterebbe non del tutto coerente anche considerando la nota dell’Ispettorato Nazionale del lavoro n. 5186/2021 e la recente sentenza del Tribunale di Venezia del 15 maggio 2021, che ha stabilito che nel caso in cui il datore di lavoro abbia la possibilità di accesso ad un ammortizzatore sociale emergenziale, il blocco opera indipendentemente dalla fruizione dello stesso. A questo punto rimane complicato spiegare a quei lavoratori che hanno ricevuto il rigetto della domanda presentata conformemente alla previsione del D.L. n. 104/2021, ribadendo che il principio di uguaglianza, ancor più in questo periodo emergenziale dovrebbe essere garantito. Ipotesi accesso alla NASpI L’INPS conclude la circolare precisando le ipotesi di accesso alla NASpI per i lavoratori che hanno cessato il rapporto successivamente alla data del 30 giugno 2021, ovvero: - licenziamento - scadenza di contratto a tempo determinato - dimissioni per giusta causa - dimissioni durante la maternità - risoluzione consensuale intervenuta ai sensi dell’articolo 7 della legge 604/66 - risoluzione consensuale a seguito del rifiuto, da parte del lavoratore, al trasferimento in una sede distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici. Quindi massima attenzione alle date e massima attenzione oggi, alla data del 31 dicembre 2021, per procedere correttamente come indicato nel seguente schema: La problematica evidenziata per il 30 giugno appare riproponibile alla data del 31 dicembre 2021. Infatti, la norma prevede che l’accordo collettivo possa essere sottoscritto durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento, con le opportune attenzioni, fissato al 31 ottobre e poi esteso, a determinate condizioni, alla data del 31 dicembre 2021. Quindi l’Istituto, come evidenziato nella circolare n. 180/2021, precisa che entro tale data sia necessario effettuare sia l’adesione individuale all’accordo ma soprattutto la risoluzione stessa del rapporto di lavoro. Ciò con evidenti difficoltà gestionali e organizzative.
Questo articolo di IPSOA Quotidiano è frutto della collaborazione fra Wolters Kluwer e NexumStp: consulenza evoluta per le PMI. |