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Delocalizzazioni delle aziende: cosa prevede la legge di Bilancio 2022

I datori di lavoro che impiegano più di 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, con minimo 50 licenziamenti, dovranno, almeno 90 giorni prima, comunicare per iscritto l’avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all'ANPAL. Dovranno poi elaborare un piano della durata massima di 12 mesi per limitare le ricadute occupazionali ed economiche della chiusura. La procedura si conclude con l’accordo tra le parti. Previste sanzioni se l’impresa è inadempiente rispetto agli impegni assunti o ai tempi e alle modalità dell’attuazione del piano. Lo prevede l’emendamento del Governo, al disegno di legge di Bilancio 2022, presentato in Senato con le disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva.

Presentato dal Governo, nella seduta del 18 dicembre 2021 della Commissione Bilancio al Senato, l’emendamento al disegno di legge di Bilancio 2022 contro le delocalizzazioni. Più precisamente, l’emendamento (il 77.0.2000), che inserisce l’art. 77-bis, detta disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva. Ambito soggettivo Nel dettaglio, l’emendamento individua come soggetti interessati dalle nuove disposizioni i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti. Sono esclusi dal campo di applicazione i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al D.L. n. 118/2021. Comunicazione L’emendamento fissa poi la procedura da rispettare. In primo luogo, i datori di lavoro che impiegano più di 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, con minimo 50 licenziamenti, dovrà, almeno 90 giorni prima, comunicare per iscritto l’avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Detta comunicazione - che potrà essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato - dovrà indicare le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli. Piano aziendale Dopodiché, entro 60 giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro dovrà elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non potrà avere una durata superiore a 12 mesi e dovrà indicare: - le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo. Tali azioni potranno essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro; - le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali; - le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite; - gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato; - tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste. I lavoratori interessati dal piano sottoscritto potranno beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015 nel limite massimo di spesa, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di curo per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'aiuto 2027, 76,9 milioni di curo per l'anno 2028, 78,0 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e di 80,3 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.Entro 30 giorni dalla sua presentazione, il piano verrà discusso con le rappresentanze sindacali, alla presenza delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procederà alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso dì accordo sindacale, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012. I lavoratori interessati dal piano accederanno al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui all'art. 1, comma 324, della legge n. 178/2020. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti dovranno essere comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate. Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non potrà avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991, né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Il datore di lavoro dovrà comunicare mensilmente lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Sanzioni In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi previsti, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento di cui all'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012 in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012. Il raddoppio delle sanzioni scatterà anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi è effettuata dalla struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, comma 852, della n. 296/2006. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento di cui all'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012 aumentato del 50% e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale, qualora il datore di lavoro, decorsi i 90 giorni, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991, non trova applicazione l'art. 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223/1991. Benefici per le imprese che intendono investire In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/12/20/delocalizzazioni-aziende-prevede-legge-bilancio-2022

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