La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro prevede l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da adottare in tutti i casi in cui si verifica un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. La comunicazione preventiva deve essere effettuata mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Tuttavia, al momento, non è previsto un modello di comunicazione ad hoc da utilizzare per l’adempimento. Come effettuare correttamente l’obbligo di comunicazione?
Sanzione fino a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo non comunicato all’Ispettorato del lavoro e computo ai fini dell’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono queste alcune delle innovazioni introdotte dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione del decreto fisco-lavoro (D.L. n. 146/2021).
Finalità del provvedimento
Con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’art. 13 della legge n. 215/2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021), in base agli emendamenti approvati in fase di conversione al D.L. n. 146/2021, modifica alcune disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL).
Sono previste, infatti, disposizioni che ampliano le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, i cui organici vengono rinforzati (1024 unità aggiuntive) e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Inoltre, al fine di rafforzare l’attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, si dispone anche un incremento di 90 unità, in soprannumero rispetto all’organico attuale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del contingente di personale dell’Arma dei Carabinieri.
Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Il nuovo testo dell’art. 14 del TUSL prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui venga accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:
a) impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
b) gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL.
Con riferimento alla prima ipotesi, la legge di conversione del decreto fisco-lavoro prevede adesso che, ai fini del computo dei lavoratori irregolarmente occupati presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo, si debba tener altresì conto dei lavoratori eventualmente inquadrati come autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.Caratteristiche del lavoro autonomo occasionale
Il lavoratore autonomo si contraddistingue per l’assenza del vincolo di subordinazione rispetto a un datore di lavoro/committente. Si tratta di un rapporto di lavoro utilizzabile in tutti i settori produttivi, svolto in modo non professionale e non abituale che, per la sua marginalità, non prevede alcun obbligo di apertura, da parte del lavoratore, della partita IVA né, quindi, di computare la relativa imposta. Tale lavoro, infatti, può essere praticato anche da chi, per esempio, ha un’attività di impresa o svolge un altro impiego come dipendente.
Per la sua semplicità e per la mancanza di particolari adempimenti formali, questa tipologia contrattuale viene spesso utilizzata per dissimulare rapporti di lavoro che non hanno le necessarie caratteristiche (non è difficile, infatti ancora oggi, trovare camerieri, commessi, manovali e muratori impropriamente assunti con questa modalità!).
Ma accanto a queste fantasiose categorie di lavoratori ve ne sono anche altre che, al contrario, ben si collocano nello schema giuridico previsto dall'articolo 2222 c.c.: parliamo, ad esempio, dei procacciatori d'affari, dei relatori nei convegni, dei membri dei collegi arbitrali, ecc.
Lavoro autonomo occasionale |
Disciplina normativa di riferimento | - Art. 2222 e ss. cod. civ.;
- Consiste nel compimento, da parte del lavoratore, di un’opera o di un servizio a favore del committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- La forma scritta del contratto non è obbligatoria ma consigliata ai fini della prova (es. lettera di incarico); |
Caratteristiche del rapporto di lavoro | - Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione;
- Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente;
- Carattere episodico e non professionale dell'attività;
- Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale; |
Compenso | - La determinazione è rimessa all’autonomia delle parti;
- Non è previsto alcun limite minimo o massimo;
- Non è prevista la maturazione, a favore del lavoratore, di altri diritti (es. retribuzioni differite, ferie, congedi, straordinari); |
Obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione sparata INPS ex L. n. 335/1995 | Si, solo se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a 5.000 euro (art. 44, co. 2, L. n. 326/2003); |
Obblighi di salute e sicurezza sul lavoro | Al lavoratore si applicano integralmente le tutele previste dal TUSL (cfr. artt. 2, 21 e 89, co. 1 lett. d) D.Lgs. n. 81/2008); |
Aliquota contributiva Ge.S. INPS(relative all’anno 2021, ove previsto il contributo) | - 24% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 33,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore;
- Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari a 103.055,00 euro; |
Iscrizione nel L.U.L. | Non previsto |
Obbligo assicurativo INAIL e D.N.A. | Non previsto |
Obblighi comunicativi | Si, a far data dal 21 dicembre 2021 all’ITL territorialmente competente via SMS o con e-mail (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); |
Conseguenze in caso di omessa o ritardata comunicazione all’ITL | Sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale; |
Classificazione dei redditi e trattamento fiscale | - Redditi diversi (art. 67, co.1, lett l), TUIR) la cui base imponibile è data dalla differenza tra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, co. 2, TUIR);
- Il compenso è assoggettato alla ritenuta d'acconto IRPEF del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi. |
Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
La Legge di conversione n. 215/2021 ha introdotto un nuovo obbligo. Difatti, al fine di monitorare e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale,
il committente ha adesso l’
obbligo di comunicare preventivamente, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l'
avvio dell'attività dei suddetti lavoratori mediante
SMS o per
posta elettronica. In caso di violazione dell’obbligo si applica la
sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è possibile applicare la procedura premiale della diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Stante questa novità, appare evidente l’aggravamento delle posizioni di tutti quei committenti che utilizzano - spesso in maniera un po' troppo disinvolta - questa particolare forma contrattuale priva, prima d’ora, di alcun tipo di tracciamento e con l’unico obbligo di effettuazione della ritenuta d’acconto del 20% ai fini IRPEF.
Al riguardo alcune osservazioni si rendono necessarie.
La novella, con riferimento alle modalità operative di effettuazione di questa comunicazione, fa discutibilmente riferimento all’art. 15, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) riguardante le “chiamate” dei lavoratori intermittenti. In questo caso, tuttavia, il legislatore non ha forse tenuto in debito conto che, per i
lavoratori autonomi,
non è prevista - come invece accade per l’assunzione del lavoratore intermittente - la
comunicazione preventiva d’instaurazione del rapporto di lavoro effettuata col sistema Unilav. Infatti, solo questo sistema, popolato dai nodi regionali, è attualmente in grado di fornire, in tempo reale e su tutto il territorio nazionale, l’evidenza della regolarità del rapporto di lavoro con la data d’inizio della prestazione.
Le comunicazioni, così come prevede la legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, effettuate ai singoli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti (peraltro con modalità non concretamente realizzabili nell’immediato) potranno essere tutt’al più consultate da chi si trova presso la sede di quell’ufficio, ma non da chi è in accesso ispettivo e deve decidere, in tempo reale, se adottare o meno il provvedimento cautelare di sospensione.
E’ possibile, tuttavia, che in futuro si tragga spunto dal decreto interministeriale 27 marzo 2013 (regolamento emanato per disciplinare gli obblighi comunicativi delle prestazioni svolte dai lavoratori a chiamata) per strutturare una
banca dati delle comunicazioni dei lavoratori autonomi da effettuare, magari, anche con modalità e strumenti diversi rispetto a quelli previsti dalla norma in commento (es. web/online).
Al momento, dunque, la norma è più foriera di dubbi che di certezze. Infatti, la disposizione in esame
non prevede né una vacatio legis né un periodo transitorio da poter eventualmente utilizzare per creare un modello di comunicazione ad hoc
da utilizzare per l’adempimento, per progettare un sistema di acquisizione di queste nuove comunicazioni e, non ultimo, per consentire ai committenti di recepire questo nuovo adempimento obbligatorio.
E’ dunque prevedibile che, a partire dal 21 dicembre 2021, le e-mail/pec delle articolazioni territoriali dell’INL vengano inondate dalle comunicazioni spedite dai committenti (ricordo che, al momento, non esiste alcun numero di telefono a cui trasmettere l’SMS).
Al riguardo, interpretando letteralmente la nuova disposizione, è lecito ritenere che le comunicazioni da effettuare siano soltanto quelle dei contratti di lavoro autonomo occasionale che iniziano (o che vengono prorogati) dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione), e non anche quelli già in corso precedentemente.
La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata
direttamente dal committente ma anche, presumibilmente, dai
soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (es. consulenti del lavoro).
Relativamente alla tempistica, in analogia con quanto previsto per le evocate prestazioni svolte dai lavoratori intermittenti, la comunicazione verrà considerata tempestiva se fatta fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa.
Si ritiene, inoltre, che la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori pseudo autonomi comunque regolarmente comunicati all’ITL di riferimento, non consenta al personale ispettivo l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione, fermo restando il successivo eventuale disconoscimento con applicazione delle previste conseguenze sul piano sanzionatorio.
Per far luce su questi ed altri dubbi che il nuovo adempimento obbligatorio ha suscitato, sarà
necessario attendere i prevedibili chiarimenti che verranno a tale scopo diramati dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Obbligo di individuazione del preposto
Un ulteriore novità introdotta dalla legge di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli artt. 18 e 19 del TUSL e prevede l’obbligo,
per il datore di lavoro e per il dirigente, di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza.
Più precisamente, per il preposto (v. art. 2, co. 1, lett. e) del TUSL) viene ampliata la funzione
di garante della sicurezza. Egli infatti - oltre a
sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione - adesso, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, ha anche l’obbligo di
intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo ai lavoratori le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto
deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti; inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza deve, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Il preposto non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività; inoltre, i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento che gli spetta.
E’ previsto, inoltre, che nei
contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, co. 8-bis TUSL).
In caso di
violazioni di tali obblighi è previsto adesso:
- per il datore di lavoro ed il dirigente, l'
arresto da due a quattro mesi o l'
ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
- Per il preposto l'
arresto fino a due mesi o l'
ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
Formazione e addestramento
Per quanto concerne l’addestramento dei lavoratori (art. 37, co. 5, D.Lgs. n. 81/2008) si chiarisce adesso che esso consiste nella
prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno, inoltre, essere
tracciati in apposito registro che può anche essere informatizzato.
Con una modifica introdotta all’art. 37, co. 7 del TUSL viene opportunamente introdotto,
anche a carico dello stesso datore di lavoro, l’onere di un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (oltre che del dirigente e del preposto per i quali l’obbligo formativo era già previsto). L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità di questa formazione obbligatoria a carico anche del datore di lavoro saranno definiti dalla Conferenza permanente Stato-Regioni entro il prossimo 30 giugno 2022.
Per assicurare, inoltre, l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico, le attività formative devono essere svolte esclusivamente
con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, co. 7-ter, TUSL). In caso di violazione di quest’obbligo è previsto l’
arresto da due a quattro mesi o l’
ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Gravi violazioni prevenzionistiche
Per quanto riguarda le
gravi violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, la legge n. 215/2021 aggiunge, all’Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, una nuova fattispecie: la
mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il
rischio di esposizione all'amianto. Conseguentemente, adesso le violazioni presupposto per l’adozione del provvedimento cautelare sono diventate tredici.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/12/22/sospensione-attivita-imprenditoriale-casi-effettuare-obbligo-comunicazione