In arrivo nuove tutele per i professionisti. Trova, infatti, spazio nella legge di Bilancio 2022 la disposizione che prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti e versamenti a carico del libero professionista in caso di grave malattia o infortunio. La misura accompagna la tutela ad una serie di adempimenti obbligatori volti a garantire l’effettiva spettanza della sospensione e alla previsione della possibilità di eseguire visite mediche di controllo sul professionista beneficiario. Gli obblighi procedurali si estendono anche agli ordini professionali di riferimento e, in caso di decesso del professionista, ai clienti che hanno conferito incarico. Quali sono le tutele previste, gli adempimenti e le pesanti sanzioni previste nel caso di falsa dichiarazione o attestazione?
Ha finalmente trovato definitiva approvazione la disposizione, inserita all’interno della legge di Bilancio 2022, che introduce nel nostro ordinamento la tutela nei confronti dei liberi professionisti, nel caso in cui, a seguito di un grave incidente o di una grave e improvvisa malattia, questi non si trovino nelle condizioni necessarie per rispettare scadenze o termini perentori.
La misura è finalizzata dunque ad escludere l’applicazione di sanzioni a carico dei clienti, cui la tutela di fatto si estende, al verificarsi di eventi gravi che determinino l’inabilità temporanea o il decesso del professionista incaricato.
La misura è finalizzata dunque ad escludere l’applicazione di sanzioni a carico dei clienti al verificarsi di eventi gravi che determinino l’inabilità temporanea o il decesso del professionista incaricato.
Criteri di spettanza della sospensione
I requisiti di base l’applicazione delle tutele definiti dal legislatore sono:
- l’iscrizione ad un Albo professionale;
- l’esistenza tra le parti di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.
A tal fine viene introdotto un nuovo obbligo procedurale: copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere depositati presso il proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione dei benefici di legge.
N.B. Le tutele si applicano anche agli studi associati e alle società tra professionisti ma soltanto qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale. |
Grave malattia, infortunio o intervento chirurgico
La previsione inserita nel disegno di legge di Bilancio 2022 riguarda il verificarsi di un grave incidente o l’occorrenza di una malattia grave in capo al professionista, che sia tale da determinare un
ritardo nella
presentazione di un adempimento in scadenza, provocando di fatto l'applicazione di una
sanzione a carico del contribuente che a quel professionista abbia conferito, nei giusti termini, incarico di provvedere.
Si tratta in buona sostanza del doveroso
riconoscimento anche ai liberi professionisti del
diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione, attribuendogli, al pari di ogni altro cittadino, la possibilità di curarsi, senza il timore di poter danneggiare la propria clientela o addirittura rischiare di compromettere il rapporto di fiducia che sta alla base di ogni incarico professionale.
Sostanzialità della tutela
Secondo la nuova disposizione
nessuna responsabilità può essere imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della
scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 30 giorni successivi al verificarsi dell'evento:
- in caso di
ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico;
- in caso di
cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale,
N.B. I termini sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 45 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. |
Individuazione degli eventi interruttivi
Ai fini della norma in esame, va chiarito che per
infortunio si intende:
a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;
b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;
c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;
d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo o da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva.
Per
malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute
non dipendente da infortunio, mentre la connotazione di gravità della malattia sussiste unicamente nel caso in cui essa sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.
La sospensione dei termini si applica
anche nel caso di
decesso del libero professionista: in tal caso i termini sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso ed è il cliente a dover depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.
Interruzione della gravidanza e parto prematuro
La tutela è estesa alle fattispecie connesse alla gravidanza della professionista. In particolare, si prevede che:
- al verificarsi di un
parto prematuro, i termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve presentare al proprio ordine professionale un
certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
- in caso di
interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. In questo caso, la libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve presentare al proprio ordine professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
Recupero pagamenti tardivi
Alle somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso per malattia o infortunio del professionista, saranno applicati gli
interessi al tasso legale, che dovranno essere versati contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, e vanno calcolati per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
Visite di controllo medico legale
E’ previsto altresì che la pubblica amministrazione possa richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti dei professionisti che si avvalgono dell'applicazione della sospensione degli adempimenti.
Apparato sanzionatorio
A carico di chi abbia beneficiato della sospensione sulla base di una
falsa dichiarazione o
attestazione è punito con una
sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'
arresto da sei mesi a due anni. Per qualsiasi altro tipo di violazione delle disposizioni previste, la sanzione pecuniaria applicabile va invece da 250 euro a 2.500 euro.
Tale apparato sanzionatorio si applica anche a chiunque favorisca il compimento degli illeciti.
Tutela speciale Covid-19
Già il decreto Sostegni (convertito in l. n. 69/2021) aveva stabilito che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonchè i
mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da Covid-19,
non costituisse inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
In tale caso, infatti, il termine é sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.
Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, comprovati dal certificato medico attestante la decorrenza dell’impedimento.
Tabella di sintesi
Caratteri della misura | Previsioni di tutela |
Soggetti tutelati | - Professionisti iscritti ad albi
- Studi associati o stp con meno di tre soci |
Adempimenti sospesi | - Istanze
- Versamenti
- Dichiarazioni
- Adempimenti |
Periodi di sospensione | In scadenza nei 30 giorni successivi all’evento causa di sospensione |
Cause di sospensione | - Ricovero per grave incidente o malattia grave
- Cure domiciliari sostitutive
- Decesso
- Interruzione della gravidanza- Parto prematuro |
Durata della sospensione | - Dall’inizio del periodo di cura o ricovero fino a 45 giorni dal termine delle cure o dalle dimissioni
- 6 mesi in caso di decesso
- 30 giorni per parto prematuro o interruzione di gravidanza |
Obblighi documentali | Professionista in malattia:
- presentazione al proprio ordine professionale di copia dei mandati professionali e del certificato medico- disponibilità a visita di controlloOrdine professionale:
- comunicazione entro 30 giorni alla P.A.Cliente:
- deposito mandato professionale presso la P.A., entro 30 giorni solo in caso di decesso del libero professionista. |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/12/23/malattia-professionista-nuove-tutele-mancato-adempimenti