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Archivio newsCertificazione Unica e modello 770: le novità per il 2022
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze, con le relative istruzioni, della Certificazione Unica 2022 e del modello 770/2022. Entro il 16 marzo prossimo, i sostituti d’imposta dovranno consegnare la CU ai soggetti sostituiti e trasmettere telematicamente il modello all’Agenzia. Il termine è fissato al 31 ottobre per le certificazioni contenenti solo compensi esenti o che non possono essere dichiarati tramite il modello 730. Sempre entro il 31 ottobre 2022 dovrà essere inviato il modello 770 contenente i dati delle ritenute operate, dei relativi versamenti, degli eventuali crediti nonché dei contributi previdenziali e premi assicurativi. Le principali novità per il 2022 sono collegate al venir meno del bonus Renzi, sostituito dal trattamento integrativo, e alla possibilità di liquidare anticipatamente la NASpI.
Entro il 16 marzo 2022 i sostituti d’imposta devono consegnare la Certificazione Unica ai soggetti sostituiti, entro la stessa data il modello deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate. È però confermata la data del 31 ottobre 2022 per le certificazioni che contengono solo compensi esenti o che non possono essere dichiarati con il modello 730. Entro il 31 ottobre 2022 deve essere anche trasmesso il modello 770, con cui il sostituto comunica i dati delle ritenute operate, dei relativi versamenti, degli eventuali crediti nonché i dati relativi ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi. CU 2022 e modello 770/2022: pubblicate le bozze sul sito dell’Agenzia delle Entrate Sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze di entrambi i modelli da utilizzare, CU 2022 e modello 770/2022, con le relative istruzioni, ma non vi sono grandi novità rispetto al passato, se non in quanto necessitate da alcune modifiche normative, quali il venir meno del bonus Renzi, abrogato dal 1 ° luglio 2020 e sostituito dal trattamento integrativo o la possibilità di liquidare anticipatamente la NASpI. Per l’inserimento nel quadro ST dei versamenti effettuati nell’anno 2021 sono confermati i codici che evidenziano le sospensioni e le rateazioni da Covid-19. Anche quest’anno è possibile l’invio separato dei quadri che compongono il modello 770, con l’avvertenza che l’eventuale quadro delle locazioni brevi deve essere obbligatoriamente trasmesso insieme ai quadri del lavoro autonomo. Soggetti obbligati all’adempimento La dichiarazione deve essere presentata da tutti i sostituti d’imposta di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 direttamente o avvalendosi di un soggetto intermediario o tramite società appartenenti al gruppo e, come la CU, l’obbligo opera a capo dei soggetti che hanno corrisposto somme o valori su cui si applicano ritenute alla fonte in base alla vigente normativa. Principali novità Fra le novità della Certificazione Unica, si segnala che, qualora in sede di conguaglio 2020 emerga un trattamento integrativo non spettante superiore a 60 euro con obbligo di recupero rateale, il sostituto deve esporre nel punto 395 l'importo delle rate recuperate dopo le operazioni di conguaglio, importo che è già stato indicato nel punto 404 della CU 2021. Alcuni aggiornamenti interessano anche il regime di esenzione dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, per i quali sono istituiti i nuovi codici 13 (sconto del 70%) e 14 (sconto del 90%), nonché il rientro dei docenti e dei ricercatori, per i quali nel punto 463 occorre indicare l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), riportando nel punto 462 il codice 2. Qualora il sostituto non abbia operato l’abbattimento del 90%, deve indicare nelle Annotazioni (cod. BC) l’ammontare di tali somme, per consentire al percettore di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. Operazioni societarie straordinarie Particolare attenzione dovrà essere riservata alla compilazione del Mod 770 in caso di operazioni societarie straordinarie in quanto il fine ultimo dell’esposizione dei dati è quello di consentire all’Amministrazione finanziaria di seguire l’iter delle trattenute e dei versamenti effettuati dai datori di lavoro interessati. Per esempio, in caso di fusione per incorporazione, se le ritenute sono state effettuate dalla società incorporata ma versate dalla incorporante, quest’ultima dovrà presentare il prospetto ST anche per la prima, compilando i punti 1, 2 e 11 e indicando nel punto 10 il codice K. Il prospetto della incorporante sarà, invece, compilato per intero ad esclusione del punto 2, con l’indicazione nel punto 10 del codice L. Trattandosi di bozze, i modelli e le istruzioni sono ovviamente ancora suscettibili di modifiche. Copyright © - Riproduzione riservata