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Ingressi per lavoro stagionale: sciolti i dubbi per i florovivaisti

Con la nota n. 2008 del 24 dicembre 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene sull’ambito di applicazione dell’art. 24 del Testo Unico Immigrazione che disciplina gli ingressi in Italia di personale extracomunitario da impiegare in attività a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero. La nota chiarisce che tale disciplina trova applicazione non soltanto in relazione al personale da inquadrare come “operaio agricolo”, ma anche come “operaio florovivaista”, rientrando il florovivaismo nel novero delle attività connesse all’agricoltura alle quali fa riferimento l’art. 2135 c.c.

Per l’ingresso di personale extracomunitario da impiegare in attività stagionali nei settori agricolo e turistico/alberghiero occorre fare riferimento all’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione). Quale procedura deve seguire il datore di lavoro La disposizione prevede che il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza, il quale rilascia il nulla osta al lavoro, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi. La richiesta può essere cumulativa e presentata contestualmente anche da più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nel predetto limite temporale. Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Altre importanti previsioni contenute nell’art. 24 stabiliscono che: - in caso di fornitura di un alloggio l'eventuale canone di locazione “non può essere eccessivo” rispetto alla qualità dello stesso e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non deve essere superiore ad un terzo della retribuzione; inoltre, il canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore; - fuori dei casi di cui all'art. 22, commi 5-bis e 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 (tali disposizioni prevedono il rifiuto del nulla osta se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per taluni reati tra cui quello di favoreggiamento dell'immigrazione/emigrazione clandestina; reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis c.p.; presentazione di documenti ottenuti mediante frode o falsificati o contraffatti ecc.), il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, può essere revocato quando: a) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare; b) l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica; c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili; d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un'indennità per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte. Stagionali nel settore agricolo: quali figure di operaio rientrano? La disposizione fa riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a carattere stagionale “nei settori agricolo e turistico/alberghiero” e, per quanto riguarda il settore agricolo, si è posta la questione se le assunzioni possano riguardare non soltanto il personale da inquadrare quale “operaio agricolo”, ma anche quale “operaio florovivaista”. L’Ispettorato opta per una interpretazione estensiva, ammettendo l’instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale con personale da impiegare anche quale “operaio florovivaista” per le seguenti ragioni: - a seguito della revisione dell’art. 2135 c.c. (novellato dall’art. 1, comma1, D.Lgs. n. 228/2001), ai fini dell’inquadramento delle attività agricole, rilevano - oltre a quelle principali, tipizzate nel comma 2 (“… dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo …”) - quelle definite “connesse” ai sensi del comma 3, ossia le “… attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco …” nel cui novero appare possibile ascrivere la stessa attività florovivaistica (non apparendo, pertanto, più necessario che per la configurazione di detta attività sia eseguita una fase completa della produzione, realizzandosi l’attività agricola anche per il caso della sola effettuazione di una fase del ciclo biologico e non essendo indispensabile l’utilizzo del fondo); - l’art.24 cit., dal punto di vista definitorio, sembra individuare, in maniera generale, il “settore agricolo” senza effettuare distinzioni tra lavoratori che - all’interno di tale complessivo assetto merceologico - siano poi, ai fini del rilascio del nulla osta, inquadrati quali “operai agricoli” piuttosto che “operai florovivaisti”; - sebbene tra le attività individuate quali stagionali nel D.P.R. n. 1525/1963 - ad oggi ancora applicabile nelle more dell’adozione del D.M. previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 (nel prevedere alcune limitazioni al rinnovo dei contratti a tempo determinato, il c.d. stop and go, stabilisce altresì che le stesse “non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”. La medesima disposizione stabilisce inoltre che “fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”) - non sia esplicitamente menzionata quella del florovivaista, nondimeno, non può non tenersi conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore, peraltro richiamata dal citato art. 21, comma 2. A tal fine basti ricordare gli artt. 1, 21 e 22 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018, dalla cui lettura appare ragionevole dedurre che entrambe le classificazioni (operaio agricolo e florovivaista) esprimano indistintamente la categoria dei lavoratori appartenenti al settore agricolo. (*) Le eventuali considerazioni contenute nel presente contributo hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l’amministrazione di appartenenza. Copyright © - Riproduzione riservata

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 24/12/2021, n. 2008

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2021/12/31/ingressi-lavoro-stagionale-sciolti-dubbi-florovivaisti

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