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Archivio newsAdempimenti 2022: cosa cambia per i datori di lavoro
Dall’assegno unico universale alla riforma dell’IRPEF fino alle nuove misure di decontribuzione e alla stretta sulle collaborazioni occasionali. Sono molteplici le novità che richiedono, già a partire dai primi giorni del 2022, l’attenzione dei datori di lavoro e degli intermediari che si occupano della gestione dei rapporti di lavoro subordinato. Si tratta di adempimenti, requisiti, regole e procedure che devono essere presi in considerazione per consentire la corretta elaborazione del Libro Unico del Lavoro e la giusta riflessione sulle decisioni da prendere.
Sono molteplici gli adempimenti che cambiano o entrano in vigore con il nuovo anno appena cominciato. In particolare, i datori di lavoro si troveranno a dover gestire nuove regole di tassazione delle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti, nuove procedure paghe e obblighi di comunicazione. Vediamo in dettaglio tutte le novità del 2022. Comunicazione preventiva lavoro occasionale Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l’obbligo, per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante: 1) il sito servizi.lavoro.gov.it 2) posta e elettronica anche non certificata 3) Sms; 4) App; 5) Fax all’ITL competente (solo in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici). L’inadempimento è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Tale sanzione non è diffidabile ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004. Assegno universale Non sarà più un onere del datore di lavoro la gestione degli assegni familiari. Da marzo 2022 infatti entra in vigore la domanda per il riconoscimento dell'assegno unico universale che sarà erogato dall’INPS con le modalità del pagamento diretto (bonifico bancario o domiciliato). Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. L’INPS, con il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, ha recepito la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte nel 2021 in materia di assegno temporaneo per i figli minori e la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare. In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale sono abrogati: A) a decorrere dal 1° gennaio 2022: - il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232); - le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). B) a decorrere dal 1° marzo 2022: - le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; - le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili; - le “Detrazioni per carichi di famiglia” che si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni. L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. Decontribuzione madri In via sperimentale per l’anno 2022 verrà riconosciuto uno sconto del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. L'agevolazione prevista per il rientro in servizio delle lavoratrici madri ha una durata di 12 mesi a partire dal rientro nel posto di lavoro al termine della fruizione del congedo obbligatorio di maternità. In via ordinaria, i contributi a carico dei lavoratori sono determinati applicando sulla retribuzione lorda imponibile l’aliquota del: - 9,19% per i dipendenti di aziende non rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali; - 9,49% nel caso in cui l’azienda possa usufruire della CIG.
Nota beneNessuno sgravio si applica alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. |