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Archivio newsApprendistato, ammortizzatori sociali, e decontribuzione lavoratrici madri: le novità per il 2022
Dalla proroga per il 2022 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati in tale anno dai datori di lavoro che occupano non più di nove dipendenti, alla riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri. Dalle modifiche apportate al regime degli ammortizzatori sociali e fino agli interventi sulla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale dell’INPS che ridefiniscono l’ambito di applicazione e la tipologia delle prestazioni. Sono queste le principali novità previste dalla legge di Bilancio 2022 in materia di lavoro, occupazione e previdenza.
E’ pubblicata sulla GU n. 310 del 31 dicembre 2021 (Suppl. Ordinario n. 49) la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Sono 1013 i commi dell’art. 1 che insieme agli articoli da 2 a 22 compongono la compongono con una gamma di interventi molto ampia che tocca numerosissimi interessi. Dovendosi necessariamente contenere, ci limitiamo a segnalare le numerose e profonde modifiche apportate alle norme fiscali che si concentrano soprattutto sulla tassazione delle persone fisiche con interventi sulle aliquote - che scendono da 5 a 4 - e con la riorganizzazione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati e per il lavoro autonomo. Affatto trascurabile è, in tale ottica, anche l’abrogazione dal 2022 dell’IRAP per le persone fisiche titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e professionale. E’ altresì ampliata l’operatività delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori che possono optare per l’esclusione del reddito imponibile del 90 per cento del compenso percepito previo versamento di una percentuale del 5 o del 10 percento a seconda della loro situazione familiare e immobiliare. Le novità per il lavoro Numerosi gli interventi anche in materia di lavoro, occupazione e previdenza. In particolare: - è prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati in tale anno dai datori di lavoro che occupano non più di nove dipendenti; - si riconosce, per il solo anno 2022, a favore dei dipendenti del settore privato e di quello pubblico, ad esclusione del lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti a loro carico di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; - è disposta, in via sperimentale per l’anno 2022, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri. La riduzione opera a decorrere dalla data del rientro al lavoro al termine del congedo obbligatorio di maternità e vale per un periodo massimo di un anno.Ammortizzatori socialiProfonde e significative sono le modifiche apportate al regime degli ammortizzatori sociali dai commi da 191 a 203 dell’art. 1 fra cui, tanto per iniziare, la modifica del criterio di computo dei dipendenti per cui, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti). Viene poi unificato - al livello più alto - il limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale ma, soprattutto, i commi 191 e 192 modificano l'ambito dei lavoratori dipendenti che possono essere destinatari dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. Con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 la cassa integrazione è estesa ai lavoratori a domicilio e a tutte le tipologie di lavoratori apprendisti, si riduce il suddetto requisito di anzianità a trenta giorni ferma restando l'esenzione per i trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 viene esteso l’ambito di applicazione della CIGS a tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito dell’istituto del trattamento ordinario di integrazione salariale e a quelli iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) a condizione che il datore abbia, di regola, occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Cambiano anche le causali e la durata di alcuni interventi di cassa integrazione straordinaria.Fondi di solidarietà bilaterali e FISI commi da 204 a 214 e commi 219 e 220 intervengono sulla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS ridefinendone l’ambito di applicazione e la tipologia delle prestazioni. La tutela dovrà essere garantita a tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale a prescindere, quindi, dal numero dei dipendenti, con riferimento alle medesime causali previste per tale trattamento. In mancanza di adeguamento alle nuove norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021), ai fini dell’applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel FIS nel quale sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori non rientranti in alcun fondo. I datori iscritti al FIS rientrano anche nell’ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale e della relativa contribuzione qualora superino la soglia dimensionale prevista per questa prestazione. Copyright © - Riproduzione riservata