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Riforma del lavoro 2022: la legge di Bilancio risponde alle sfide del PNRR

Novità, soprattutto (ma non solo) per gli ammortizzatori sociali. E’ quanto prevede la legge di Bilancio 2022 in tema di lavoro, oltre alle modifiche per la NASpI, la DIS-COLL, i fondi bilaterali, i fondi bilaterali “alternativi”, gli incentivi alle imprese che assumono i lavoratori in esubero, il reddito di cittadinanza e le politiche attive del lavoro, la disabilità, la promozione della parità salariale fra i sessi e la promozione delle politiche di formazione professionale. Ma anche un’amplissima serie di misure ad ampio spettro che interessano il sistema pensionistico. Una legge di Bilancio con un costante collegamento con il PNRR, che va verso la giusta direzione per l’Italia!

Secondo una tradizione oramai consolidata, il Parlamento ha dovuto attendere gli ultimissimi giorni dell’anno per varare la legge di Bilancio 2022, sia per evitare l’esercizio provvisorio, sia per dare concreto seguito agli impegni assunti attraverso la definizione del PNRR. Con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (in G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021, suppl. ord. n. 49) si è così provveduto a formare il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, introducendo varie novità, soprattutto (ma non solo) in tema di ammortizzatori sociali. Consolidando l’esperienza maturata durante i mesi della pandemia, il sistema delle tutele contro la disoccupazione involontaria viene ora a fondarsi sulla cassa integrazione guadagni straordinaria, che viene estesa a tutte le imprese con più di 15 dipendenti, senza che più rilevino le limitazioni per settori produttivi, che invece avevano caratterizzato nei decenni scorsi l’intervento di sostegno al reddito (seppure con deroghe di ampiezza sempre crescente). In questo modo la cassa straordinaria viene ad interessare, secondo i dati diffusi dal Ministero, quasi 10 milioni di lavoratori, dipendenti da imprese cui viene conseguentemente esteso anche il correlato onere contributivo (anche se si prevede una riduzione per le imprese che per almeno 24 mesi non facciano alcuna richiesta di integrazione salariale). Altre disposizioni prevedono poi l’ampliamento della platea dei beneficiari, che ora ricomprende anche lavoratori a domicilio e apprendisti di ogni tipo, mentre anche l’indennità di disoccupazione - NASpI trova applicazione più ampia (venendo ad essere estesa al settore agricolo) e si prolunga il sostegno economico - DIS-COLL per i lavoratori para-subordinati (cc.dd. “collaborazioni”) sino ad un massimo di dodici mesi. La legge dio Bilancio interviene, poi, anche in tema di fondi bilaterali, disponendo, per altro verso, un controllo centralizzato sulle stesse decisioni di concessione degli interventi (atteso che anche in caso di intervento ordinario la deliberazione spetta agli organi di vertice dell’Istituto). Ai fondi bilaterali si chiede ora di assicurare copertura anche ai dipendenti da parte dei datori che occupano da 1 a 5 lavoratori, assicurando prestazioni di durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale. Anzi, si chiarisce che i fondi bilaterali “alternativi” (di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015) sono destinatari di una contribuzione obbligatoria, rilevante anche ai fini del rilascio del DURC positivo. Anche le imprese di minori dimensioni potranno beneficiare di nuovi strumenti, poiché a circa un milione e mezzo di lavoratori, dipendenti da datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, viene ad essere riconosciuto, dal 1° gennaio 2022, l’assegno ordinario a carico del FIS (chiamato così a tutelare tutti i dipendenti di imprese non rientranti nella CIGO o nei Fondi bilaterali). La legge di Bilancio, peraltro, contiene una amplissima serie di misure ad ampio spettro, che interessano anche il sistema pensionistico, gli incentivi alle imprese che assumono i lavoratori in esubero, il reddito di cittadinanza e le politiche attive del lavoro, la disabilità, la promozione della parità salariale fra i sessi e la promozione delle politiche di formazione professionale. In ordine alla riforma delle pensioni, a fronte del venir meno degli interventi transitoriamente introdotti nel 2019 dal governo Conte, la legge di Bilancio mantiene in sostanza l’impianto originario, già attuato dalla riforma “Fornero” del 2012, modificando però alcune delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato. Dalla pensione a “quota 100” si passa ora ad un sistema (“quota 102”) che richiede 64 anni di età ed un’anzianità contributiva di 38 anni (di modo che i lavoratori che siano prossimi al pensionamento dovranno trattenersi al lavoro ancora per 24 mesi, anche ove siano occupati, posto che il requisito anagrafico è stato comunque incrementato di due anni rispetto al passato, con un effetto pratico di anticipo molto contenuto). Vengono, tuttavia, mantenute in vita (ed anzi sviluppate) le varie ipotesi che consentono, in presenza di specifici requisiti, un accesso anticipato al pensionamento: sia l’ormai celebre “opzione donna” (con la conferma di una soglia anagrafica di 58 anni per le lavoratrici subordinate), sia l’anticipo pensionistico APE “sociale”, destinato a lavoratori con 63 anni di età che si trovino in particolari situazioni di debolezza. In questa prospettiva, anzi, si ritorna, in buona sostanza, a forme di “prepensionamento” per i lavoratori ultra62enni dipendenti da imprese in crisi (affidando ad un futuro decreto ministeriale la definizione delle condizioni che giustificano il diritto all’accesso anticipato al trattamento pensionistico). Misure speciali vengono poi dettate per le forze armate, per i giornalisti e per i dipendenti di Alitalia. La legge di Bilancio contiene molte delle caratteristiche che hanno contrassegnato i numerosi, recenti interventi del Governo Draghi: in primo luogo, già dalla relazione di accompagnamento presentata in Parlamento dal Ministro dell’Economia, emerge un costante collegamento con il PNRR e, quindi, con la profonda riorganizzazione del sistema di contabilità di Stato, ora definito attraverso una serie di “missioni”, di “programmi” e di “azioni”, secondo uno specifico sistema di codifiche, che finirà a breve per diventare familiare a tutte le Pubbliche amministrazioni e ai professionisti che con esse interagiscono. Tutta la legislazione sembra così orientata a dare impulso all’attività amministrativa, più che a definire nuove regole di condotta dei singoli e delle imprese, sia che si tratti di implementare gli obiettivi che vengono finanziati attraverso il ricorso ai fondi europei, sia soprattutto che si debba intervenire per modificare alcune caratteristiche della società italiana, che più ci allontanano dagli altri partner dell’Unione europea: e qui il pensiero va ad es. ai fondi per la promozione della parità salariale per colmare il gender pay gap, o a quelli per le “case ai giovani” (sulla scorta delle politiche del passato dirette a diffondere l’accesso alla proprietà dell’abitazione), al sostegno finanziario per la tutela della disabilità e della non-autosufficienza o al finanziamento di interventi per l’istituzione di asili e di servizi educativi per l’infanzia. L’impressione complessiva che si ricava dalla legge di Bilancio (e dai tanti interventi di legge che l’hanno preceduta nell’autunno appena trascorso) conferma, quindi, la circostanza che è tutta l’Italia, nelle sue componenti istituzionali, nel suo sistema formativo, e nella composizione stessa della società, che viene messa sotto esame, in modo che la legge di Bilancio acquisisca sempre più il ruolo di decisione e di verifica dell’intera politica di governo del Paese, come strumento diretto ad avvicinare le condizioni di vita dell’intera società italiana agli standard europei. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/01/08/riforma-lavoro-2022-legge-bilancio-risponde-sfide-pnrr

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