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  • 1) GREEN PASS LAVORO-DPCM 17/12/21, 2) PROROGA STATO EMERGENZA–D.L.221/21, 3)QUARANTENA nuove misure di contenimento dell’epidemia–D.L. 229/21 e Circolare Minist. Salute prot. 60136/2021 4) OBBLIGO VACCINALE LAVORATORI ULTRA CINQUANTENNI DL 1/2022

1) GREEN PASS LAVORO-DPCM 17/12/21, 2) PROROGA STATO EMERGENZA–D.L.221/21, 3)QUARANTENA nuove misure di contenimento dell’epidemia–D.L. 229/21 e Circolare Minist. Salute prot. 60136/2021 4) OBBLIGO VACCINALE LAVORATORI ULTRA CINQUANTENNI DL 1/2022

1) Green Pass sul lavoro – D.P.C.M. del 17 dicembre 2021

Ricordiamo che una delle principali novità introdotte in sede di conversione del DL n.127/2021 in Legge n. 165/2021 (vedi nostra circolare informativa dello scorso 3 dicembre) consiste nella possibilità concessa ai lavoratori di richiedere al datore di lavoro di consegnare copia della propria certificazione verde Covid-19, con conseguente esonero dai controlli relativi al possesso per tutta la durata della validità della stessa.

Il DPCM del 17 dicembre 2021 precisa che i datori di lavoro sono tenuti a controllare la certificazione verde dei lavoratori anche se questi consegnano loro copia della stessa. In base a tale decreto, infatti, il datore di lavoro deve effettuare la verifica sulla “perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso”.

Il suddetto controllo è effettuato mediante l’app Verifica C-19 o mediante le modalità automatizzate.

Viene inoltre precisato che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento dei dati e devono ricevere le necessarie istruzioni, con particolare riferimento all’utilizzo delle modalità di verifica del possesso del c.d. Super Green Pass.

2) Proroga stato di emergenza – decreto legge 24.12.2021 n. 221

Considerato il protrarsi della diffusione del virus Covid-19, il decreto proroga lo stato di emergenza dal 31 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022 e dispone ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, ma non estende tutte le misure speciali legate al Covid-19 in ambito lavoristico.

 Fino al 31 marzo 2022 ci sarà l’obbligo di possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, con onere per i datori di lavoro di effettuare i controlli. Sono prorogate anche le sanzioni per le aziende che non effettueranno le verifiche e per gli addetti sorpresi al posto di lavoro senza certificazione verde;

 Fino al 31 marzo 2022 ci sarà la possibilità di usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile e di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali;

 Fino al 31 marzo 2022 i genitori lavoratori dipendenti di figli under 14 con loro conviventi, e i genitori di figli con handicap grave, indipendentemente dall’età di questi ultimi, in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o di quarantena o di infezione da Covid, possono richiedere il congedo parentale retribuito, indennizzato al 50%; inoltre per i figli dai 14 ai 16 anni, i genitori possono fruire dell’astensione dal lavoro non retribuita.

Viene riconosciuta, fino al 28 febbraio 2022, la tutela a favore dei lavoratori in condizioni di fragilità (secondo l’art. 26, comma 2-bis del decreto legge 18/2020). Si tratta della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Un Decreto Ministeriale individuerà le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile. Il decreto dovrebbe essere adottato entro il 24 gennaio 2022; in sua assenza lo smart working proseguirà fino al 28 febbraio 2022.

Sempre per i lavoratori fragili NON è stata prorogata l’equiparazione dell’assenza dal lavoro (qualora l’attività non possa essere effettuata in smart working) al ricovero ospedaliero con relativa indennità.

Per queste disposizioni, i lavoratori fragili sono individuati in quelli in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o allo svolgimento di terapie salvavita, nonché del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992).

 Infine l’assenza di qualunque lavoratore per quarantena o permanenza domiciliare NON è più equiparata alla malattia.

Ulteriori disposizioni anti contagio

- Dal 1° febbraio 2022, la durata della validità delle certificazioni verdi COVID-19, si riduce da 9 a 6 mesi, a far data dal completamento del ciclo vaccinale.

- Dal 1° febbraio 2022, a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS Cov2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde Covid-19 che ha validità di 6 mesi (precedentemente erano 9) a decorrere dall’avvenuta guarigione.

- Con circolare del Ministero della Salute n. 59207 del 24.12.2021, la somministrazione della dose di richiamo (booster) sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’infezione da SARS Cov2).

3) Quarantena, nuove misure di contenimento dell’epidemia – decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021

Quarantena precauzionale

Dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede che la quarantena preventiva NON si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose richiamo (booster).

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Tale disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto.

La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

Con la circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 viene evidenziato che i primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini ai livelli comparabili a quelli contro la variante Delta, conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave. Per tali ragioni, nella citata circolare, si promuove la somministrazione della terza dose di richiamo (“booster”) e si differenziano le misure previste per la durata e il termine della quarantena, sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster” come segue.

A) Quarantena e sue modalità alternative

Contatti stretti (al ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiamo completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: la quarantena ha durata di 10 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- Abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- Siano guariti da infezione da SARS Cov2 nei 120 giorni precedenti,

NON SI APPLICA la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per i soggetti a BASSO RISCHIO (1), qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è

necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

(1) Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15

minuti;

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso

COVID-19 per meno di 15 minuti;

 tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in

qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso

indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla

manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

B) Isolamento

Quando i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

4) Obbligo vaccinale per over 50 e estensione del green pass ordinario – Decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022.

A) Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS -Cov2 agli ultra cinquantenni.

Dall’ 8 gennaio 2021 e fino al 15 giugno 2022 è previsto l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’istituto o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-Cov2.

Sanzioni pecuniarie

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro nei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro per gli over 50

A decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro, i lavoratori con più di 50 anni devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass Rafforzato.

La certificazione verde rafforzata si ottiene solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid, non sarà più quindi sufficiente il tampone ogni 72 o 48 ore.

Considerato che il super green pass verrà rilasciato dopo 15 giorni dalla somministrazione della prima dose, i lavoratori dovranno ricevere la prima dose di serio entro il 31 gennaio 2022.

Effetti

Pertanto, chi dal 15 febbraio 2022 non possiederà il super green pass o ne risulterà privo al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro verrà considerato “assente ingiustificato”, con conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal primo giorno di assenza (non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro).

Controlli

I controlli sul super green pass ricalcano quelli attualmente validi per il green pass base, quindi con verifiche con l’app Verifica 19 o attraverso la piattaforma INPS.

Sanzioni

E’ prevista una sanzione da 600 a 1500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo, ferme le conseguenze disciplinari.

B) Estensione dell’impiego del Green Pass base

E’ esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto base o ordinario (quello che si ottiene con il tampone):

- dal 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 a coloro che accedono ai servizi alla persona (parrucchieri, estetiste ecc.)

- dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022 per l’accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Lo studio resta sempre a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

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