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Fringe benefit: dal 2022 il limite di esenzione fiscale ritorna alle “origini”

Per il 2022 nessun raddoppio del limite di esenzione fiscale per i fringe benefit. A partire dal 1° gennaio, il plafond individuale per il lavoratore torna al valore ordinario di 258,23 euro, con la conseguenza che le imprese dovranno ridefinire la propria politica di benefit nei riguardi dei propri collaboratori. In particolare, il datore di lavoro, al fine di verificare il limite di esenzione previsto dalla norma, dovrà necessariamente tener conto non solo del valore di tutti i benefit riconosciuti al lavoratore, come ad esempio l’autovettura ad uso promiscuo, ma anche del controvalore dell’eventuale welfare previsto dalla contrattazione collettiva. Viene meno così una “spinta” importante agli investimenti delle imprese nel welfare aziendale.

Con il 31 dicembre 2021 è venuto meno il particolare “bonus” previsto per il 2020 e confermato per il 2021 del raddoppio del limite di esenzione fiscale e contributivo a 516,46 euro annui per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR. A decorrere pertanto dal 1° gennaio 2022, il plafond individuale per il lavoratore torna al valore ordinario di 258,23 euro con la conseguenza che le aziende dovranno ridefinire la propria politica di benefit nei riguardi dei propri collaboratori. Il particolare regime per gli anni 2020 e 2021 Al fine di attenuare gli effetti negativi sulla capacità di spesa dei lavoratori colpiti dalle sospensioni o riduzioni di lavoro con intervento degli ammortizzatori sociali Covid-19, già per l’anno 2020 il Governo, con il D.L. n. 104/2020 (convertito in l. 126/2020) aveva previsto, per il solo periodo di imposta 2020, l’innalzamento a 516,46 euro del limite di esenzione fiscale e contributiva dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR. La misura, sperimentale, è stata poi confermata e prorogata anche per l’anno 2021: con la l. n. 69/2021 di conversione del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) si è infatti previsto l’estensione per tutto lo scorso anno del limite annuo a 516,46 euro. Il ritorno alle “origini” dal 1° gennaio 2022 In molti si aspettavano un ulteriore proroga o addirittura una stabilizzazione del particolare beneficio anche per il 2022 con la legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022); in realtà, non è stata una delle misure con-template dal legislatore, con la conseguenza che a decorrere dal 1° gennaio 2022 si ritorna ai valori originali previsti dal TUIR ovvero all’ammontare di 258,23 euro su base annua. L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR dispone un limite di rilevanza generale dei fringe benefits nell’ambito della formazione del reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 258,23 annui. Con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 l’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti indicazioni sull’ammontare e sui limiti, precisando che: - se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione; - tale limite è di carattere generale e vale, dunque, anche con riferimento ai beni che sono indicati nel comma 4 dell’art. 51, con riferimento ai quali, sono previsti degli specifici criteri di forfettizzazione; - il limite di esenzione è sempre applicabile ed in presenza di più benefits determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia; - la verifica che il valore sia superiore complessivamente nel periodo di imposta a 258,23 euro va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e dunque al netto di quanto eventualmente corrisposto dal dipendente con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell’eventuale IVA a carico dello stesso, per tutti i beni e servizi di cui ha fruito nello stesso periodo di imposta; - la verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta; - in sede di applicazione delle ritenute di acconto, il datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta terrà conto di tutti i valori che sono stati percepiti nel corso di rapporti intrattenuti con lui. Inoltre, se il lavoratore ha chiesto di conguagliare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, si dovrà tenere conto anche dei valori percepiti nel corso di altri rapporti; - il sostituto di imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia di 258,23 euro. Peraltro, qualora risulti chiaro che il valore del bene o del servizio supera 258,23 euro, in considerazione dell’intero periodo di imposta, la ritenuta andrà applicata sin dal primo periodo di paga. Plafond esente anche ad personam A differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale sia fiscale che previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee, nel caso dei beni e servizi fino a 258,23 (516,46 per il 2021) questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”. L’importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, paragrafo 16; In particolare l’Agenzia ha chiarito che “Ai sensi del citato comma 3 dell'art. 51, peraltro, l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Al riguardo si ritiene che tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle le-gate alle festività) e, dall'altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall'articolo 51 del TUIR.” Attenzione al welfare contrattuale Come visto sopra, il limite di 258,23 euro su base annua riguarda tutti i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori. Pertanto, al fine di verificare il limite di esenzione previsto dalla norma, sarà necessario tener conto non solo del valore di tutti i benefit riconosciuti al lavoratore (ad esempio l’autovettura ad uso promiscuo) ma anche del controvalore dell’eventuale welfare previsto dalla contrattazione collettiva (nazionale o aziendale) o da politiche di welfare aziendali. Per esempio, il C.C.N.L. metalmeccanica industria, rinnovato lo scorso anno, ha confermato la messa a disposizione di strumenti di welfare ai lavoratori a decorrere dal 1° giugno di ciascun anno del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Tra le esemplificazioni riportate dallo stesso contratto, alla voce “Beni e servizi in natura”, sono riportati - buoni spesa per generi alimentari; - buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico); - buoni spesa per acquisti vari; - buoni carburante; - ricariche telefoniche Pertanto, il datore di lavoro che dovesse erogare il plafond contrattuale di 200 euro sotto forma di buoni carburanti, avrà potenzialmente a disposizione il solo importo residuale di 58,23 euro per riconoscere ulteriori beni e servizi in natura per restare entro la soglia di esenzione annua prevista dal TUIR. Qualora tra welfare contrattuale e welfare aziendale si dovesse superare il limite/contatore di 258,23 annui, si dovrà applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia su tutto l’importo e non solo sulla parte di importo che supera il limite di esenzione.EsempioIpotizziamo di calcolare i diversi scenari nel caso in cui il datore di lavoro eroghi 200,00 euro come welfare contrattuale mediante buoni benzina e ulteriori beni e servizi come welfare aziendale o welfare ad personam, comparando le diverse regole in vigore per il biennio 2020/2021 e per il 2022.

Anno2020/20212022
Soglia di esenzione di beni e servizi in natura516,46 euro258,23 euro
Buoni benzina welfare contrattuale200,00 euro200,00 euro
Plafond a disposizione per welfare aziendale o welfare ad personam316,46 euro58,23 euro
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/01/20/fringe-benefit-2022-limite-esenzione-fiscale-ritorna-origini

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