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Archivio newsCertificazione Unica 2022: trasmissione entro il 16 marzo per evitare le sanzioni
Scadenza fissata al 16 marzo 2022 per l’inoltro della Certificazione Unica. In particolare, entro tale data, i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni rilasciate e consegnare la CU ai soggetti che nel 2021 hanno percepito redditi e compensi assoggettabili a ritenuta fiscale. Le certificazioni per i redditi da lavoro autonomo possono essere inviate, invece, entro il 31 ottobre. Ma attenzione alla sanzione, che per ogni CU omessa, tardiva o errata parte da 100 euro con un massimo di 50.000 euro. Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica invece se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo.
Entro il 16 marzo 2022 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni rilasciate e consegnare, entro la stessa data, la Certificazione Unica (CU) ai soggetti che nel 2021 hanno percepito redditi e compensi assoggettabili a ritenuta fiscale. Rimane fermo il maggior termine del 31 ottobre 2022 per le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730, quali per esempio i compensi corrisposti a professionisti titolari di partita IVA. Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate nell’introduzione alle istruzioni per la compilazione del modello 770/2022 la Certificazione Unica è parte della dichiarazione dei sostituti d’imposta stante che “La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la Certificazione unica e il modello 770. In particolare, la CU deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2021 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Con provvedimento n. 11169/2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di Certificazione Unica con le relative istruzioni, relativo all’anno 2021, in versione completa e in versione ridotta da consegnare al sostituito. Attestazioni dei sostituti d’imposta Con la CU i sostituti d’imposta attestano: a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito “TUIR”), corrisposti nell’anno 2021 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva; b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR; c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2021, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973; d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2021 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997; e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della legge n. 413/1991; f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2021 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973; g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR); h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017; i) le relative ritenute di acconto operate; j) le detrazioni effettuate. Una particolare attenzione deve essere riservata ai compensi corrisposti ai soggetti in regime fiscale di vantaggio e ai forfettari stante che i diversi comportamenti da adottare a seconda che essi siano percettori o erogatori di compensi di lavoro autonomo può ingenerare confusione. Relativamente ai compensi corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011 nel punto 4 della CU - scheda lavoro autonomo - va indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7. Analogamente per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti “minimi forfetari” di cui all’art. 1 della legge n. 190/2014, deve essere riportato nel punto 4 l’intero importo corrisposto e il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7 indicando nel punto 6 il codice “24”. Quando, invece i soggetti di cui sopra siano erogatori di compensi assoggettabili a ritenuta d’acconto, i comportamenti si differenziano: - il contribuente forfettario che eroga compensi a lavoratori autonomi per i quali è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto non è tenuto a versare alcuna ritenuta d’acconto in quanto non ha la qualifica di sostituto d’imposta per espressa previsione normativa. Egli deve però riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del compenso corrisposto. La natura di sostituto d’imposta rileva però per le somme erogate ai lavoratori dipendenti come espressamente dalla modifica all’art. 69 della legge n. 190/2014 operato dal D.L. n. 34 del 2019; - la stessa specifica previsione normativa, non è, invece, prevista per coloro che operano in regime di vantaggio i quali, dunque, assumono la qualifica di sostituto d’imposta, con la conseguenza che dovranno versare la ritenuta d’acconto sul compenso corrisposto al soggetto che ne prevede l’applicazione e dovranno adempiere agli obblighi inerenti, quali il rilascio e l’invio della CU e del modello 770. Regime sanzionatorio Per ogni CU omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della Certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla stabilita scadenza del 16 marzo 2021. Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al soggetto sostituito della certificazione rientra nell’art. 11 c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 471 del 1997 ed è pertanto punibile con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. E’ però consolidato l’orientamento secondo cui, se la certificazione è rilasciata dopo il temine stabilito ma ciò non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito e non ostacola l’attività di controllo, la violazione può essere considerata “meramente formale”. Copyright © - Riproduzione riservata