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Ammortizzatori sociali: come cambiano

Il tema della riforma degli ammortizzatori sociali è centrale sia nell’ambito del contesto economico in fase di rilancio sia per la fase esecutiva del PNRR e della conseguente road-map delle riforme. Ed è strettamente legato per un verso all’ampliamento dei soggetti tutelati e per altro verso alla riforma delle politiche attive: questa visione che lega gli strumenti di sostegno al reddito alle politiche attive, per limitare gli effetti di potenziali crisi occupazionali, è evidente nelle disposizioni della legge di Bilancio 2022 in materia di trattamento d’integrazione salariale.

Il tema della riforma degli ammortizzatori sociali è centrale sia nell’ambito del contesto economico in fase di rilancio sia per la fase esecutiva del PNRR e della conseguente road-map delle riforme. L’impianto normativo pre-crisi, infatti, ha dimostrato di non essere capace di tutelare tutte le categorie di lavoratori e di erogare prestazioni economiche ai singoli tali da rappresentare un decisivo sostegno. Per meglio comprendere la collocazione della riforma nell’ambito del più complesso programma del PNRR, la riforma degli ammortizzatori non è disciplinata fra i progetti direttamente imputabili al Piano ma ad essa si richiama negli obbiettivi generali come “di accompagnamento alla realizzazione del Piano”. L’esigenza di un intervento riformatore è stata ritenuta necessaria anche nelle Country specific recommendation dell’Enione Europea. L’idea di fondo è quella di implementare strumenti di sostegno al reddito che consentano al lavoratore di affrontare con maggiore serenità le fasi di transizione tipiche dell’attuale mercato. La tendenza - confermata nel testo della riforma - è quindi quella dell’introduzione di strumenti di sostegno al reddito tendenti ad un c.d. universalismo differenziato. Il PNRR afferma testualmente: “l’obiettivo è mettere a sistema l’ampliamento del campo di applicazione delle prestazioni assicurative in costanza di rapporto, garantendo a tutti i lavoratori specifici trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, differenziando durata ed estensione delle misure di sostegno al reddito sulla base delle soglie dimensionali dell’impresa e tenendo conto delle caratteristiche settoriali, con un rafforzamento della rete di sicurezza contro la disoccupazione e l’inoccupazione implementando le protezioni dei lavoratori discontinui e precari”. Il testo del Piano lega, poi, la riforma degli strumenti di sostegno al reddito alla riforma delle politiche attive prevedendone un loro deciso rafforzamento. In attuazione delle indicazioni del piano, la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) interviene con riferimento agli ammortizzatori sociali sull’impianto normativo del D.Lgs. n. 148/2015 modificando nel solco delle indicazioni provenienti da PNRR. I punti salienti della riforma del D.Lgs. n. 148/2015Norme generaliNel merito, dal punto di vista generale vi è un’estensione della platea dei potenziali beneficiari del trattamento d’integrazione salariale includendo tutti i lavoratori, anche quelli a domicilio, e tutte le forme di apprendistato, quindi, non limitandosi solo a quello professionalizzante. La norma, peraltro, specifica che, per le forme di apprendistato differenti da quella professionalizzante, la sospensione dell’attività non deve comportare conseguenze sul completamento del ciclo formativo. Ancora, ai fini della CIGS dal 1° gennaio 2022 viene meno il limite all’ambito di applicazione agli apprendisti della sola causale “crisi aziendale”. Ancora, dal 1° gennaio 2022 muta anche il termine di anzianità aziendale per accedere al trattamento che passa da 90 a 30 giorni di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda. La legge di Bilancio 2022 interviene anche sul computo dei dipendenti ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 148/2015 introducendo l’art. 2-bis che recita testualmente: “Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda”. Sempre nell’ambito delle disposizioni generali si registra anche la riforma dell’art. 8, D.Lgs. n. 148/2015 che muta anche la propria rubrica in “compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa”. In particolare, la norma prevede che la prestazione sia sospesa per tutta la durata del contratto laddove il lavoratore sia impiegato con contratto a tempo determinato della durata inferiore a 6 mesi. In caso di lavoro subordinato superiore a 6 mesi o autonomo il lavoratore non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettivamente svolte. È stato previsto un unico massimale per tutti i trattamenti di integrazione salariale, infatti, dal 1° gennaio 2022 saranno pari all’80% della retribuzione imponibile comprensiva di mensilità aggiuntive con un massimale pari a 1.199,72 euro per il 2021.CIGSAnche con riferimento alla CGIS si registra l’estensione dell’ambito di applicazione, infatti, la disciplina e gli obblighi di questa dal 1° gennaio 2022 troveranno applicazione alle aziende che occupino mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente e che non siano coperte dai fondi bilaterali. Sempre nell’ambito della stessa norma viene superata, per le sospensioni dal 1° gennaio 2022, la definizione di influsso gestionale prevalente di cui al comma 5. In tema di causali che giustificano il ricorso alla CIGS, di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 148/2015, vengono introdotti i c.d. “processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”. Sempre nell’ambito delle modifiche alla disciplina della CIGS è stato previsto un ulteriore periodo di concessione del trattamento ai sensi del comma 1 dell’art. 22-ter che prevede: “1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili”. Ai fini dell’ottenimento di tale ulteriore trattamento, si statuisce che debbano essere raggiunti accordi sindacali che prevedano “azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale”. E ancora, si prevede che i lavoratori interessati da questa misura accedono al programma GOL. Appare, quindi, evidente la visione dell’ammortizzatore che si lega alle politiche attive per limitare gli effetti di potenziali crisi occupazionali. Sempre nel solco dell’osmosi fra ammortizzatore e politiche attive va certamente letta l’introduzione dell’art. 25-ter del D.Lgs. n. 148/2015 che prevede al primo comma che: “I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente Capo, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali”. La stessa norma specifica che la mancata partecipazione del lavoratore per propria responsabilità alle iniziative formative e di riqualificazione comporterà sanzioni la cui quantificazione va dalla sospensione per una mensilità del trattamento fino alla decadenza dal trattamento. Da ultimo la riforma interviene anche sulla causale del contratto di solidarietà in cui vengono modificate le aliquote massime di riduzione, infatti la riduzione massima nel periodo di riferimento (giorno, settimana, mese) non potrà eccedere l’80% in luogo dell’attuale 60% e comunque la riduzione non potrà eccedere il 90% dell’orario nel periodo di validità del contratto di solidarietà.Fondi Bilaterali e FIS Viene inoltre prevista l’estensione dell’ambito di applicazione dei fondi bilaterali ai soggetti che occupano anche un solo dipendente concedendo termine ai fondi già esistenti per il loro adeguamento fino al 31 dicembre 2022. Le organizzazioni dei datori e dei datori comparativamente più rappresentative dovranno stipulare accordi per l’istituzione di fondi per i datori di lavoro che non rientrano nella CIGO. Peraltro, ai fini dell’effettività della contribuzione ai fondi è previsto che il regolare pagamento costituisca requisito per l’emissione del DURC. Viene estesa nei medesimi termini anche la disciplina del FIS che diventa fattispecie residuale per tutti i datori di lavoro non coperti dalla CIGO o dai fondi bilaterali. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/01/31/ammortizzatori-sociali-cambiano

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