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Accesso al FIS "scontato": per chi, come e quando inviare la domanda

Accesso al FIS senza versamento del contributo addizionale. Lo prevede il decreto Sostegni ter, per i datori di lavoro appartenenti ai settori economici in difficoltà. Ma come e quando deve essere inviata la richiesta? In aiuto delle imprese è intervenuta l’INPS, con un chiarimento fornito nella circolare 18 del 2022, secondo la quale l’istanza di concessione deve essere inviata nei termini ordinari, ovvero non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale dal 1° gennaio alla data di pubblicazione della circolare - 1° febbraio 2022 -, possono quindi essere utilmente inviate entro il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del documento di prassi.

Il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), entrato in vigore il 27 gennaio 2022, all’art. 7 prevede la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa e che rientrano nel campo di applicazione del FIS, di fruire dell’assegno di integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 senza versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5 e 29, co. 8, del d.lgs. 148/2015. L’esonero dal versamento del contributo addizionale non è una novità, in quanto già nel biennio 2020-2021, si era previsto tale beneficio, sia con riferimento alla CIGO che al “vecchio” Assegno Ordinario FIS per le specifiche causali Covid 19. Quello che però emerge è la netta linea di rottura con il passato ovvero con gli ammortizzatori sociali con causale Covid 19 utilizzati nel 2020 e 2021. In particolare, rispetto a quanto visto fino allo scorso 31 dicembre 2021: 1) viene meno qualsiasi richiamo ai datori di lavoro privati che “sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 2) viene eliminato il riferimento agli articoli 19, 21, 22 e 22 -quater del D.L. n. 18/2020, convertito, con modifiche, dalla l. n. 27/2020 (particolare disciplina degli ammortizzatori sociali per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19); 3) le settimane di assegno di integrazione salariale, seppur “scontate”, saranno integralmente regolamentate secondo la disciplina del D.Lgs. n. 148/2015 così come modificato dalla legge di Bilancio 2022, con la sola eccezione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale. Datori di lavoro beneficiari Il “nuovo” FIS, a decorrere dal 1°gennaio 2022, trova applicazione ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale o a quelli bilaterali alternativi. Con particolare riferimento ai benefici introdotti dal decreto Sostegni ter, l’esonero dal versamento del contributo addizionale trova applicazione, esclusivamente per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022, per i datori di lavoro di specifici settori e codici ateco indicati nella tabella allegata al decreto. Si tratta in particolare di:

SettoreSpecificità
Turismo - Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20) - Agenzie e tour operator (codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90)
Ristorazione- Ristorazione su treni e navi (codi ateco 56.10.5) - Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0) - Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29) - Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30) - Ristorazione con somministrazione (56.10.1)
Parchi divertimenti e parchi tematici - (codici ateco 93.21)
Stabilimenti termali - (codici ateco 96.04.20)
Attività ricreative- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1) - Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3) - Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
Altre attività- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09) - Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30) - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01) - Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90) - Musei (codici ateco 91.02 e 91.03) - Altre attivita' di servizi connessi al trasporto marittimo e per le vie d'acqua (codici ateco 52.22.09) - Attivita' dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00) - Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00) - Attivita' di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) - Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)
Lavoratori beneficiari Non essendo prevista alcuna eccezione o particolarità, avranno accesso alle prestazioni tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 148/2015, così come rivisto e integrato dalla legge di Bilancio 2022. Si tratta in particolare di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti (indipendentemente dalla tipologia di apprendistato) e con la sola esclusione dei dirigenti. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’anzianità di effettivo servizio richiesta presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento stesso, scende dai precedenti 90 giorni agli attuali 30 giorni. Il beneficio Il periodo previsto, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, sconta il “soloesonero dal contributo addizionale di cui all’art. 29, comma 8, del d.lgs. 148/2015. Si tratta in particolare del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni pari al 4% della retribuzione persa. Punti di attenzione Per il resto, l’ammortizzatore sociale dovrà essere “gestito” secondo le disposizioni ordinarie di cui al D.Lgs. n. 148/2015. In particolare: - le settimane di Assegno di integrazione salariale fruite rientrano nel contatore a disposizione del datore di lavoro ovvero le 13 o 26 settimane nel biennio mobile a seconda che i datori di lavoro nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti o più di 6 dipendenti; - il periodo fruito sarà interamente computabile al fine della durata massima di 24 mesi totali per ciascuna unità produttiva nell’arco di un quinquennio mobile; - sarà necessario rispettare la procedura di informazione ed eventuale consultazione sindacale; - l’istanza di concessione, come chiarito dall’INPS con la propria circolare 18 del 1° febbraio 2022 dovrà essere inviata nei termini ordinari, ovvero non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 alla data di pubblicazione della circolare (1° febbraio 2022), potranno essere utilmente inviate entro il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente circolare. Pagamento diretto Si ricorda che è prevista la possibilità di richiedere, alla sede INPS territorialmente competente, il pagamento diretto della prestazione in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta. La legge di Bilancio 2022 ha introdotto il nuovo art. 5-bis al D.Lgs. n. 148/2015 ai sensi del quale in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Ipotizzando pertanto la sospensione con decorrenza dal mese di gennaio 2022, i dati dovranno essere inviati entro il 31 marzo 2022 quale termine ordinario.
Calcolo del risparmio Proviamo ora a ipotizzare il risparmio di cui beneficerà il datore di lavoro qualora sospendesse a zero ore 3 lavoratori full time con una retribuzione lorda mensile ciascuno di 1.500,00 euro. Si ricorda che l’INPS ha chiarito che la retribuzione globale - base di calcolo sia dell’importo dell’integrazione salariale sia della misura del contributo addizionale - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, quali la 13^ e la 14^ mensilità aggiuntiva ed altre, eventuali, gratificazioni annuali e periodiche. In pratica, si tratta della “retribuzione persa”, esposta nell’elemento <DifferenzeAccredito> del flusso UniEmens.
Calcolo retribuzione persa mensilmente dai lavoratori con rateo mensilità aggiuntiveeuro 1.500,00 + (1.500/12 x 2) = 1.750,00 1.750,00 x 3 = 5.250,00 euro
Calcolo retribuzione persa intero periodo dai lavoratori (gennaio - marzo 2022)euro 5.250,00 x 3 mesi = 15.750,00 euro
Calcolo del contributo addizionale euro 15.750 x 4% = 630,00
Beneficio ai sensi del decreto Sostegni ter630,00 euro
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/02/03/accesso-fis-scontato-chi-inviare-domanda

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