News
Archivio newsLavoratori fragili: per lo smart working serve la certificazione del medico di famiglia
L’individuazione delle patologie che consentono il riconoscimento della condizione di lavoratore fragile, ai fini del diritto di prestare l’attività lavorativa con modalità di lavoro agile, fino al 28 febbraio, dovranno essere certificate dal medico di famiglia. Lo prevede il decreto interministeriale a firma congiunta dei ministri di lavoro, salute e pubblica amministrazione. In particolare, sono previste due casistiche: pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria o che presentino 3 o più delle condizioni patologiche specificamente definite nel provvedimento.
E’ firmato dai Ministri competenti (Salute-Lavoro-Pubblica Amministrazione) il decreto interministeriale del 4 febbraio 2022 (pubblicato nella GU n. 35 dell'11 febbraio 2022), che individua le patologie e le condizioni che danno accesso allo status di lavoratori fragili, con diritto a prestare l’attività con modalità di lavoro agile fino al 28 febbraio. Le condizioni di salute che rendono rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza dovranno essere certificate dal medico di famiglia. Patologie e condizioni Il decreto individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto. Sono previste due casistiche specifiche, a seconda dello stato vaccinale del lavoratore, che in particolare rientrano nella previsione del decreto in argomento, indipendentemente dallo stato vaccinale: 1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: - trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; - trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); - attesa di trapianto d’organo; - terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR¬T); - patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; - immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); - immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); - dialisi e insufficienza renale cronica grave; - pregressa splenectomia; - sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/pl o sulla base di giudizio clinico. 2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche: - cardiopatia ischemica; - fibrillazione atriale; - scompenso cardiaco; - ictus; - diabete mellito; - bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; - epatite cronica; - obesità. La disposizione in esame si applica, inoltre, in caso di contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: - età maggiore di 60 anni; - condizioni di salute motivata da concomitanti/preesistenti di elevata fragilità elencate in via non esaustiva nell’Allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021. Come si è detto, l’esistenza delle patologie e delle condizioni di cui sopra è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore. Della materia si occupa anche l'INPS con il messaggio 679 dell'11/2/2022 ma solo per sottolineare che si tratta di aspetti giuslavoristici e contrattuali che non rientrano tra le competenze dell’Istituto, il quale si limita a sottolineare che per l’anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020. Protocolli per il lavoro agile D’altro canto, il lavoro agile è oggetto anche dei protocolli sottoscritti dalle parti sociali sia per il lavoro privato che per quello pubblico. Per quanto attiene i rapporti di lavoro privato le linee guida fornite dal protocollo si applicheranno a partire dalla conclusione dello stato di emergenza collegato alla pandemia, che dovrebbe cessare il 31 marzo 2022. Il protocollo prevede l’accesso facilitato al lavoro agile per persone fragili e lavoratori con disabilità, di utilizzare tale modalità di lavoro anche come misura di accomodamento ragionevole. Copyright © - Riproduzione riservata