Il decreto Sostegni ter rifinanzia lo sgravio contributivo per le assunzioni a termine o stagionali del settore turismo e terme, già introdotto dal decreto Agosto in favore di un settore particolarmente in sofferenza per la pandemia Covid-19. In particolare, si prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sino ad un massimo di tre mesi per i rapporti di lavoro stagionale o sei mesi in caso di stabilizzazione, entro un tetto massimo annuale pari a 8.060 euro. Quanto può risparmiare il datore di lavoro?
Chi
Il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) ha introdotto uno specifico sgravio che si applica ai datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
Il diritto alla legittima fruizione della misura è in ogni caso subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
- DURC regolare;
- rispetto degli obblighi di legge;
- rispetto normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi territoriali od aziendali;
- rispetto del diritto di precedenza.
La disciplina del beneficio prevede inoltre il rispetto dei limiti “de minimis” secondo quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, fissato a 1.800.000 euro.
Attenzione Per la pratica applicazione del beneficio bisogna attendere il via libera da parte dell’UE e le relative istruzioni di prassi che saranno dettate dall’INPS |
Cosa
La misura introduce uno
sgravio totale dal versamento dei
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro:
- limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a
tempo determinato o con
contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- per un
massimo di
sei mesi in caso di nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero si applica:
- con
esclusione dei
premi e contributi dovuti all'
INAIL;
- nel
limite massimo di un importo di esonero pari a
8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
AttenzioneE’ in ogni caso esclusa la cumulabilità con:
- l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile;
- l’incentivo “Iolavoro”;
- lo sgravio per assunzione con contratto di rioccupazione. |
Come
L’INPS detterà nelle prossime settimane le indicazioni procedurali per l’applicazione dell’esonero che è cumulabile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, con altre agevolazioni di tipo contributivo o economico.
L’applicazione in cumulo degli esoneri deve avvenire in ordine cronologico di entrata in vigore del relativo provvedimento: l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.
AttenzioneIn caso di rapporti a tempo parziale, bisogna indicare la retribuzione lorda media mensile a tempo pieno. Le procedure telematiche provvederanno a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata. |
Quando
In caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato la
durata dell'agevolazione è di
6 mesi. In caso di contratti a termine lo sgravio si applica per la durata del contratto sino ad un massimo di tre mesi.
Calcola il risparmio
Ipotesi di assunzione di un lavoratore nel settore Turismo come operaio di livello 5 la retribuzione base come da CCNL è pari a 1.511,02 euro. Prendiamo in esame le due tipologie di contratto oggetto dell’esonero:
-
Assunzione a tempo determinato per due mesi + proroga per ulteriori 4 mesi; l’esonero alla contribuzione INPS troverà applicazione in misura totale per i primi tre mesi, per il restante periodo sono dovuti i contributi in misura intera;
-
Trasformazione a tempo indeterminato; l’esonero alla contribuzione INPS troverà applicazione per sei mesi in misura totale.
Risparmio %Dall’esame dei dati esposti in tabella emerge come, a parità di durata complessiva del periodo di osservazione, l’applicazione del beneficio contributivo riservato alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine presenti certamente una particolare convenienza sotto il profilo del costo del lavoro.
In caso di
stabilizzazione a tempo indeterminato, infatti, il
risparmio conseguito, sul complessivo periodo di 6 mesi,
è pari al 22%, rispetto all’11% su cui si assesta la misura in caso di ricorso ad un contratto a tempo determinato.
Contribuzione ordinaria tempo indeterminato | Contribuzione ordinaria | Sgravio t.d. | Sgravio t.i. |
Retribuzione lorda mensile erogata | 1.511 euro | 1.511 euro | 1.511 euro |
Contribuzione mensile INAIL | 15 euro | 15 euro | 15 euro |
Contribuzione mensile INPS | 408 euro | 0 per 3 mesi
413 per 3 mesi | 0 per sei mesi |
Totale costo del lavoro semestrale | 11.604 euro | 10.395 euro | 9.156 euro |
Risparmio | | 10% | 22% |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/02/14/sgravio-assunzioni-turismo-conviene-datore-lavoro