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Archivio newsPerdite d’esercizio 2021, Industria 4.0, bonus prima casa: le novità del Milleproroghe
Conferma, anche per le perdite emerse entro il 31 dicembre 2021, delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale. Proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 del termine per la conclusione degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021. Estensione fino al 31 marzo 2022 della sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa. Sono alcune delle novità previste dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe.
Prosegue alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe. Di particolare rilevanza gli emendamenti approvati nel corso delle sedute del 14 e 15 febbraio 2022. Perdite di esercizio Ha ottenuto il via libera un emendamento che conferma le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale anche alle perdite emerse entro il 31 dicembre 2021. In particolare, per effetto dell’emendamento approvato - che interviene sull’art. 6, comma 1, D.L. n. 23/2020 - per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano: - gli articoli 2446, commi 2-3, 2482-bis, commi 4-6, i quali dispongono che qualora il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.; - gli articoli 2447 e 2482-ter, i quali dispongono che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riducesse al disotto del minimo legale, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. - gli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c., relativo all’obbligo di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del D.L. 23/2022, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo. Bonus investimenti Novità per il bonus investimenti per i beni “prenotati” entro la fine del 2021. Ha infatti ottenuto il via libera un emendamento che proroga di 6 mesi - dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 - il termine per la conclusione degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021. Si tratta degli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2021, l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo. Grazie al correttivo approvato, per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, che saranno conclusi entro il 31 dicembre 2022, continueranno a essere applicate le aliquote del credito di imposta in vigore nel 2021, più vantaggiose rispetto a quelle del 2022. In particolare, per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali, in luogo del 6% previsto per il 2022. Per i beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta, invece, è riconosciuto nella misura del: - 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, - 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, - 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni, in luogo rispettivamente del 40%-20%-10% previsto per il 2022. Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, la proroga non ha alcuna rilevanza in quanto anche nel 2022 è confermata l’aliquota del 20%, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a un milione di euro. Termini agevolazioni prima casa Un ulteriore emendamento approvato interviene sull’art. 24 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), estendendo fino al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa (di cui alla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986). In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti: - il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato; - il termine di un anno (decorrente dall’acquisto agevolato) entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto; - il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso. Copyright © - Riproduzione riservata