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Archivio newsFondo di integrazione salariale: accesso semplificato fino al 31 marzo 2022
Arrivano dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le indicazioni operative in merito agli adempimenti informativi e procedurali posti in capo ai datori di lavoro che presentano l’istanza di accesso alle misure di integrazione salariale, riconosciute dal FIS, per i propri lavoratori subordinati. In particolare, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022, si prevede un affievolimento in deroga delle procedure obbligatorie e delle regole generali per le istanze presentate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Nello specifico, come indicato dal Ministero nella circolare n. 3 del 2022, la domanda di integrazione salariale può essere presentata anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2022 riguardo alla procedura di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), in ottemperanza a quanto disposto dalla legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021). In riferimento all’obbligo posto in capo ai datori di lavoro di esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015), alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 4/2022, le procedure relative alla informazione e consultazione sindacale sono condizione necessaria per l’accesso all’intervento di integrazione salariale ordinario o all’assegno di integrazione salariale (INPS, circolare n. 18/2022). Ambito di applicazione del FIS In base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 e dal decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), sono destinatari del FIS: - i datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente; - i datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter. Entrano nel campo di applicazione, dunque, tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale o a quelli bilaterali alternativi. Per quanto riguarda i lavoratori, hanno diritto di percepire l’indennità tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti (indipendentemente dalla tipologia di apprendistato) e con la sola esclusione dei dirigenti. Comunicazione preventiva e esame congiunto Il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, che può svolgersi anche a distanza, volto a valutare la situazione oggettiva al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa/datore di lavoro. L’esame congiunto consiste dunque in un esame della situazione complessiva ed è finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi, nei termini fissati come segue: - 10 giorni nel caso di aziende con meno di 50 dipendenti; - 25 giorni nel caso di aziende con più di 50 dipendenti.
N.B. Detta procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa e costituisce dunque adempimento imprescindibile per l’accesso all’assegno di integrazione salariale. |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 16/02/2022, n. 3