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Fondo di integrazione salariale: accesso semplificato fino al 31 marzo 2022

Arrivano dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le indicazioni operative in merito agli adempimenti informativi e procedurali posti in capo ai datori di lavoro che presentano l’istanza di accesso alle misure di integrazione salariale, riconosciute dal FIS, per i propri lavoratori subordinati. In particolare, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022, si prevede un affievolimento in deroga delle procedure obbligatorie e delle regole generali per le istanze presentate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Nello specifico, come indicato dal Ministero nella circolare n. 3 del 2022, la domanda di integrazione salariale può essere presentata anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2022 riguardo alla procedura di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), in ottemperanza a quanto disposto dalla legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021). In riferimento all’obbligo posto in capo ai datori di lavoro di esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015), alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 4/2022, le procedure relative alla informazione e consultazione sindacale sono condizione necessaria per l’accesso all’intervento di integrazione salariale ordinario o all’assegno di integrazione salariale (INPS, circolare n. 18/2022). Ambito di applicazione del FIS In base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 e dal decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022), sono destinatari del FIS: - i datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente; - i datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter. Entrano nel campo di applicazione, dunque, tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale o a quelli bilaterali alternativi. Per quanto riguarda i lavoratori, hanno diritto di percepire l’indennità tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti (indipendentemente dalla tipologia di apprendistato) e con la sola esclusione dei dirigenti. Comunicazione preventiva e esame congiunto Il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, che può svolgersi anche a distanza, volto a valutare la situazione oggettiva al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa/datore di lavoro. L’esame congiunto consiste dunque in un esame della situazione complessiva ed è finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi, nei termini fissati come segue: - 10 giorni nel caso di aziende con meno di 50 dipendenti; - 25 giorni nel caso di aziende con più di 50 dipendenti.

N.B. Detta procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa e costituisce dunque adempimento imprescindibile per l’accesso all’assegno di integrazione salariale.
Procedura FIS A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali. Al fine di semplificare le modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, è possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell’ottica della loro massima effettività. La domanda può quindi essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, dell’esame congiunto, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. L’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto. Pagamento diretto Per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, si prevede che le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto. Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria, attraverso una relazione che, alla luce della congiuntura economica persistente, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro.Disposizioni transitorieLimitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, il Ministero fornisce in definitiva due importanti indicazioni operative: - un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria; - che la domanda di integrazione salariale possa essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, dell’esame congiunto. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 16/02/2022, n. 3

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/02/17/fondo-integrazione-salariale-accesso-semplificato-31-marzo-2022

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