Lo sgravio contributivo riservato alle aziende che assumono donne disoccupate o svantaggiate diviene totale se il rapporto a termine viene trasformato a tempo indeterminato. Una volta presentata la domanda preventiva e verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, i datori di lavoro possono applicare mensilmente lo sgravio. La durata del beneficio arriva fino a 18 mesi complessivi ma varia a seconda che il beneficio strutturale parziale sia stato applicato nel corso del rapporto a termine oppure no. Quanto si può risparmiare?
Chi
Le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di donne disoccupate o svantaggiate, effettuate nel 2021 o 2022, consentono al datore di lavoro di fruire di un esonero totale dalla contribuzione INPS.
Possono fruire dello sgravio contributivo totale tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che instaurano o stabilizzano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto delle seguenti tre tipologie di requisiti:a) soggetto da assumere- lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;
- lavoratrici prive di un lavoro regolarmente retribuito: da almeno 6 mesi, se residente in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o per svolgere mansioni caratterizzate da una forte disparità occupazionale di genere o da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
È considerata come “priva di impiego regolarmente retribuito” la donna che, nel periodo considerato (6 o 24 mesi):
1. non ha svolto attività lavorativa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi;
2. non ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
AttenzioneCome specificato dall’INPS nel messaggio n. 1421/2021, il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere:
- in caso di nuova assunzione, alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio, ovvero alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione. |
b) azienda che assume, che deve essere in regola:
- con gli obblighi in materia di
sicurezza sul lavoro;
- con il
DURC;
- con gli accordi e
CCNL nazionali, territoriali o aziendali.
C) assunzione o stabilizzazione, tale da determinare un incremento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla
media occupazionale precedente l’assunzione. Mensilmente deve inoltre essere verificato il mantenimento di tale incremento, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente (U.L.A.) a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.
AttenzioneLa lavoratrice assunta con lo sgravio non deve essere stata licenziata nei 6 mesi precedenti da parte dello stesso datore di lavoro o da un’azienda che, al momento del licenziamento, risulti avere un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello del datore di lavoro che assume o risulti in rapporti di collegamento o controllo. |
Cosa
Lo sgravio contributivo è totale entro un
limite massimo di importo pari a
6.000 euro annui, da riproporzionare su base mensile. In particolare, si prevede:
- per le assunzioni a tempo indeterminato, la
riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di 6.000 euro per 18 mesi;
- per le assunzioni a tempo determinato, la
riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL per massimo 12 mesi;
- nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato, il beneficio contributivo totale spetta per complessivi 18 mesi;
- in caso di proroga del contratto, l’incentivo parziale spetta fino al limite dei 12 mesi.
AttenzioneIl beneficio è applicabile anche:
- nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati dalla legge di Bilancio 2021, per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
- in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. |
Come
I datori di lavoro devono trasmettere il
modulo 92-2012, presente all’interno del Cassetto previdenziale.
AttenzioneNel caso in cui l’azienda abbia già trasmesso il modello per la fruizione dell’incentivo strutturale pari al 50% dei contributi datoriali (incentivo strutturale ex Legge n. 92/2012), per le assunzioni o trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, la stessa rimane valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura totale. |
Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro autorizzati indicano:
- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “INDO”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” (8 caratteri, ad esempio: 20210609).
- nell’ elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
AttenzioneL’effettiva fruibilità del beneficio è al momento garantita soltanto fino al 30 giugno 2022, cioè per il periodo autorizzato dalla UE nell’ambito del Temporary Framework Covid-19. |
Quando
L’esonero contributivo totale è applicabile alle
assunzioni effettuate
fino al 30 giugno 2022.
Calcola il risparmio
Ipotesi di trasformazione di una lavoratrice nel settore Turismo come operaio di livello: la retribuzione base come da CCNL è pari a 1.511,02 euro. In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di 24 mesi incluse proroghe, l’esonero alla contribuzione INPS troverà applicazione per dodici mesi in misura parziale.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato dopo i primi 12 mesi, lo sgravio totale viene applicato per complessivi 18 mesi e dunque:
- per gli
ulteriori 6 mesi decorrenti dalla trasformazione (1) se l’agevolazione è stata applicata nel corso del rapporto a tempo determinato;
- per
18 mesi dalla data di trasformazione (2) se l’agevolazione non è stata applicata nel corso del rapporto a tempo determinato.
Risparmio %Dall’esame dei dati esposti in tabella emerge come, a parità di durata complessiva del periodo di osservazione, l’applicazione del beneficio contributivo riservato alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine presenti certamente una particolare
convenienza sotto il profilo del
costo del lavoro.
In caso di stabilizzazione a tempo indeterminato, infatti, il
risparmio conseguito, sul complessivo periodo di 6 mesi, è
pari al 18%, rispetto al 9% su cui si assesta la misura in caso di ricorso ad un contratto a tempo determinato.
| Nessuno sgravio | Assunzione a termine | Trasformazione a t. ind. (1*) | Trasformazione a t. ind. (2*) |
Retribuzione lorda mensile erogata | 1.511 euro | 1.511 euro | 1.511 euro | 1.511 euro |
Contribuzione INPS | 423 euro | 212 x 12 mesi
429 x 12 mesi | 212 x 12 mesi
0 x 6 mesi
423 x 6 mesi | 0 x 18 mesi
423 x 6 mesi |
Contribuzione INAIL | 55 euro | 28 x 12 mesi
55 x 12 mesi | 28 x 12 mesi
0 x 6 mesi
55 x 6 mesi | 0 x 18 mesi
55 x 6 mesi |
Totale costo del lavoro
24 mesi | 47.736 euro | 43.860 euro | 42.012 euro | 39.132 euro |
Risparmio | | 9% | 12% | 18% |
(1*) rapporto a termine con sgravio 50% per 12 mesi trasformato con sgravio totale per ulteriori 6 mesi
(2*) rapporto a termine senza sgravio trasformato con sgravio totale per 18 mesi
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/02/21/trasformazione-tempo-indeterminato-donne-disoccupate-svantaggiate-conviene