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Archivio newsElettricità da fonti rinnovabili: quali requisiti per accedere al meccanismo di compensazione a due vie
Con il decreto Antifrodi il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica si applica agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del conto energia (non dipendenti dai prezzi di mercato) e agli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione e che sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. Il decreto Antifrodi riscrivendo alcuni articoli del decreto Sostegni ter aggiorna i requisiti di accesso all’agevolazione, mantiene il periodo di validità della misura, ma prevede una nuova norma procedurale riguardante la trasmissione di informazioni al GSE da parte dei produttori.
Buona la seconda: il decreto Antifrodi (D.L. n. 13/2022) varato dal Governo Draghi, da alcuni chiamato anche decreto Rilancio, cancella (e riscrive) la misura introdotta con il “decreto Sostegni ter” (art. 16, D.L. n. 4/2022) per consentire ai produttori di energia rinnovabile, beneficiari di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del conto energia, di contribuire al contenimento del caro energia, grazie all’introduzione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, di potenza superiore a 20 kW. Tale previsione, valida dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicava anche agli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza. Abrogata questa norma, il decreto Antifrodi cerca di fare maggior chiarezza in merito ai tipi di impianti interessati e alle modalità di applicazione, prevedendo che, sempre con riferimento allo stesso periodo temporale, al meccanismo di compensazione a due vie siano soggetti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010. L’art. 16 del D.L. n. 4/2022 (decreto Sostegni ter), non ha fatto in tempo ad essere convertito in legge che è stato già abrogato. La norma aveva introdotto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, meccanismo da applicare a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Con questo tipo di tariffe “a due vie”, in buona sintesi, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) riconosce al Produttore di energia elettrica la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario nel caso in cui tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il Produttore deve restituire la differenza. Il governo Draghi ha però deciso che fosse opportuno scrivere meglio tale misura, inserendo le “nuove” disposizioni nell’art. 5, del decreto Antifrodi (D.L. n. 13/2022) in vigore dal 26 febbraio 2022. Anche questa riscrittura prevede l’applicazione per un periodo limitato nel tempo della misura, sempre dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, attesa la logica emergenziale attuale e la straordinarietà della misura stessa. Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili In base all’art. 5, decreto Antifrodi, dunque, il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica si applica alle seguenti tipologie di impianti: - 1° categoria: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del conto energia (non dipendenti dai prezzi di mercato); - 2° categoria: impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione, e, come ora previsto in norma, che sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. Sulla prima categoria di impianti La relazione illustrativa precisa che la prima categoria di impianti, già contemplati dall’art. 16, D.L. n. 4/2022, riguarda gli impianti entrati in esercizio prima del 2014, i quali attualmente, beneficiano (in aggiunta all’incentivo fisso goduto) dei proventi della vendita dell’energia che, in questa situazione di caro bollette del gas, è remunerata a prezzi molto più alti rispetto a quelli prevedibili al momento di adozione delle decisioni di investimento. Sulla seconda categoria di impianti Con riferimento agli impianti alimentati da fonte da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, e che, come ora precisato dalla nuova formulazione della norma, sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, la relazione illustrativa motiva questa limitazione (non prevista dall’art. 16, D.L. n. 4/2022) specificando che l’intervento riguarda gli impianti a FER non incentivati entrati in funzione prima del 2010, i quali, secondo la valutazione fatta, hanno generalmente ormai ammortizzato gli investimenti del capitale e che, utilizzando fonti rinnovabili, non presentano costi variabili di acquisto del combustibile (essendo alimentati da sole, vento, acqua e calore geotermico). La situazione di questi impianti, secondo la relazione illustrativa, sarebbe perciò analoga a quelli della prima categoria, “godendo di un aumento dei ricavi della vendita legati ai maggiori costi della CO2 e del gas naturale”, pur non dovendo sopportare tali costi. La relazione illustrativa spiega che la norma, grazie al meccanismo “a due vie”, mira a stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell’energia rispetto a un prezzo “equo” ante-crisi. Trasmissione di informazioni da parte dei produttori Rispetto a quanto disposto dall’art. 16 del D.L. n. 4/2022, il decreto Antifrodi prevede come novità un norma procedurale, in base alla quale i produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), sono tenuti a trasmettere al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta, una dichiarazione che attesti, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante (redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), le informazioni necessarie per le finalità proprie di tale misura: spetta all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definire tali elementi, secondo quanto prevede il successivo comma 6 con le disposizioni sulle modalità attuative. Modalità di calcolo Il decreto Antifrodi scende ancor più nel dettaglio per quanto riguarda le modalità di calcolo, da parte del GSE, del valore di riferimento ai fini dell’applicazione del meccanismo di compensazione. Infatti, i commi 3-5 dell’art. 5, decreto Antifrodi introducono una norma ad hoc per gli impianti che accedono al ritiro dedicato (commi 3-5). In merito, il ritiro dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1° gennaio 2008: consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato (il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete: i ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete). Il comma 3 rimette al GSE il compito di calcolare la differenza tra un prezzo di riferimento e un prezzo di mercato, fornendo i criteri per individuare i due prezzi: a il prezzo di riferimento è pari a quanto indicato nella seguente tabella (allegata al decreto Antifrodi), che distingue sei zone geografiche;
Prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato | |||||
CNOR | CSUD | NORD | SARD | SICI | SUD |
58 | 57 | 58 | 61 | 75 | 56 |